D.P.G.R. Piemonte 15 aprile 2020, n. 44 - Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti per garantire la continuita'

Stampa

Titolo completo "Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti per garantire la continuita' delle attivita' ed operazioni connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni di servizio dovute alla situazione emergenziale Covid-19"
Pubblicato nel BUR n. 16 suppl. ord. n. 5 del 16 aprile 2020

Parole di interesse: rifiuti

REGIONE PIEMONTE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 aprile 2020, n. 44

Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti per garantire la continuita' delle attivita' ed operazioni connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni di servizio dovute alla situazione emergenziale Covid-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute, tra cui da Corepla (nota prot. n. PRES/AC/035/20 del 19 marzo 2020), Unirima (prot. n. C132020 - D del 20 marzo 2020) e CONAI (prot.n. SW5/2020 GQ-wf del 23 marzo 2020 e Prot. n. SW/6/2020/GQ-AALLGG del 29 marzo 2020) con le quali vengono rivolte alla Regione Piemonte delle richieste urgenti di provvedimenti atti a superare la situazione di estrema criticità in cui si trovano gli impianti di trattamento dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (organico e verde, carta e cartone, plastica, legno, metalli, ingombranti, vetro, tessili e RAEE) al fine di evitare blocchi della filiera del recupero/riciclo e poter garantire la regolare attività del settore compreso il conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e quindi lo svolgimento delle attività di raccolta il cui fermo potrebbe causare altre emergenze;

data la generale situazione connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che sta impattando sui trasporti e sulla riduzione dell’operatività delle attività produttive che lavorano le materie prime seconde, comportando ritardi nella consegna del materiale recuperato e la mancanza di rilevanti sbocchi sia italiani che esteri, si segnalano incrementi degli stoccaggi presso gli impianti con quantità al limite di quelle autorizzate e l'imminente rischio di completa saturazione e conseguente interruzione del ritiro dei rifiuti;

dato atto della necessità di evitare blocchi nelle filiere della gestione dei rifiuti urbani e poter garantire la regolare attività del settore, compreso il conferimento dei rifiuti in ingresso agli impianti di recupero, e quindi lo svolgimento delle attività di raccolta il cui fermo potrebbe causare altre emergenze; dato atto che è indifferibile limitare con la massima tempestività gli impatti economici, sociali ed ambientali che l’emergenza dovuta al Covid-19 sta arrecando al settore rifiuti;

ritenuto necessario agire a livello regionale con estrema solerzia con particolari forme speciali e temporanee di gestione di rifiuti (ivi compresi i rifiuti prodotti dallo stesso impianto), per quanto riguarda le fasi di deposito e stoccaggio, al fine di garantire una continuità operativa presso gli impianti nel rispetto e tutela della salute pubblica e dell’ambiente; visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

richiamato in particolare l’articolo 191 il quale dispone che: “1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza [...], qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norma a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.”;

dato atto che la situazione emergenziale è di carattere temporaneo, e pertanto è opportuno che la Regione favorisca forme di stoccaggio volte a mantenere inalterate le caratteristiche dei rifiuti e dei materiali destinati al recupero, al fine di poterli avviare agli impianti di valorizzazione al ritorno di condizioni di normalità, garantendo così anche il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei Piani regionali di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

vista la Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 aprile 2016: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo 152/2006 – Chiarimenti interpretativi”; viste le indicazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare contenute nella circolare prot.n. 22276 del 30 marzo 2020 “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza Covid-19 – indicazioni”, sull'opportunità - vista l'emergenza nazionale - di assicurare maggiore flessibilità rispetto all’utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti esistenti attraverso, nello specifico, l'emanazione di apposite ordinanze ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006;

viste le condizioni richiamate nella succitata circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di garantire un adeguato grado di protezione ambientale;

preso atto che nella circolare è, tra l’altro, indicata la procedura per la richiesta di deroga per gli impianti di gestione rifiuti autorizzati con Autorizzazione Integrata ambientale, autorizzazione unica art. 208 e procedure semplificate articoli 214-216 del decreto legislativo 152/2006 oltre che per le discariche dovrebbe essere ricondotta ad una segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, ai sensi dell’art 19 della legge 241/1990, e che tale segnalazione dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato dall’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto di alcune prescrizioni relative alle modalità di stoccaggio indicate nella circolare stessa;

