D.P.G.R. Piemonte 6 aprile 2020, n. 38 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea

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D.P.G.R. Piemonte 6 aprile 2020, n. 38 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea

Pubblicato nel BUR n. 14 suppl. ord. n. 6 del 6 aprile 2020

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; trasporto.

REGIONE PIEMONTE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2020, n. 38

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

VISTI:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all’art. 1, comma 1 dispone quanto segue: “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività”;

RICHIAMATO che il servizio di trasporto pubblico non di linea è disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”;

DATO ATTO che il servizio di trasporto pubblico non di linea costituisce un servizio essenziale per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione e che, in questa fase emergenziale, sino al 13 aprile 2020, in applicazione delle disposizioni del Governo, la circolazione delle persone in ambito regionale è limitata agli spostamenti necessari con la conseguenza che anche la domanda di trasporto pubblico non di linea è ridotta;

PRESO ATTO che per tutto il perdurare dell’emergenza è necessario continuare a ridurre al minimo gli spostamenti delle persone a tutela della salute della collettività;

RITENUTO opportuno utilizzare in ambito regionale il servizio di trasporto pubblico non di linea anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, spesa e medicinali, garantendo che lo stesso sia svolto nel rispetto delle altre specifiche disposizioni adottate dalle Autorità competenti per l’emergenza del COVID-19; Sentite in data 3 Aprile le Associazioni di rappresentanza degli Enti Locali anche con riferimento alla definizione delle tariffe;

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure: (misure di contenimento e gestione) (trasporto)

  1. che il servizio di trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge 21/1992 e alla legge regionale 24/1995 possa essere utilizzato per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali;
  2. che il servizio sia svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio adottate dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19, nel rispetto delle ordinanze e dei DPCM in vigore;
  3. che la tariffa per l'esecuzione del servizio sia pari al massimo ad euro 7,50 per il servizio di consegna nel raggio di 2,5 chilometri, al massimo ad euro 10 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo comune e al massimo ad euro 15 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più comuni;
  4. che non siano consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio.

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e sino al 31 Luglio alla conclusione dell’emergenza come disposto dal punto 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, salvo differenti future disposizioni.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

On. Alberto Cirio

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