O.P.G.R. Marche 28 aprile 2020, n. 25 - Proroga delle scadenze previste per la manutenzione e il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici e sospensione delle attività di ispezione

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Titolo completo "Misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga delle scadenze previste per la manutenzione e il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici (articolo 4, commi 1, 3 e 6 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19) e sospensione delle attività di ispezione (articolo 8 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19)"
Pubblicata nel Bur Edizione straordinaria n. 17 del 28/04/2020

Parole d’interesse: regione; Marche; ordinanza del Presidente della Giunta regionale; 28 aprile 2020;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’ intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

V ista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020 e 24/2020;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo della pandemia sul territorio della Regione Marche;

Considerato che le attività di ispezione, manutenzione e controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici comportano l’ingresso e la permanenza prolungata degli ispettori e dei tecnici addetti alla manutenzione nelle abitazioni e negli altri luoghi ove gli impianti si trovano, con conseguente aumento del rischio di trasmissione del virus e relativo pregiudizio della salute pubblica;

Preso atto che, da quanto comunicato dalle associazioni di categoria, a causa della situazione epidemiologica, molti responsabili d’ impianto non hanno potuto effettuare le manutenzioni e i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici nei termini stabiliti dall’art. 4, commi 1, 3 e 6 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 e che quindi si ritiene necessario prorogare tali termini di novanta giorni, anche per consentire alle imprese di manutenzione di scaglionare la ripresa dell’attività in questione;

Visto, altresì, l’art. 3, comma 2 del decreto-legge n. 6/2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, a norma del quale nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo decreto possono essere adottate ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 117 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112;

Ritenuto infine che le situazioni di fatto e di diritto fin qui evidenziate integrino le condizioni di eccezionalità e urgenza dovendosi fronteggiare eventi idonei a arrecare grave ed imminente pregiudizio alla salute della collettività marchigiana.

ORDINA

Art. 1

I termini per l’esecuzione della manutenzione ordinaria e del controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici derivanti dalle cadenze previste dall’art. 4 commi 1, 3 e 6 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19, in scadenza tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 30 giugno 2020, sono prorogati di 90 gg.

L’attività di ispezione degli impianti termici prevista dall’art. 8 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 è sospesa fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica.

Art. 2

La presente ordinanza produce effetti fino ai termini da essa previsti, e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che stabiliscano disposizioni in tale materia valide per tutto il territorio nazionale.

Art. 3

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alle autorità competenti per i controlli e ispezioni sugli impianti termici e agli organismi esterni eventualmente da esse delegati, di cui all’articolo 2 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19, alle associazioni di categoria e alle associazioni di tutela dei consumatori.

Ancona, 28 aprile 2020

Il Presidente

(Luca Ceriscioli)

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