dato atto che in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 sono state limitate le attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

ritenuto, pertanto, che, nel caso di richiesta di deroga di cui ai successivi punti 1, 2 e 5, le indicazioni ministeriali possano essere attuate prevedendo una Comunicazione accompagnata da una relazione a firma del Direttore tecnico dell’impianto o tecnico abilitato che attesti oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di deroga e il rispetto delle sottoelencate condizioni anche indicate nella circolare del Ministero dell’Ambiente delle Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020;

viste le disposizioni del vigente articolo 50 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, che attribuisce alle Province e alla Città Metropolitana di Torino la competenza all’approvazione e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti;

richiamato che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti rilasciate dalla Città metropolitana di Torino e dalle Province ai sensi dell’articolo 29 ter (Autorizzazione integrata ambientale), dell’articolo 208 (Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) del decreto legislativo 152/2006, dispongono in merito alla potenzialità dell’impianto;

richiamato altresì che per le attività di recupero in procedura semplificata (artt. 214-216 del decreto legislativo 152/2006) le modalità operative ed i requisiti necessari per operare sono stabiliti da standard ministeriali nella forma del Decreto Ministeriale 05 febbraio 1998, per i rifiuti non pericolosi;

preso atto che la tempestività di azione non consente di seguire puntualmente le procedure delineate dalle normative nazionali vigenti in materia di rifiuti con riferimento alla gestione dei procedimenti per le modifiche alle autorizzazioni/comunicazioni, rilasciate dalla Città metropolitana di Torino e dalle Province (Autorizzazione Integrata ambientale, autorizzazione unica art. 208 e procedure semplificate articoli 214-216 del decreto legislativo 152/2006), in quanto gli adempimenti ivi previsti sono incompatibili con l’urgenza che caratterizza la situazione emergenziale; dato atto, pertanto, che risulta necessario individuare, limitatamente agli impianti autorizzati operanti sul territorio della Regione, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (quali organico e verde, carta e cartone, plastica, legno, metalli, ingombranti, vetro, tessili e RAEE) in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, prevedendo, in particolare:

  1. gli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati ai sensi dell’articolo 208 (Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) del decreto legislativo 152/2006 o del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, relativamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) - anche propedeutiche al successivo recupero/trattamento - qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di scongiurare pericoli di incendio, possono aumentare fino a un tempo massimo di 6 mesi i limiti temporali previsti in autorizzazione e aumentare la capacità annua di stoccaggio e la capacità istantanea di stoccaggio nel limite massimo del:

◦ 20%rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione anche in deroga (per i quantitativi aggiuntivi) all'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore delle Province/Città Metropolitana di Torino, di cui all'art.195, comma 2,lettera g) e all'art. 208 comma 11 lettera g) del decreto legislativo 152/2006 nonchè alla Deliberazione della Giunta regionale n. 20-192 del 12/06/2000, come modificata dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 24-611 del 31/07/2000 e n. 44-2493 del 19/03/2001;

oppure:

◦ 50% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione provvedendo ad adeguare le garanzie finanziarie (per i quantitativi aggiuntivi superiori al 20%) a favore delle Province/Città Metropolitana di Torino entro 45 giorni dalla presentazione della Comunicazione;

  1. di applicare le stesse disposizioni in relazione agli aumenti delle capacità di messa in riserva (R13) anche per gli impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (allegato IV);

di derogare al limite temporale di un anno per la messa in riserva fino ad un massimo di 18 mesi.

In deroga alle disposizioni del decreto del ministro dell' ambiente 350/1998, per i quantitativi aggiuntivi non sono previsti eventuali conguagli al diritto di iscrizione annuale;

  1. i suddetti impianti, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, possono derogare a quanto previsto dall’art 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 152/2006 sul deposito temporaneo e in particolare:

◦ i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

◦ devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

◦ in ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 18 mesi;

