D.G.R. Piemonte 13 marzo 2020, n. 18-1130 - Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative egli (OGUR), alle (ACS), all’adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni

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Titolo completo "Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative egli (OGUR), alle (ACS), all’adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni. Sospensione della caccia di selezione e delle attività di censimento e monitoraggio della fauna"
Pubblicata nel BUR n. 12, suppl. ord. n. 5 del 19 marzo 2020

Parole di interesse: caccia; proroga termini; sospensione attività.

REGIONE PIEMONTE – Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 18-1130 Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative egli (OGUR), alle (ACS), all’adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni. Sospensione della caccia di selezione e delle attività di censimento e monitoraggio della fauna.

A relazione dell’Assessore Protopapa

Premesso che:

richiamato, in particolare, che:

la DGR del 12 luglio 2010 n. 21 – 313 ha stabilito che le istanze di istituzione, conferma, rinnovo o revoca delle ACS devono essere presentate dagli ATC e CA alla Regione entro la data del 31 marzo;

la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i.: ha previsto che “gli OGUR sono predisposti e presentati dagli istituti venatori entro il 31 di marzo e che i Comitati di gestione devono predisporre ed adottare un apposito regolamento che disciplini l’organizzazione della caccia ai bovidi e cervidi da trasmettere entro il 31 marzo;

la DGR n. 5-42 del 05 luglio 2019, allegato B) del calendario venatorio 2019/2020 ha previsto la restituzione dei contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati entro il 31 marzo.

Preso atto dell’emergenza Covid – 19 ed in particolare del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Preso atto delle numerose richieste presentate dai Presidenti dei Comprensori Alpini e Ambiti Territoriali di caccia, agli atti del Settore competente, di richiesta di proroga delle date di scadenza sopra indicate, a seguito delle difficoltà intervenute nel riunire i relativi Comitati di gestione e di deliberare le richieste da inviare alla Regione.

Ritenuto, dati i contenuti del citato decreto, di sospendere la caccia di selezione e tutte le operazioni di monitoraggio annuale delle popolazioni di ungulati selvatici sottoposte a prelievo selettivo, svolte mediante la collaborazione di gruppi di cacciatori programmate fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a quando permangono le condizioni di emergenza legate al Coronavirus.

Ritenuto, altresì, che la suddetta sospensione potrà essere revocata, qualora venissero meno le condizioni di emergenza legate al Coronavirus con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare al 30 aprile 2020 le date di scadenza per la presentazione delle seguenti istanze da parte degli istituti venatori: (caccia) (proroga termini)

- di prorogare altresì al 30 aprile 2020 i regolamenti predisposti dagli ATC e CA che disciplinano l’organizzazione della caccia ai bovidi e cervidi e la restituzione dei contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati per la stagione venatoria 2019/2020; (caccia) (proroga termini)

- di sospendere la caccia di selezione e tutte le operazioni di monitoraggio annuale delle popolazioni di ungulati selvatici sottoposte a prelievo selettivo, svolte mediante la collaborazione di gruppi di cacciatori programmate fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a quando permangono le condizioni di emergenza legate al Coronavirus. La suddetta sospensione potrà essere revocata, qualora venissero meno le condizioni di emergenza legate al Coronavirus con provvedimento del responsabile del Settore competente; (sospensione attività)

- di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

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