O.P.G.R. Marche 3 aprile 2020, n. 21

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Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 14 del 03/04/2020

Parole d’interesse: attività commerciali; limiti orari; misure di contenimento e gestione; ristorazione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020 , 15/2020 , 16/2020 e 17/2020, 18/2020, 19/2020 e 20/2020;

Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID -19 è procrastinare la limitazione degli gli spostamenti;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori, che risultano molto esposti, data l’oggettiva indisponibilità, sull’intero territorio nazionale, di mascherine e di altri strumenti di prevenzione;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, è risultato necessario assumere iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Vista altresì l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Ritenuto di adottare ulteriori misure rispetto a quanto previsto dall’ordinanza di cui sopra, in ragione della circostanza che litorale marchigiano si estende per oltre 170 km, rappresentando potenziale luogo di assembramento, da evitarsi al fine di contenere la diffusione del virus;

Ritenuto pertanto necessario prorogare le restrizioni adottate con l’ordinanza n. 10/2020 in particolare per quanto riguarda luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone;

Ritenuto altresì necessario prorogare le restrizioni adottate con le ordinanze nn. 10 e 11 relative alle limitazioni per gli esercizi (di somministrazione di alimenti e bevande) posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada) e per le aree realizzate secondo la legge n. 40/1999, all’interno delle quali sono presenti parcheggi, stazioni di rifornimento carburante, servizi igienici, bar-ristoranti, esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;

Considerato che la ratio della deroga disposta dal DPCM dell’11 marzo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale per tali esercizi risieda nella possibilità di offrire un ristoro a coloro che per ragioni di lavoro si trovino ad affrontare viaggi a lunga percorrenza;

Ritenuto pertanto che tale deroga non sia giustificabile per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante posti all’interno dei centri abitati che viceversa si prestano ad essere luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con il richiamato DPCM;

Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia;

Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze nn. 10 del 19 marzo 2020 e 11 del 20 marzo 2020 e ritenuto opportuno procedere al rinnovo delle misure ivi previste fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

ORDINA

(misure di contenimento e gestione)

Articolo 1

Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico, e ne è, pertanto, vietato l’accesso, le spiagge, oltre quanto già previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020. (spazi pubblici)

L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). (limitazione libertà di circolazione)

Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente. (limitazione libertà di circolazione; limitazione libertà di riunione)

Articolo 2

Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante ed in generale nelle aree attrezzate del territorio regionale realizzate ai sensi della legge n. 40/1999: (attività commerciali) (ristorazione)

  1. è consentita esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;
  2. è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
  3. è consentita, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada), esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci; (limiti orari)
  4. non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

Articolo 3

L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20, in riferimento a quanto indicato dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 11 marzo 2020. (attività commerciali) (limiti orari)

Articolo 4

La presente ordinanza produce gli effetti dalle ore 00:00 del 4 aprile 2020 fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

Articolo 5

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani e alla Camera di Commercio delle Marche.

Ancona, 3 aprile 2020

Il Presidente Luca Ceriscioli

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