O.P.G.R. Marche 9 giugno 2020, n. 32

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Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 33 del 09/06/2020

 

Parole d’interesse: trasporto; misure di cautela

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il DPCM 1 marzo 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid_19, pubblicato nella GU n° 52 dell’1 marzo 2020;

Visto il Decreto-Legge n° 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella GU n°53 del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella GU n°59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” Pubblicato nella GU n° 62 del 9 marzo 2020;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID_19” Pubblicato nella GU n° 64 dell’11 marzo 2020;

Visto in particolare l’articolo 1, n. 5 “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, del suddetto DPCM 11 marzo 2020, a norma del quale “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Visto il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in legge 24/04/2020, n° 27. Pubblicato nella GU il 29 aprile 2020;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Pubblicato nella GU n° 97 dell’11 aprile 2020;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU n°108 del 27 aprile 2020;

Visto il DL 9 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, circa le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1126 del 17 maggio 2020, in cui nel sostituire le precedenti disposizioni in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, si disciplina l’avvio della c.d. fase 2 dal 18 maggio;

Visto in particolare l’art. 1, comma1, lettera ii) del DPCM 17 maggio 2020, in cui si stabilisce che il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;

T enuto conto in particolare l’ art. 3, comma 2 del DPCM 17 maggio 2020 che “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’ intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” e che sui mezzi di trasporto è previsto l’obbligo della mascherina;

Considerato inoltre che nelle misure organizzative del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre nell’ottica della ripresa del pendolarismo nel contesto emergenziale SARS-CoV2” del 20 aprile 2020 dell’INAIL, per la gestione del trasporto locale, raccomanda che la capienza massima deve essere limitata con ogni misura organizzativa e informativa per evitare rischi di assembramento o impossibilità di mantenere il distanziamento,

Visti inoltre l’allegato n. 15 del suddetto del DPCM 17 maggio 2020, in cui si indicano le linee guida per l’erogazione dei servizi di trasporto per le varie modalità, integrabili automaticamente sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte del Ministero della Sanità e dall’OMS;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0014916-29/04/2020-DGPRE avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARSCOV-2”;

Considerato che nelle nuove line guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegate al DPCM 17 maggio 2020, allegato 15, tra le misure di carattere generale per il contenimento del contagio da

COVID_19, si rilevano modalità organizzative che permettono di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, circa le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID_19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1126 del 17 maggio 2020, in cui nel sostituire le precedenti disposizioni in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, si disciplina l’avvio della c.d. fase 2 dal 18 maggio;

Vista l’emergenza sanitaria nazionale in atto dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del Consiglio dei Ministri;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Visto il Contratto per i servizi ferroviari regionali stipulato con Trenitalia S.p.A. per gli anni 2019-2033, reg int al n° 856 del 2.12.2019;

Vista la propria ordinanza n. 7/2020 poi revocata;

Viste le proprie ordinanze in tema per la riorganizzazione emergenziale dei servizi di trasporto pubblico regionale, quali la n. 9/2020, la n. 12/2020, la n.18 del 2 aprile, la n° 26 del 30 aprile, la n° 30 del 14 maggio;

Valutata l’opportunità di rideterminare le precedenti disposizioni in materia, anche alla luce del monitoraggio sull’ andamento dei servizi all’ avvio della fase 2, nonché declinare le nuove disposizioni nazionali per il territorio della Regione Marche;

Considerato che il DPCM 9 marzo 2020 all’articolo 1, comma 1, estende le misure di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1 lettera h, all’intero territorio nazionale disponendo tra l’altro la sospensione delle attività didattiche, in presenza, di tutte le scuole di ordine e grado;

Considerato che dalle h 0.00 del 14 giugno 2020, come di consueto, entra in vigore l’orario ferroviario estivo;

Considerata la ripresa delle attività lavorative e l’opportunità del ripristino dei servizi ferroviari per consentire il più agevole spostamento dei lavoratori e di quanti possono liberamente spostarsi sul territorio;

ORDINA

Art. 1

A partire dalle h.00:00 del 14 giugno 2020, sull’intero territorio regionale, si dispone il ripristino dei servizi ferroviari programmati da contratto di servizio fatta eccezione per i seguenti: (trasporto) (misure organizzative)

***omissis***

Art. 2

Dovranno essere monitorati costantemente i volumi di traffico nelle fasce pendolari, allo scopo di evitare ogni rischio di sovraffollamento, garantendo le distanze tra individui e adeguate protezioni per il personale ferroviario viaggiante. (trasporto) (misure organizzative) (misure di cautela)

Art. 3

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 14 giugno 2020 e fino all’emanazione di provvedimenti di revoca e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.

Art. 4

Ulteriori modifiche dei servizi ferroviari, successive a quelle disposte con la presente ordinanza, e determinate da cause tecniche, saranno oggetto dell’attività istituzionale degli Uffici, PF Traporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità.

Art. 5

Trenitalia spa e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) provvedono alla massima diffusione del nuovo programma di esercizio attraverso comunicati e siti internet.

Art. 6

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Direzione Regionale di Trenitalia, alla Direzione Regionale di RFI, alle Aziende Consortili TPL automobilistico.

Dovranno essere monitorati costantemente i volumi di traffico nelle fasce pendolari, allo scopo di evitare ogni rischio di sovraffollamento, garantendo le distanze tra individui e adeguate protezioni per il personale ferroviario viaggiante. (trasporto) (misure organizzative) (misure di cautela)

Ancona, 9 giugno 2020

Il Presidente

Luca Ceriscioli

 

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