D.G.R. Toscana 16 marzo 2020 n. 357 - Covid-19 Adozione direttive all'Azienda DSU per la gestione delle residenze universitarie

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Parole di interesse: limitazioni libertà di circolazione; misure di cautela; sanificazione; obbligo di comunicazione

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Richiamata la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ssmm (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l’articolo 8 secondo il quale la Regione – in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione- “interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore” destinando gli interventi “agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana” e l’articolo 10 che istituisce l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, quale ente dipendente della Regione Toscana che realizza gli interventi di cui all’articolo 9, a sostegno degli studenti universitari;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta regionale, e in particolare la n° 8 del 6 marzo 2020 recante fra l’altro misure rivolte all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Vista la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020, adottata a seguito dei citati d.p.c.m. ed avente come oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nella quale è ribadito “il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 324 dell’11 marzo 2020, con cui sono state adottate “misure organizzative di carattere straordinario per assicurare il regolare funzionamento degli uffici della Giunta regionale” in relazione alla Emergenza epidemiologica COVID-19;

Considerato che in tale deliberazione la Giunta ha disposto lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, attraverso la modalità del telelavoro domiciliare, e la fruizione di ferie, da parte del personale dipendente della struttura organizzativa della Giunta regionale, e ha individuato le funzioni essenziali regionali, ivi comprese quelle di supporto, nonché degli uffici di relativo presidio;

Considerato che tali determinazioni in forza della citata deliberazione 324/2020 hanno carattere di indirizzo affinché enti e agenzie regionali e società in house adottino misure analoghe, laddove possibile e in coerenza con le rispettive peculiarità;

Dato atto che, a seguito di verifica da parte delle Direzioni generali di riferimento di ciascun ente, agenzia e società in house, risulta che le stesse hanno puntualmente adottato provvedimenti organizzativi in attuazione dei suddetti indirizzi regionali;

Considerato tuttavia che al contempo la deliberazione 324/2020 investe gli uffici della Giunta regionale del compito di verificare la necessità di fornire eventuali indicazioni più puntuali ai singoli enti dipendenti e società in house;

Ravvisata la presenza di specificità e situazioni peculiari, che richiedono pertanto la puntualizzazione di ulteriori direttive, con particolare riferimento alla Azienda regionale per il diritto allo Studio (di seguito ARDSU);

Considerato, per quanto attiene ad ARDSU, che il citato d.p.c.m. 9 Marzo 2020 estende a tutto il territorio nazionale i vincoli alla mobilità delle persone disposti con il citato d.p.c.m. 8 Marzo 2020, che gli spostamenti non connessi ad attività lavorative o per esigenze di salute sono fortemente scoraggiati e comunque sottoposti ad obbligo di segnalazione, che in conseguenza della riduzione del trasporto interregionale su gomma, ferro e per via aerea gli studenti fuori sede possono trovarsi in difficoltà nel tornare nelle regioni di loro residenza e che gli studenti stranieri, ove i voli internazionali siano stati cancellati e le frontiere chiuse, si trovano nell’impossibilità di rientrare presso la loro residenza;

Valutato quindi necessario, anche al fine di tutelare l’ordine pubblico, garantire agli studenti fuori sede il mantenimento dell’alloggio nelle residenze universitarie presso le quali sono già alloggiati; a voti unanimi

DELIBERA

1) di stabilire che, per le esigenze espresse in narrativa, l’Azienda Regionale DSU mantenga aperte le residenze universitarie presso le quali sono ancora alloggiati studenti borsisti e gli altri eventuali studenti ospiti di cui in narrativa. (misure organizzative)

2) di stabilire che l’Azienda Regionale DSU nella gestione delle predette residenze si attenga a quanto raccomandato dalle linee guida per il “servizio residenze studentesche degli enti per il diritto allo studio universitario” condivise dalle Regioni nell’ambito dei lavori della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta dell’11 marzo 2020 e riportate in allegato alla presente delibera (Allegato A).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZE STUDENTESCHE DEGLI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