  1. al fine di stoccare provvisoriamente i materiali derivanti dalle attività di recupero, che momentaneamente non trovano collocazione presso il mercato, sono sospesi i termini per l’avvio all’utilizzo dei predetti materiali;
  2. al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere, su motivata istanza da parte dei suddetti impianti, e per il solo periodo di validità della presente ordinanza, i rifiuti derivanti dal trattamento delle frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata, provenienti esclusivamente e direttamente dagli impianti di selezione e recupero localizzati sul territorio regionale, anche qualora i relativi codici EER non siano presenti tra quelli contenuti in autorizzazione (purchè non siano rifiuti pericolosi);

ciò per consentire l’ingresso in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento che non trovano più collocazione presso le originarie destinazioni;

prevedendo, altresì, che le misure di cui sopra sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;

l’adeguamento alle Linee Guida per la prevenzione del rischio incendio della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1121 del 21 gennaio 2019, eccetto quanto concerne i tempi massimi di permanenza, nonchè il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;

che le modalità di gestione interna di tali aree e i maggiori quantitativi stoccati siano compatibili con i presidi antincendio adottati; a fronte di maggiori quantitativi dovrà essere effettuata una valutazione del rischio incendio onde verificare che le variazioni apportante non comportino un aggravio del rischio stesso, seguendo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e del decreto ministeriale 7 agosto 2012;

adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;

la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare gli effetti di agenti atmosferici e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

che l’utilizzo di aree all’aperto, qualora esterne al perimetro approvato ai sensi del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, sia gestito secondo i principi del regolamento stesso;

prevedendo altresì che:

gli impianti e le discariche interessati dalle misure previste ai succitati punti 1,2 e 5, che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto debbano presentare comunicazione; la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato o del Direttore Tecnico dell'impianto, che attesti, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento (con l'indicazione anche dei codici EER e, per gli impianti in procedura semplificata, delle tipologie dei rifiuti), e il rispetto delle sopra elencate condizioni;

la comunicazione deve essere inviata a Regione  Piemonte tramite PEC a “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti”, Prefettura, Provincia/Città Metropolitana, ASL di competenza, Comuni interessati, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte e alla direzione regionale VV.F. Piemonte;

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all’indirizzo PEC sopra indicato, nonchè alle altre autorità competenti citate nel presente atto;

gli impianti interessati dalle misure di cui punti 3 e 4 debbano darne comunicazione in via preventiva   alla   Regione   Piemonte   tramite   PEC   a   “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.“, citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti”, nonché alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte e alla direzione regionale VV.F. Piemonte; le comunicazioni devono dare evidenza delle tipologie di rifiuti/ materiali derivanti dalle attività di recupero e dei quantitativi interessati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all’indirizzo PEC sopra indicato, nonchè alle altre autorità competenti citate nel presente atto.

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto legge n. 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il decreto legge n. 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

preso atto del parere di ARPA Piemonte pervenuto con nota n. 28160 del 2 aprile 2020 rilasciato ai sensi del comma 3 dell’articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 attestante che gli interventi prospettati come delineati nella presente ordinanza possano rappresentare, nel breve periodo e in via temporanea e straordinaria, un adeguato contenimento delle significative criticità oggi presenti;

preso atto del parere sanitario pervenuto con nota 12244/A1400A del 10 aprile 2020 rilasciato ai sensi del comma 3 dell’articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 attestante che gli interventi prospettati come delineati nella presente ordinanza possano rappresentare, nel breve periodo e in via temporanea e straordinaria, un adeguato contenimento delle significative criticità oggi presenti;

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

ORDINA (rifiuti)

ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per le ragioni di contingibilità ed urgenza, di attuare negli impianti autorizzati operanti sul territorio della Regione e per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento le seguenti forme straordinarie, speciali e temporanee di gestione dei rifiuti provenienti dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (organico e verde, carta e cartone, plastica, legno, metalli, ingombranti, vetro, tessili e RAEE), in deroga alle disposizioni vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, prevedendo, in particolare:

  1. gli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati ai sensi dell’articolo 208 (Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) del decreto legislativo 152/2006 o del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, relativamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) - anche propedeutiche al successivo recupero/trattamento - qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di scongiurare pericoli di incendio, possono aumentare fino a un tempo massimo di 6 mesi i limiti temporali previsti in autorizzazione e aumentare la capacità annua di stoccaggio e la capacità istantanea di stoccaggio nel limite massimo del:

