D.G.R. Piemonte 27 marzo 2020, n. 17-1175 - Emergenza COVID-19. Disposizioni sulla proroga al 30 aprile 2020 per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell’ammissione dei cacciatori

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Titolo completo "Emergenza COVID-19. Disposizioni sulla proroga al 30 aprile 2020 per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell’ammissione dei cacciatori, di cui alla DGR 90-3600 del 19.03.2012 e sulla modalità telematica delle riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e CA"

Pubblicata nel BUR n. 14 suppl. ord. n. 2 del 2 aprile 2020

Parole di interesse: caccia; proroga termini;

 

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 17-1175

Emergenza COVID-19. Disposizioni sulla proroga al 30 aprile 2020 per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell’ammissione dei cacciatori, di cui alla DGR 90-3600 del 19.03.2012 e sulla modalità telematica delle riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e CA.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

Richiamato, in particolare l’articolo 1 dell’allegato alla citata DGR del 19 marzo 2012 n. 90 – 3600 e ss.mm.ii che prevede: “I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all'estero ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno”.

Preso atto dell’emergenza Covid-19 ed in particolare:

Preso atto delle numerose richieste presentate dai Presidenti dei Comprensori Alpini e degli Ambiti Territoriali di caccia, agli atti del Settore competente, di richiesta di proroga della data di scadenza sopra indicata, a seguito della difficoltà dei cacciatori di effettuare il pagamento anche a causa della chiusura di molti uffici postali. Ritenuto necessario prorogare il termine per il pagamento della relativa quota di partecipazione economica, fino al 30 aprile 2020. Richiamato che, in particolare, l’articolo 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” del decreto legge 18/2020 detta disposizioni sulla modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organismi collegiali.

Ritenuto pertanto necessario fornire, ai sensi dell’articolo 11 comma 2 della l.r. 5/2018, disposizioni operative al fine di attivare, in via temporanea, per le riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA una procedura telematica di consultazione e approvazione degli atti di competenza dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA, come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, fermo restando che rimane esclusa dalla procedura telematica l’approvazione del bilancio consuntivo, in quanto, ai sensi dell’articolo 107 del succitato decreto legge 18/2020, viene prorogata al 30 giugno 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare, fino al 30 aprile 2020 il termine per il pagamento della relativa quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell’ammissione dei cacciatori ammessi agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) nella precedente stagione venatoria, di cui alla DGR 90-3600 del 19.03.2012; (caccia) (proroga termini)

- di fornire, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della l.r. 5/2018 disposizioni operative al fine di attivare, in via temporanea, per le riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA una procedura telematica di consultazione e approvazione degli atti di competenza dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA, come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; rimane esclusa dalla procedura telematica l’approvazione del bilancio consuntivo che viene prorogata al 30 giugno 2020;

- di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

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