D.P.G.R. Marche in qualità di soggetto attuatore 15 maggio 2020, n. 152 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio

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Titolo completo "Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio. Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020"

Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 25 del 16/05/2020

Parole d’interesse: attività commerciali; ristorazione; misure di cautela; limiti orari

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA LA L.R. n.27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;

VISTA LA L.R. n.17 del 20 novembre 2007 “disciplina dell’attività di acconciatore e estetista” VISTA L.R. n.38 del 18 novembre 2013 “disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing”

VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;

VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

VISTA la DGR 565/2020 protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande , attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri;

VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SarsCoV nel settore della ristorazione dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;

VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARSCoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

VISTA LA DGR 569/2020 “DGR.565/2020 Conferma protocolli ed integrazione facoltativa Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

  1. A far data dal 18/05/2020 nella Regione Marche sono riaperte le seguenti attività produttive, commerciali e artigianali:
    • Somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianli (quali a titolo esemplificativo pizzerie rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie a taglio ) e nei Circoli privati; (ristorazione)
    • Acconciatore, estetista, centro benessere; (attività commerciali)
    • Commercio su aree Pubbliche; (attività commerciali)
    • Commercio al dettaglio in sede fissa ; (attività commerciali)
    • Tatuatore e piercing; (attività commerciali)
    • Sgombero cantine e solai (attività commerciali)
  2. La riapertura delle attività di cui al punto 1 è subordinata al rispetto dei protocolli approvati con le DGR 565/2020 e 569/2020 (misure di cautela)
  3. l’orario di svolgimento delle attività è quello previsto nei protocolli di cui alle DGR 565/2020 e DGR. 569/2020 e se non previsto si applicano le leggi nazionali o regionali di settore . (limiti orari)

Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazini dei Consumatori e alle Associzioni Cooperative.

Il Presidente della Giunta

(Luca Ceriscioli)

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