D.G.R. Toscana 30 marzo 2020, n. 434 - Indicazioni operative per la sospensione dei termini dei procedimenti in applicazione dell'articolo 103 del D.L. 18/2020

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Titolo completo "Indicazioni operative per la sospensione dei termini dei procedimenti in applicazione dell'articolo 103 del D.L. 18/2020 e per il differimento, in periodo di emergenza Covid-19, dei termini temporali per gli adempimenti previsti nelle autorizzazioni AUA, AIA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale"

Parole di interesse: garanzie; sospensione dei termini; procedimento amministrativo

 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo;
Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell’apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le misure assunte dal Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l’altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;
Dato atto che l’art. 103 del citato D.L. 18/2020 ha dettato specifiche disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza prevedendo: −al comma 1, che: Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”; −al comma 2 che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
Vista la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale Toscana “A.R.P.A.T.”) ;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R “Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale , in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010” come modificato con d.p.g.r. 9.10.2019, n. 62/R;
Visto il Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).";
Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche” ;
Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018 “Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli”;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - per il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 - sono oggetto di sospensione tutti i termini codificati dalla normativa - sia di natura ordinatoria che perentoria - previsti nei procedimenti amministrativi di autorizzazione ambientale, di istanza di parte e d'ufficio, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Ritenuto di precisare che: −-tale sospensione opera per tutti i termini (propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) previsti nei procedimenti di rilascio, vigilanza e controllo, sospensione e revoca dei titoli abilitativi; − i riferimenti alla data del 15 aprile, per la sospensione dei termini, e del 15 giugno, per la proroga della validità dei titoli autorizzativi, si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rimodulazione delle predette scadenze;
CONSIDERATO INOLTRE che ; −le misure adottate dal Governo per fare fronte all’emergenza da COVID-19, disponendo limitazioni o sospensioni di attività che riguardano direttamente o indirettamente tutti i settori, comportano necessariamente un significativo e diffuso impatto sulla possibilità di organizzazione del lavoro delle attività produttive, sulla disponibilità del personale, sui rapporti con clienti e fornitori; −tale situazione straordinaria crea difficoltà nell'assicurare il rispetto delle scadenze imposte da adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali regionali a seguito dell’impossibilità di garantire gli accessi e le operazioni necessarie a permettere tali adempimenti; −nelle AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali) sono fissate, a titolo esemplificativo, scadenze per: a) l'effettuazione degli autocontrolli programmati con la cadenza prevista nelle autorizzazioni; b) comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati; c) prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali a partire da una determinata data; d)presentazione della documentazione di riesame entro i termini stabiliti dai calendari regionali o dalle comunicazioni dei Settori regionali competenti; −parte di queste tipologie di scadenze si ritrovano anche nelle autorizzazioni AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e nelle Autorizzazioni di carattere generale, quali ad esempio gli autocontrolli programmati sulle singole matrici ambientali, la trasmissione delle relazioni annuali sul funzionamento degli impianti di depurazione o il rispetto del termine previsto nelle singole autorizzazioni alle emissioni in atmosfera tra la data di “messa in esercizio” e quella di “messa a regime” degli impianti; − il verificarsi di tali difficoltà è stato segnalato dalle associazioni imprenditoriali e dai gestori delle installazioni;
RITENUTO che sia pertanto opportuno procedere a fornire indicazioni operative relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze degli adempimenti previsti nelle AIA, nelle AUA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il termine del periodo di validità delle misure restrittive sopracitate prevedendo che: a)le frequenze assegnate agli autocontrolli, stabilite nell’atto autorizzativo per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative, ferma restando la frequenza minima prevista dalla normativa di settore ; b)nel caso di impossibilità a effettuare alcuni degli autocontrolli stabiliti nelle autorizzazioni durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti di cui sopra, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza ai settori regionali competenti e ai competenti dipartimenti ARPAT, fornendo adeguata motivazione tramite PEC oltre che per le vie brevi (e-mail), se non risulti possibile tramite PEC. Tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019 o in data precedente, se possibile, garantendo comunque la manutenzione necessaria al corretto funzionamento degli impianti e in modo tale che il numero annuale di autocontrolli, rapportato ai mesi di effettivo esercizio dell'installazione, sia rispettato senza necessità di apportare modifiche all’autorizzazione. c)qualora nell’atto autorizzativo siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione al settore regionale competente, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando la nuova data presunta entro la quale si ritiene possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono accolte dagli uffici, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità di una proroga. Per agevolare tali comunicazioni, per le quali non è dovuta alcuna tariffa istruttoria, sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste (PEC), anche tramite mail ai settori regionali competenti. d)ove siano presenti nelle AIA prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, si segue la procedura prevista al punto c) sopracitato; e)laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (ad esempio decreto n.16905 del 25/10/2018) o da comunicazioni dei settori regionali competenti, per la presentazione della documentazione ai fini del riesame dell'AIA nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione ai settori regionali competenti, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione della documentazione citata si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità della proroga. In caso di riesame con valenza di rinnovo, il titolo abilitativo in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del DL 18/2020;
RITENUTO altresì che il corretto svolgimento degli adempimenti di cui sopra debba comunque rispettare i seguenti termini temporali massimi per l'attuazione degli stessi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti emergenziali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma o proroga degli stessi e comunque tenendo conto della situazione dell'impianto nel periodo di emergenza sanitaria: a) nel caso di campionamenti (autocontrolli): •60 gg in caso di fermo impianto; •45 gg in caso di impianto a regime ridotto; •30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio b) nel caso di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali : •60 gg in caso di fermo impianto; •45 gg in caso di impianto a regime ridotto; •30 gg In caso di impianto in pieno esercizio c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e report: •60 gg in caso di impianto a regime ridotto o di fermo impianto; •30 gg in caso di impianto in pieno esercizio;
RITENUTO infine opportuno: −- monitorare anche attraverso ARPAT e le associazioni imprenditoriali l’esito delle misure adottate e l’evolversi dei provvedimenti legati all’emergenza da COVID-2019, riservandosi di intervenire con ulteriori atti qualora se ne rilevasse la necessità; −prevedere l’invio delle presenti disposizioni alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale e la pubblicazione delle stesse sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. prendere atto che −ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - per il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 – la sospensione opera per tutti i termini codificati dalla normativa - sia di natura ordinatoria che perentoria - previsti nei procedimenti amministrativi di autorizzazione ambientale, di istanza di parte e d'ufficio, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data; −la sospensione opera per tutti i termini (propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) previsti nei procedimenti di rilascio, vigilanza e controllo, sospensione e revoca dei titoli abilitativi; −i riferimenti alla data del 15 aprile, per la sospensione dei termini, e del 15 giugno, per la proroga della validità dei titoli autorizzativi, si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rimodulazione delle predette scadenze; (sospensione dei termini)