  1. Informare l’utenza (via mail, social, manifesti): (informazione)

− sulle indicazioni ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ in merito ai comportamenti da seguire per ridurre la diffusione del contagio;

− sugli obblighi conseguenti ai DPCM e alle ORDINANZE REGIONALI. e in special modo:

− sull’OBBLIGO di SEGNALAZIONE ai numeri istituti dalle ASL per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale;

− sull’obbligo di procedere all’ISOLAMENTO FIDUCIARIO VOLONTARIO dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, secondo le indicazioni dalle autorità competenti nel territorio di riferimento. (informazione; obbligo di comunicazione)

  1. Definire, assieme alle autorità del SSR preposte, una procedura per la gestione della Sorveglianza Domiciliare Attiva all’interno delle Residenze DSU, attivando tutti i servizi di supporto necessari, stabilendo altresì l’attivazione di una informativa da parte delle autorità del SSR agli enti del Diritto allo studio riguardo le prescrizioni attivate per i singoli studenti alloggiati. (misure organizzative)
  1. Operare tutte le azioni necessarie a garantire che gli studenti siano alloggiati in camere singole o in camere doppie uso singola, anche mediante le seguenti misure:

Bloccare le nuove convocazioni per l’assegnazione dei posti alloggio nelle residenze.

Sospendere l’assegnazione di camere nel servizio di Ospitalità interna alle Residenze, garantendo l’ospitalità solo ai soggetti già alloggiati; via via che le camere sono liberate queste debbono essere utilizzate per l’assegnazione a studenti borsisti già alloggiati in camere doppie.

Sospendere l’assegnazione di camere del servizio di Foresteria garantendo l’ospitalità solo ai soggetti già alloggiati. Via via che le camere destinate a Foresteria sono liberate queste dovranno essere utilizzate per l’assegnazione a studenti borsisti già alloggiati in camere doppie.

In casi di particolare necessità ed urgenza, ove le azioni indicate alle lettere precedenti non siano sufficienti al fine di garantire l’alloggio in camere singole per i borsisti, gli enti per il DSU sono autorizzati a reperire ulteriori immobili anche a canoni di mercato. (misure organizzative)

  1. Interdire l’accesso nelle residenze da parte di studenti non alloggiati e, in particolare, alle aule studio e agli spazi aziendali assegnati in uso gratuito a sostegno di attività studentesche (limitazioni libertà di circolazione)
  1. Prevedere che gli studenti assegnatari di posto alloggio nelle residenze universitarie non presenti nelle strutture alla data dell’8 marzo 2020 per i territori individuati dal DPCM 8 marzo 2020, e dal 10 marzo per tutto il territorio nazionale non potranno rientravi prima del 4 aprile 2020 o di una data successiva eventualmente definita con successive disposizioni nazionali, in quanto il domicilio presso tali strutture è strettamente finalizzato alla frequenza delle lezioni universitarie, attualmente possibile solo a distanza. Resta inteso che potranno rimanere nelle residenze universitarie, salva diversa volontà degli interessati, tutti gli studenti presenti alla data dell’8 marzo 2020 per i territori individuati dal DPCM 8 marzo 2020, ed alla data del 10 marzo per tutto il territorio nazionale.
    In coerenza con quanto previsto dai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 che all’art. 1 lettera a) che dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” il rientro nelle residenze universitarie non rappresenta uno spostamento riconducibile alle casistiche previste; (limitazioni libertà di circolazione)
  1. Potenziare le pulizie in aree comuni (con maggiore attenzione ai punti di contatto) (misure di cautela; sanificazione)
  1. Installare dosatori di liquido igienizzante per le mani negli spazi comuni e nelle aree di maggiore passaggio. (misure di cautela)
  1. Per gli spazi comuni: adottare misure idonee, compreso il contingentamento dell’accesso, al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 8 marzo 2020. Le attività negli spazi comuni sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile garantire il rispetto di tali prescrizioni. (misure di cautela)

 

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