Toscana - Atti del Giunta regionale

D.G.R. Toscana 31 marzo 2020, n. 440 - Sospensione dei termini tributari ed extratributari a seguito della dichiarazione dell' Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 di epidemia da COVID 19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza inter

  • Con la delibera n. 440 del 30 marzo 2020 la Giunta ha disciplinato la sospensione dei termini di carattere tributario, di competenza regionale, anche in attuazione del DL 18/2020

Parole di interesse: tributi; sospensione termini;

 

LA GIUNTA REGIONALE
Considerato che: •l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; •il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; •l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio nazionale, sta colpendo profondamente il tessuto sociale ed il sistema economico segnando una crisi di portata epocale nei confronti di cittadini, imprese e famiglie;
Dato atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Governo, sono state emanate numerose norme primarie e secondarie sia di carattere nazionale che regionale, aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare: cinque Decreti-Legge (n. 6 del 23 febbraio, n. 9 del 2 marzo, n. 11 del 8 marzo, n. 14 del 9 marzo, n. 18 del 17 marzo e n. 19 del 25 marzo); otto Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (23 febbraio, 25 febbraio, marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo) e sedici Ordinanze del Presidente della Regione Toscana nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio ed il 29 marzo 2020 (nn. 1-21);
Considerato che con il D.L. 18/2020: •all’art. 62, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, è stata prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 relativi all’addizionale regionale all’IRPEF; •all’art. 68, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, è stata prevista la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; Ritenuto altresì opportuno: a)sospendere i piani di rimborso rateizzati già concessi ai sensi dell’art.20 del DPGR 61/R 2001 del 19 dicembre 2001, con riferimento ai pagamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e disporne la riattivazione dalla rata del 1 luglio 2020; le rate di pagamento oggetto di sospensione saranno corrisposte a cadenza mensile a conclusione del piano di rimborso già accordato. I pagamenti eventualmente già eseguiti non verranno restituiti; b)posticipare al 1 luglio 2020, le restituzioni dilazionate, accordate ai sensi dell’art. 19 del DPGR 61/R 2001 del 19 dicembre 2001 e smi ed aventi scadenza nel periodo 8 marzo 2020-30 giugno 2020.
Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2005 n. 31 che, dettando disposizioni generali in materia di tributi di competenza regionale, si pone come obiettivo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento tributario posti dalla legislazione statale ed in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”;
Visto l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede la sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali;
Preso atto del D.L. 124/2019 e delle novità dettate da AGID per l’utilizzo obbligatorio della piattaforma PAGOPA per il versamento delle entrate pubbliche;
Dato atto che con Delibera di Giunta n. 395 del 25/03/2020, visto lo stato emergenziale in cui versa il territorio regionale a seguito della pandemia COVID 19, è stata disposta la rimessione in termini dei versamenti della tassa automobilistica dovuti per le periodicità tributarie aventi decorrenza/rinnovo nei mesi di marzo (da versarsi ordinariamente entro il 31/03/2020), aprile (da versarsi ordinariamente entro il 30/04/2020) e maggio 2020 (da versarsi ordinariamente entro il 01/06/2020) che potranno quindi essere versate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi;
VISTO il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. 81 del 23 dicembre 2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 7/01/2020, “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

•di prendere atto della sospensione dei termini di cui all’art. 62 del D.L. 18/2020 dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 relativi all’addizionale regionale all’IRPEF per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge; (sospensione termini; tributi)

•di prendere atto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, all’art. 68 del suddetto D.L. 18/2020 è stata prevista la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; (sospensione termini; tributi)

•di sospendere i piani di rimborso rateizzati già concessi ai sensi dell’art.20 del DPGR 61/R 2001 del 19 dicembre 2001, con riferimento ai pagamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e disporne la riattivazione dalla rata del 1 luglio 2020; le rate di pagamento oggetto di sospensione saranno corrisposte a cadenza mensile a conclusione del piano di rimborso già accordato. I pagamenti eventualmente già eseguiti non verranno restituiti; (sospensione termini; tributi)

•di posticipare al 1 luglio 2020, le restituzioni dilazionate, accordate ai sensi dell’art. 19 del DPGR 61/R 2001 del 19 dicembre 2001 e smi ed aventi scadenza nel periodo 8 marzo 2020-30 giugno 2020. (sospensione termini; tributi)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Il Direttore Generale ANTONIO DAVIDE BARRETT

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