2. di fornire indicazioni operative relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze previste nelle AIA, nelle AUA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale, come descritte nelle premesse, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il termine del periodo di validità delle misure restrittive prevedendo in particolare che:
a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, stabilite nell'atto autorizzativo per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative, ferma restando la frequenza minima stabilita dalla normativa di settore;
b) nel caso di impossibilità a effettuare alcuni degli autocontrolli stabiliti nelle autorizzazioni durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive introdotte dai provvedimenti di cui sopra, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza ai settori regionali competenti e ai competenti dipartimenti ARPAT, anche per le vie brevi (e-mail), se non risulta possibile tramite PEC , fornendo adeguata motivazione. Tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019 o in data precedente se possibile, garantendo comunque la manutenzione necessaria al corretto funzionamento degli impianti e in modo tale che il numero annuale di autocontrolli, rapportato ai mesi di effettivo esercizio dell'installazione, sia rispettato senza necessità di apportare modifiche all’autorizzazione;
c) qualora nell’atto autorizzativo siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione al settore regionale competente, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando la nuova data presunta entro la quale si ritiene possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono accolte dagli uffici, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità di una proroga. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste (PEC), anche tramite mail ai settori regionali competenti. Per tali comunicazioni non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;
d) ove siano presenti nelle AIA prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti si segue la procedura descritta al sopracitato punto c);
e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (ad esempio decreto n.16905 del 25/10/2018) o da comunicazioni dei settori regionali competenti, per la presentazione della documentazione ai fini del riesame dell'AIA nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione ai settori regionali competenti, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione della documentazione citata si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità della proroga. In caso di riesame con valenza di rinnovo, il titolo abilitativo in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del DL n. 18/2020; (sospensione dei termini; procedimento amministrativo)

3. di fissare i seguenti termini temporali massimi per l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, facendoli decorrere dalla data di cessazione dell’efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti emergenziali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma o proroga degli stessi e comunque tenendo conto della situazione dell'impianto nel periodo di emergenza sanitaria:
a) nel caso di campionamenti (autocontrolli): •60 gg in caso di fermo impianto; •45 gg in caso di impianto a regime ridotto; •30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio
b) nel caso di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali : •60 gg in caso di fermo impianto; •45 gg in caso di impianto a regime ridotto; •30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio
c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e report: •60 gg in caso di impianto a regime ridotto o di fermo impianto; •30 gg in caso di impianto in pieno esercizio; (procedimento amministrativo)

4. di trasmettere copia del presente atto ad ARPAT e alle associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale ANTONIO DAVIDE BARRETTA