D.G.R. Piemonte 10 aprile 2020, n. 12-1219 -Misure urgenti a favore della Polizia locale del Piemonte

Stampa

Titolo completo "Emergenza COVID-19. L.R. 10 dicembre 2007, n. 23; L.R. 30 novembre 1987, n. 58. DGR 1-1179 del 30 marzo 2020. Misure urgenti a favore della Polizia locale del Piemonte"
Pubblicato nel BUR n. 16 suppl. ord. n. 4 del 16 aprile 2020

Parole di interesse: polizia; retribuzione.

REGIONE PIEMONTE BU16S4 16/04/2020

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2020, n. 12-1219

Emergenza COVID-19. L.R. 10 dicembre 2007, n. 23; L.R. 30 novembre 1987, n. 58. DGR 1-1179 del 30 marzo 2020. Misure urgenti a favore della Polizia locale del Piemonte.

A relazione dell'Assessore Ricca

Premesso che:

l’emergenza  sanitaria  nazionale,  derivante  dalla  diffusione  del  virus  denominato  COVID-19,  ha portato  ad  una  condizione  di  calamità  riguardante  l’intero  territorio  italiano  e  piemontese,  già attestata  dalla  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31/01/2020,  che  ha  dichiarato  lo  stato  di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie;

in seguito a tale provvedimento ed all’aggravarsi della situazione sono stati adottati, da parte dello Stato e della Regione, numerosi provvedimenti che introducono misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt’ora in essere;

per  garantire  il  miglior  collegamento  con  i  servizi  operanti  nell’ambito  delle  attività  di  protezione civile e fornire il maggior supporto possibile alla popolazione la Giunta regionale, con deliberazione n. 1-1179 del 30 marzo 2020, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4, della l.r. 58/87, la Giunta regionale ha invitato le Amministrazioni locali a disporre il massimo impiego del personale di  Polizia  locale  dipendente  dai  Comuni  piemontesi e  dalle  Province  e  Città  metropolitana  di Torino; la  Polizia  locale  del  Piemonte,  anche  in  virtù  di  tale  disposizione  regionale,  ad  integrazione  delle  attività  istituzionali  facenti  loro  capo,  risulta  impegnata  in  una  mole  importante  di  attività notevolmente  implementate  a  causa  dell’emergenza  e divenute  fondamentali  per  la  tutela  della salute pubblica e della sicurezza.

Riconosciuto e sottolineato l’importante ruolo della Polizia locale, che si caratterizza per la sua vicinanza ai cittadini, la versatilità di impiego e la disponibilità, anche e soprattutto nei momenti critici e di emergenza quale quello in atto. Premesso,  inoltre,  che  la  legge  regionale  n.  23  del  10  dicembre  2007:  “Disposizioni  relative  alle politiche regionali in materi di sicurezza integrata”, sancisce:

- all’articolo 1, che la Regione Piemonte realizza politiche di sostegno per la sicurezza integrata;

- all’articolo 5, comma 2, che la Regione coordina i propri interventi con gli altri interventi che la Regione svolge nelle materie di propria competenza, tra le quali la polizia amministrativa locale e la protezione civile;

- l’articolo  8,  comma  1,  che  stabilisce  che  la  Giunta  regionale  elabora  e  propone  al  Consiglio regionale  le  linee  programmatiche  di  intervento  e  le  azioni  prioritarie  in  materia  di  sicurezza integrata;

 - all’articolo  11,  commi  3  e  4,  che  la  Giunta  regionale,  nel  rispetto  degli  indirizzi  programmatici dettati  dal  Consiglio  regionale,  può  realizzare  interventi  diretti  in  materia  di  sicurezza  integrata, informata la Commissione consiliare competente.

Dato atto che, allo stato attuale, le linee programmatiche di intervento da parte della Giunta regionale  sono  in  fase  di  predisposizione,  pertanto  non  si  è  ancora  concluso  il  procedimento  teso alla presentazione in Consiglio regionale della proposta del relativo programma.

Ritenuto  necessario,  in  una  fase  emergenziale  quale  quella  in  atto,  e  nelle  more  della completa   predisposizione   del   programma   di   intervento,   stabilire,   quale   azione   prioritaria   di intervento  diretto  che  costituirà  parte  integrante dello  strumento  programmatico  sulla  sicurezza integrata,  come  azione  urgente  ed  essenziale  già  realizzata,  nonché  coerentemente  con  quanto disposto  nella  DGR  n.  1-1179  del  30  marzo  2020,  di sostenere  anche  finanziariamente  la realizzazione   di   tali   attività   urgenti   ed   impreviste,   che   si   aggiungono   ai   normali   impegni istituzionali, prevedendo l’assegnazione di contributi regionali straordinari a favore degli operatori di  Polizia  locale  impegnati  nei  servizi    diretti  a fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da COVID-19.

Stabilito di poter prevedere, a tal fine, l’assegnazione di tali contributi regionali straordinari fino ad un importo massimo  di €. 500.000,00, annualità 2020. 

Ritenuto necessario prevedere che, quale criterio di erogazione oggettivo, equo e verificabile di  assegnazione,  il  contributo  regionale  sarà  inizialmente  ripartito  in  proporzione  al  numero complessivo  degli  abitanti  degli  Enti  coinvolti,  desunto  dai  dati  ISTAT  2018,  salva  la  verifica, preventivamente alla liquidazione, dell’effettivo utilizzo dei contributi stessi per le finalità oggetto di assegnazione.

