D.G.R. Toscana 30 marzo 2020, n. 421 - Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali

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Parole di interesse: deroghe; sospensione dei termini; interventi; coordinamento con altre fonti

 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);
Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea”
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visti i Regolamenti Delegati e di Esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono le modalità di applicazione e attuazione del Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1299/2103;
Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;
Vista la propria deliberazione n. 203 del 25 febbraio 2019 con la quale è stato preso atto 1 dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 con la sopra citata decisione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva il Programma di cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Francia” e stabilisce che lo stesso è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella misura dell'85%;
Vista la propria deliberazione di n. 710 del 06-07-2015 con la quale la Giunta ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015, che approva il Programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)"
Vista la Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 contenuta nella Delibera n.361 del 9 aprile 2018;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1004 del 18 settembre 2018 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final “che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 6.5.2015;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all’approvazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC; Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua, per la programmazione FEAMP, le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”;
Richiamata la propria deliberazione n.1348 dell’11/11/2019 con la quale veniva preso atto del testo, attualmente vigente, della versione 7.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;
Richiamata la propria deliberazione n.518/2016 e s.m.i. con la quale venivano approvate le “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” del PSR 2014-2020 che definiscono 2 il quadro delle regole comuni e degli aspetti procedimentali, compresa la durata dei procedimenti, in relazione alle istruttorie delle domande di ammissibilità e di pagamento nonché delle altre domande e comunicazioni previste dalla normativa vigente e sui documenti attuativi emanati da ARTEA;
Richiamata la propria deliberazione n. 1249 del 13/11/2017 recante “Reg. UE 1305/2013 " Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione delle "Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1" e delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali";
Richiamata la propria deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27 dicembre 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell’articolo 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 2.12.2019, relativa all'approvazione del nuovo DAR FEAMP 2014-2020 che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale approvato con DGR n. 627/2017;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo "ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia";
Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell’apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le misure assunte dal Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l’altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate; 3
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;
Richiamato in particolare l’art. 103 del citato Decreto Legge “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” il cui comma 1 prevede che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di individuare misure di rimodulazione temporale degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, tali da non ridurne l’efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera G.R. n.286 del 9.3.2020 “POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa” e di cui alla Decisione G.R. n. 8 del 2.3.2020 Regolamento (UE) n. 1304/2013. “POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa in vista del pieno utilizzo delle risorse del programma al 31.12.2023”;
Considerato che, nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo, per gli interventi finanziati con risorse europee, statali e regionali risultano in attuazione bandi e procedure negoziali, che stabiliscono specifici obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari, incluso il rispetto di una precisa tempistica per l’attuazione degli interventi medesimi;
Ritenuto inoltre di dover fornire specifico indirizzo affinché, in ragione del periodo emergenziale ed esclusivamente nei confronti di soggetti che non hanno presentato SAL finali di spesa, siano adottate procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino ad un massimo dell’80% di quanto richiesto (fino all’80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 7, comma 2, nonché della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli e analisi documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai Regolamenti comunitari;
Considerato inoltre che i Cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali a valere su risorse europee, statali e regionali, di cui alle decisioni GR n. 1 e n. 2 del 27 gennaio 2020, stabiliscono, tra l’altro, le tempistiche relative all’avvio e alla chiusura dei bandi e alla selezione degli interventi;
Considerato inoltre che è necessario accelerare le modifiche in corso dei Programmi comunitari e la rimodulazione dei piani finanziari dei documenti attuativi regionali dei Programmi medesimi;
Valutato infine, in considerazione di quanto previsto al richiamato art. 103 del DL 18/2020, di individuare alcune indicazioni operative da applicare nei casi di procedimenti di revoca di contributi; Ritenuto di precisare che tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall’art. 103 del DL 18/2020 e che pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;
Ritenuto di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi comunitari, alle Direzioni e ai Settori coinvolti di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni del presente atto; Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di adottare le seguenti misure, nell’ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali:

a)i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza; (sospensione dei termini)

b)per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all’80% di quanto richiesto (fino all’80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 7, comma 2, nonché della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizione comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione; (deroghe; interventi)

c)di rinviare a successivo atto l’aggiornamento dei cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali, con particolare riferimento ai tempi di pubblicazione e di scadenza degli avvisi, anche a seguito della ricognizione delle esigenze di aggiornamento effettuate dalle Autorità di gestione;

d)di dare mandato alle Autorità di Gestione, alle Direzioni e ai Settori competenti di accelerare le modifiche in corso dei Programmi comunitari e la rimodulazione dei piani finanziari dei documenti attuativi regionali dei Programmi medesimi;

e)riguardo ai provvedimenti di revoca sia totale che parziale:
i. i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, anche con riferimento all’esecutività dei recuperi; nel medesimo periodo è sospesa l’applicazione delle Delibere GR n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017 relative al pagamento del rimborso forfettario delle spese istruttorie;
ii.per gli atti di revoca già perfezionati per i quali siano pendenti al 23 febbraio 2020 ovvero debbano ancora iniziare a decorrere i termini per il pagamento c.d. bonario delle somme oggetto di recupero, si dispone una proroga automatica del termine di pagamento al 31 luglio 2020, ferma restando la possibilità di dilazioni e rateizzazioni come previsto dalla Delibera GR n. 1617 del 23 dicembre 2019;
iii.per i provvedimenti di revoca ancora da adottare, i termini previsti per il recupero bonario delle somme indebitamente percepite sono stabiliti in 120 giorni, ferma restando la possibilità di dilazioni e rateizzazioni come previsto dalla Delibera GR n. 1617 del 23 dicembre 2019; (deroghe; sospensione dei termini; interventi)

2.tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall’art. 103 del DL 18/2020 e pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza; (coordinamento con altre fonti)

3.di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi comunitari, alle Direzioni e ai Settori coinvolti di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta