D.G.R. Piemonte 27 marzo 2020, n. 18-1176 - Disposizioni urgenti per favorire l’invio del siero di latte, tal quale o concentrato, agli impianti di produzione di biogas autorizzati

Stampa

Titolo completo "Disposizioni urgenti per favorire l’invio del siero di latte, tal quale o concentrato, agli impianti di produzione di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”"

Pubblicata nel BUR n. 14 suppl. ord. n. 2 del 2 aprile 2020

Parole di interesse: imprese.

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 18-1176

Disposizioni urgenti per favorire l’invio del siero di latte, tal quale o concentrato, agli impianti di produzione di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

A relazione degli Assessori Protopapa e Marnati

Visti:

- il d.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

- il d.lgs. n. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- il regolamento (UE) n. 142/2011 recante “Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”;

- il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- il decreto legge 21 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

richiamati:

- il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- le ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 2 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020; - il decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630 “Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Richiamati altresì:

- il decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, del 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- il decreto del Ministro dell’Ambiente del Territorio e del Mare del 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;

- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

- l’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 23/2002, relativo alla competenza delle Province per il rilascio delle autorizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- la deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2012, n. 5-3314 recante “Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento ministeriale diretto all’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

dato atto che:

- l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato il settore lattiero-caseario ad una situazione di oggettiva difficoltà, poiché il latte è un alimento altamente deperibile, prodotto quotidianamente dagli allevamenti, e limitazioni alla sua produzione richiedono interventi graduali che possono avere effetto solo nel medio-lungo periodo;

- a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si registra una generale difficoltà da parte dei caseifici alla consegna dei sottoprodotti della lavorazione del latte, in primis il siero di latte che costituisce oltre l’80% in volume del latte caseificato, alle imprese che lo trasformano, sia per oggettive difficoltà nella logistica dei trasporti che per il blocco di alcune frontiere interne all’Unione Europea;

- i caseifici sono ad oggi costretti a stoccare quantità crescenti di sottoprodotto che non possono più delocalizzare ai trasformatori, col rischio di dover sospendere la propria operatività, e di conseguenza anche il ritiro giornaliero del latte presso gli allevatori conferenti;

dato atto, inoltre, che:

- l’introduzione del siero di latte tra le matrici organiche in ingresso agli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas possa costituire temporaneamente una forma di gestione sostenibile, corretta dal punto di vista agronomico ed ambientale, delle eccedenze di questo sottoprodotto;

- sia necessario limitare con tempestività gli impatti economici, sociali ed ambientali che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha arrecato e continua ad arrecare al settore lattiero-caseario, nonché evitare ricadute negative sul settore zootecnico;

dato atto, altresì, che come da verifiche effettuate dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche:

- il siero di latte è classificato “sottoprodotto di origine animale di categoria 3” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, art. 10 lettera f), mentre le prescrizioni al suo utilizzo negli impianti per la produzione di biogas sono disposte dal Regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare all’Allegato V, capo I, sezione 1, punto 2;

- sul territorio piemontese gli impianti per la produzione di biogas conformi al Regolamento (CE) n. 1069/2009 e già autorizzati all’introduzione di siero di latte sono del tutto insufficienti come numero e capacità ad accogliere il sottoprodotto che non è più possibile consegnare ai trasformatori;

- risulta pertanto necessario favorire temporaneamente l’utilizzo del siero di latte anche presso gli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 ma ad oggi privi del siero di latte tra le matrici autorizzate in ingresso, oppure del riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;

- il siero di latte è un sottoprodotto della filiera agro-alimentare, e l’utilizzo negli impianti di digestione anaerobica, i cui residui digestati sono utilizzati in agricoltura ai sensi del DM 25/2/2016, presenta un basso rischio di impatto sulla sanità pubblica e sull’ambiente,

- le autorizzazioni alla produzione energetica da biomasse rilasciate agli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 dispongono in merito alla potenzialità dell’impianto e ricomprendono tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per l’esercizio dell’attività;

- la sopra richiamata tempestività nell’intervento non consente di seguire puntualmente le procedure amministrative delineate dalla normativa vigente in materia di energia da fonti rinnovabili per quanto riguarda la gestione delle modifiche alle matrici in ingresso ai digestori, né in materia sanitaria per quanto riguarda il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, con conseguente grave pregiudizio costituito dal rischio di blocco del ritiro giornaliero del latte presso gli allevatori; è stata sentita la Direzione Sanità e Welfare in ordine alla sopra citata procedura di riconoscimento, e tenuto conto che trattasi di impianti di digestione anaerobica già operativi, per i quali ai sensi del Reg. (UE) 142/2011, Allegato V, Capo I, Sez. 1, punto 2, lettera f) non è obbligatoria la presenza del pastorizzatore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

di stabilire, a fronte dell’emergenza Covid-19: (imprese)

  1. di consentire l’invio di siero di latte, tal quale o concentrato, quale sottoprodotto, agli impianti di digestione anaerobica autorizzati ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e conformi, per quanto riguarda l’impiego del siero di latte, al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, senza procedere alla richiesta di modifica dell’elenco delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del citato d.lgs. 387/2003;
  2. di consentire l’invio del siero di latte tal quale o concentrato, quale sottoprodotto, all’interno di tutti gli altri impianti di digestione anaerobica autorizzati ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.387, non conformi, per quanto riguarda l’impiego del siero di latte, al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, senza procedere alla richiesta di modifica dell’elenco delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del citato d.lgs. 387/2003, nelle more del riconoscimento sanitario ai sensi dell’art. 24 del Reg. 1069/2009/CE, purché sia stata preventivamente presentata la relativa istanza all’ASL territorialmente competente;
  3. di dare atto che gli impianti di digestione anaerobica di cui ai punti 1 e 2 possono operare anche in assenza dell’impianto di pastorizzazione;
  4. di stabilire che nei casi 1 e 2 il gestore dell’impianto di digestione anaerobica dia preventiva comunicazione alla Provincia che ha concesso l'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 387/2003 ed alla ASL territorialmente competente, indicando i quantitativi che intende impiegare e lo stabilimento di trasformazione di provenienza del siero di latte;
  5. di fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;
  6. di stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 30 aprile 2020;
  7. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo la trasmissione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché alla Città metropolitana di Torino e alle Province piemontesi.
  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Tags: , , , ,