Stabilito   che   tali   contributi   debbano   essere   destinati,   a   discrezione   degli   Enti   locali destinatari,  all’incremento  del  nastro  orario  degli  operatori  di  Polizia  locale  coinvolti,  ovvero all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti.

Valutata  la  necessità,  nel  rispetto  delle  competenze  proprie  degli  organi  regionali,  di informare  la  Commissione  consiliare  competente,  acquisendo  un  parere  preventivo  in  merito all’iniziativa proposta.

Acquisito  in  data    9  aprile  2020  il  parere  favorevole  da  parte  della  Prima  Commissione consiliare;

visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria.

Dato   atto   che   le   spese   derivanti   dall’attuazione   del   presente   provvedimento   trovano copertura nell’ambito della disponibilità finanziaria di cui alla Missione 03, programma 02, capitolo 151120, annualità 2020 fino ad un importo massimo di euro 500.000,00;

visto il DPCM 9/3/2020;

visto il DL n. 18 del 17/3/2020;

vista l’Ordinanza del Ministero della salute 20/3/2020;

visto il DPGR n. 34 del 21/3/2020;

visto il DPCM 22/3/2020;

visto il DL n. 19 del 25/3/2020;

visto il DPCM 28/3/2020;

visto il DPGR n. 35 del 29/3/2020;

visto il DPCM 1/4/2020;

visto il DPGR n. 36 del 3/4/2020;

vista la legge regionale n. 58 del 30/11/1987;

vista la legge regionale n. 7 del 14/4/2003;

vista  la  D.G.R.  n.  1-4046  del  17/10/2016  “Approvazione  della  "Disciplina  del  sistema  dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”;

vista  la  D.G.R.  n.  12-5546  del  29/08/2017  “Linee  guida  in  attuazione  della  D.G.R.  1-4046  del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia  contabile”  e  la  Circolare  n.  30568/A1102A  del  2/10/2017  (D.G.R.  n.  12-5546  del 29/08/2017);

vista  la  D.G.R.  n.  1-1179  del  30  marzo  2020  “Legge regionale  58/87,  art.  4.  Intervento  del personale  preposto  ai  servizi  di  Polizia  locale  del  Piemonte.  Revoca  della  DGR  2-1154  del 23/3/2020”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee  guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”; viste  le  leggi  regionali  n.  7  del  31  marzo  2020  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale  di  previsione  2020-2022  -  (Legge  di  stabilità  regionale  2020)"  e  8  del  31  marzo  2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione  finanziario  2020-2022".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, la Giunta regionale

d e l i b e r a (polizia) (retribuzione)

- a  fronte  della  fase  emergenziale  COVID-19  e  nelle  more  della  completa  predisposizione  del programma di intervento di cui alla legge regionale 23/2007, di stabilire, quale azione prioritaria di intervento diretto, che costituirà parte integrante dello strumento programmatico sulla sicurezza integrata,  come  azione  urgente  ed  essenziale  già  realizzata,  nonché  coerentemente  con  quanto disposto  nella  DGR  n.  1-1179  del  30  marzo  2020,  di sostenere  anche  finanziariamente  la realizzazione  di  tali  attività  urgenti  ed  impreviste,  che  si  aggiungono  ai  normali  impegni istituzionali,   prevedendo   l’assegnazione   di   contributi   regionali   straordinari   a   favore   degli operatori di Polizia locale impegnati nei servizi  diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- di  stabilire,  a  tal  fine,  l’assegnazione  di  tali  contributi  regionali  straordinari  fino  ad  un  massimo complessivo di €. 500.000,00, per l’anno 2020;

- di  stabilire  che,  quale  criterio  di    attribuzione  oggettivo,  equo  e  verificabile  di  assegnazione,  il contributo  regionale  sarà  inizialmente  ripartito  in  proporzione  al  numero  complessivo  degli abitanti degli Enti coinvolti, desunto dai dati ISTAT 2018, salva la verifica, preventivamente alla liquidazione, dell’effettivo utilizzo dei contributi stessi per le finalità oggetto di assegnazione;

- che  tali  contributi  sono  destinati,  a  discrezione  degli  Enti  locali  destinatari,  all’incremento  del nastro  orario  degli  operatori  di  Polizia  locale  coinvolti,  ovvero  all’acquisizione  dei  dispositivi  di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti;

- di  demandare  al  Settore  Rapporti  con  le  Autonomie  locali,  Polizia  locale,  Sicurezza  integrata, Elezioni  e  Referendum  l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  necessari  per  l’attuazione  della presente deliberazione, stabilendo, in particolare, che  si darà avvio alla fase della liquidazione del contributo  spettante  previa  verifica  dell’effettivo  utilizzo  dei  contributi  assegnati  per  le  finalità oggetto di assegnazione;

- di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nell’ambito della disponibilità di cui alla Missione 03, Programma 02, capitolo 151120, annualità 2020, fino ad un importo massimo di €. 500.000,00 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22, nonché, ai sensi dell’art. 26  comma  1  del  D.Lgs.  33/2013,  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  sezione  “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Tags: , , , , ,