D.P.G.R. Marche in qualità di soggetto attuatore 16 maggio 2020, n. 155 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di agriturismo

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Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 25 del 16/05/2020

Parole d’interesse: misure di cautela; turismo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA LA L.R. n. 21/2011 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”;

VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020; VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto

attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020; VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

VISTA la DGR n. 566 del 11/05/2020 “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle aziende agrituristiche che offrono il servizio di ospitalità”;

VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SarsCoV nel settore della ristorazione e per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;

VISTA la DGR 700 del 15/5/2020 protocollo operativo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle aziende agrituristiche che offrono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

Articolo 1

A far data dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività agrituristiche di ospitalità e somministrazione alimenti e bevande come riportate negli articoli 5 e 6 della Legge regionale n. 21/2011 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura. (turismo)

Articolo 2

Le attività di cui all’articolo precedente dovranno essere espletate esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alle limitazioni del contagio da COVID-19 e in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 566/2020 e dalla DGR 700/2020. (misure di cautela)

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione).

Il Presidente della Giunta

(Luca Ceriscioli)

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