D.P.G.R. Piemonte 6 aprile 2020, n. 39 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

Pubblicato nel BUR n. 14 suppl. ord. n. 6 del 6 aprile 2020

Parole di interesse: Regione; Piemonte; decreto Presidente regione; 21 marzo 2020; attività commerciali; attività lavorative; assistenza; concorsi; congedi; cultura; didattica a distanza; dispositivi di protezione; esami di guida; imprese; istruzione; lavoro agile; limitazione libertà di circolazione; limitazione libertà di religione; limitazione libertà di riunione; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; personale;  rifiuti; ristorazione; sanificazione; sanità; sport; studi professionali; turismo; università; videoconferenza;

 

REGIONE PIEMONTE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2020, n. 39

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

VISTI:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; · il DCPM del 1 Aprile 2020, recante all’art. 1 “misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 Aprile 2020 “dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all’art. 1, comma 1 dispone quanto segue: “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività”;

DATO ATTO CHE:

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19 sull’intero territorio regionale è necessario prorogare con nuovo atto le misure previste con le ordinanze n. 34 del 21 marzo 2020 e n. 35 del 29 marzo 2020.

CONSIDERATO CHE:

RILEVATO che le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;

RITENUTO PERTANTO che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure: (misure di contenimento e di gestione)

  1. Il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. E’ fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. (limitazione libertà di circolazione)
  2. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico. Deve comunque essere garantita la distanza di un metro. (limitazione libertà di riunione)
  3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti. (misure di cautela)
  4. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro. (personale) (sanità)
  5. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. (limitazione di libertà di circolazione)
  6. La sospensione, d’intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI, dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d’intesa con il Prefetto. (uffici pubblici)
  7. La sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM del 11 Marzo 2020, sia nell’ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione ancorchè ricompresi nei centri commerciali, consentendo l’accesso alle sole predette attività. Sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale. (attività commerciali)
  8. Che l’accesso alle attività commerciali sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona. (attività commerciali)
  9. Che i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l’accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento. (attività commerciali)
  10. L’obbligo, a partire dal 8 Aprile 2020, per personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali di cui ai punti 7, 8 e 9, dell’uso di mascherine e guanti monouso. (attività commerciali) (dispositivi di sicurezza)
  11. Il divieto alla sosta e all’assembramento presso i distributori automatici cosiddetti “h24” di bevande e alimenti confezionati. (limitazione libertà di riunione) (attività commerciali)
  12. Il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. (giochi)
  13. Che rimangano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. (imprese)
  14. Che si raccomandi di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. (misure di cautela)
  15. La sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM del 11 Marzo 2020 e delle attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività. (imprese)
  16. La possibilità alle persone addette all’assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) di poter svolgere la propria attività. (assistenza)
  17. La possibilità a chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) di poter svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili. (attività lavorative)
  18. Che siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti. (imprese)
  19. Che siano garantite le attività di gestione rifiuti, di cui all’art. 183 comma 1 lettera n) del dlgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.lgs. medesimo. (rifiuti)
  20. La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. (imprese) (ristorazione)
  21. La chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. (imprese)
  22. La chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia. (studi professionali)
  23. È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonchè quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza. (imprese)
  24. La chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti. È fatta salva l’individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. (turismo)
  25. Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio; (parchi) (limitazione libertà di circolazione)
  26. Che, nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona sia obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
  27. La sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. (sport)
  28. La sospensione, all’interno degli impianti sportivi delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti. (sport)
  29. La chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. (sport)
  30. La chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. (sport)
  31. La chiusura di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (cultura)
  32. Che nei luoghi di culto seppur aperti siano sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’accesso è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la sicurezza interpersonale di 1 metro. (limitazione libertà di religione) (misure di cautela)
  33. La sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solamente in videoconferenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi. (istruzione) (università) (didattica a distanza)
  34. La sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica ad eccezione dalla sospensione dei concorsi per il personale sanitario, degli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali si svolgeranno preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d). (concorsi)
  35. La sospensione degli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (esami di guida)
  36. La sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. (personale) (sanità) (congedi)
  37. L’adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti. (videoconferenza)
  38. La possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura, nonché per le attività chiuse la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono. (attività commerciali)

SI RACCOMANDA ALTRESÌ

Che nelle attività commerciali al chiuso e all’aperto (mercati), a partire dal 8 Aprile 2020, i clienti possano accedervi se provvisti di mascherine. (attività commerciali) (dispositivi di sicurezza)

Che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento. (attività commerciali)

Che presso le attività produttive : (imprese)  

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; (imprese) (lavoro agile)
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; (attività lavorative)
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; (attività lavorative)
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; (misure di cautela)
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. (sanificazione)
  6. siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; (attività lavorative)
  7. In relazione a quanto disposto nell’ambito dei precedenti punti commi 10 e 11 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. (attività lavorative)

Che per tutte le attività siano utilizzate modalità di lavoro agile. (attività lavorative) (lavoro agile)

La presente ordinanza, che sostituisce il Decreto n. 36 del 3 Aprile, ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 13 Aprile 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

  1. Alberto Cirio
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