◦ 20%rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione anche in deroga (per i quantitativi aggiuntivi) all'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore delle Province/Città Metropolitana di Torino, di cui all'art.195, comma 2,lettera g) e all'art. 208 comma 11 lettera g) del decreto legislativo 152/2006 nonchè alla Deliberazione della Giunta regionale n. 20-192 del 12/06/2000, come modificata dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 24-611 del 31/07/2000 e n. 44-2493 del 19/03/2001;

oppure:

◦ 50% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione provvedendo ad adeguare le garanzie finanziarie (per i quantitativi aggiuntivi superiori al 20%) a favore delle Province/Città Metropolitana di Torino entro 45 giorni dalla presentazione della Comunicazione;

  1. di applicare le stesse disposizioni in relazione agli aumenti delle capacità di messa in riserva (R13) anche per gli impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (allegato IV); di derogare al limite temporale di un anno per la messa in riserva fino ad un massimo di 18 mesi. In deroga alle disposizioni del decreto del ministro dell' ambiente 350/1998, per i quantitativi aggiuntivi non sono previsti eventuali conguagli al diritto di iscrizione annuale;
  2. i suddetti impianti, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, possono derogare a quanto previsto dall’art 183 , comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 152/2006 sul deposito temporaneo e in particolare:

◦ i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

◦ devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

◦ in ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore 18 mesi;

  1. al fine di stoccare provvisoriamente i materiali derivanti dalle attività di recupero, che momentaneamente non trovano collocazione presso il mercato, sono sospesi i termini per l’avvio all’utilizzo dei predetti materiali;
  2. al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere, su motivata istanza da parte dei suddetti impianti, e per il solo periodo di validità della presente ordinanza, i rifiuti derivanti dal trattamento delle frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata, provenienti esclusivamente e direttamente dagli impianti di selezione e recupero localizzati sul territorio regionale, anche qualora i relativi codici EER non siano presenti tra quelli contenuti in autorizzazione (purchè non siano rifiuti pericolosi); ciò per consentire l’ingresso in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento che non trovano più collocazione presso le originarie destinazioni;

prevedendo, inoltre, che le misure di cui sopra sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;

l’adeguamento alle Linee Guida per la prevenzione del rischio incendio della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1121 del 21 gennaio 2019, eccetto quanto concerne i tempi massimi di permanenza, nonchè il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;

che le modalità di gestione interna di tali aree e i maggiori quantitativi stoccati siano compatibili con i presidi antincendio adottati; a fronte di maggiori quantitativi dovrà essere effettuata una valutazione del rischio incendio onde verificare che le variazioni apportante non comportino un aggravio del rischio stesso, seguendo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e del decreto ministeriale 7 agosto 2012;

adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;

la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare gli effetti di agenti atmosferici e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti; l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;

che l’utilizzo di aree all’aperto, qualora esterne al perimetro approvato ai sensi del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, sia gestito secondo i principi del regolamento stesso;

prevedendo, altresì, che:

gli impianti e le discariche interessati dalle misure previste ai succitati punti 1,2 e 5, che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto debbano presentare comunicazione; la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato o del Direttore Tecnico dell'impianto, che attesti, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento (con l'indicazione anche dei codici EER e, per gli impianti in procedura semplificata, delle tipologie dei rifiuti), e il rispetto delle sopra elencate condizioni; a comunicazione deve essere inviata a Regione  Piemonte tramite PEC a “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.",citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti”, Prefettura, Provincia/Città Metropolitana, ASL di competenza, Comuni interessati, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte e alla direzione regionale VV.F. Piemonte;

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all’indirizzo PEC sopra indicato, nonchè alle altre autorità competenti citate nel presente atto;

gli impianti interessati dalle misure di cui punti 3 e 4, debbano darne comunicazione in via preventiva   alla   Regione   Piemonte   tramite   PEC   a   “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.“, citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti”, nonché alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte e alla direzione regionale VV.F. Piemonte; le comunicazioni devono dare evidenza delle tipologie di rifiuti/ materiali derivanti dalle attività di recupero e dei quantitativi interessati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all’indirizzo PEC sopra indicato, nonchè alle altre autorità competenti citate nel presente atto;

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 42 del d.lgs n. 33/2013 nel sito Istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, alle Associazione di Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti, all’ANCI, alle Province, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte e alla Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Alberto Cirio

Tags: , , , ,