D.G.R. Toscana 14 aprile 2020, n. 504 - DGR 397/2020 "Linee Guida per Cassa Integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica COvid-19, di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 22." - modifiche

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Parole di interesse: cassa integrazione; lavoratori dipendenti; sostegni economici; misure organizzative; procedimento amministrativo; uffici pubblici; protezione dati personali

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le tipologie di intervento “Sostegno al reddito e difesa dei diritti dei lavoratori” prevede la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nell’ambito di quanto definito dalla normativa statale;

Visto l’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che prevede che “Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga”;

Visti i commi 3 ed 8 del medesimo articolo, che definiscono la copertura finanziaria complessiva per l’intervento di cui sopra nel limite massimo di euro 3.293,2 milioni di euro;

Considerato che ai sensi del citato comma 3 le risorse sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome con decreto interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto il messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020, contenenti disposizioni attuative della misura di cui al presente atto;

Vista la circolare INPS n. 47 del 18 marzo 2020, con la quale sono forniti chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del d.l. n. 18/2020.

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ed in particolare l’art. 41 “Disposizioni in materia di lavoro”, il quale: 1.estende le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18/2020 anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020; 2.stabilisce che le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 18/2020, sono esenti dall'imposta di bollo;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 08/04/2020, recante indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subìto effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività;

Dato atto che con DGR n. 397 del 30/03/2020, al fine di rendere operativa la presentazione delle istanze di CIG in deroga, sono state approvate le “Linee Guida per cassa integrazione in deroga per l’emergenza epidemiologica Covid-19”;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di recepire quanto introdotto dall’art. 41 del decreto-legge 23/2020 in materia di CIG in deroga di cui all’art. 22 del decreto-legge 18/2020, sostituire l’Allegato alla DGR n. 397 del 30/03/2020, recante le “Linee Guida per cassa integrazione in deroga per l’emergenza epidemiologica Covid-19” con l’Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’Accordo Quadro sottoscritto il 18 marzo 2020 tra Regione Toscana e parti sociali rappresentate in Commissione Regionale Permanente Tripartita per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana per l’anno 2020 ai sensi del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Dato atto che il rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione Toscana è subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse oggetto di riparto tra le Regioni e Province Autonome secondo le disposizioni del comma 3, art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18;

Dato atto altresì che l’intervento di cui al presente documento non comporta ricadute sul Bilancio regionale, in quanto all’attuazione dello stesso si provvede interamente mediante risorse statali;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

  1. di sostituire l’Allegato alla DGR n. 397 del 30/03/2020, recante le “Linee Guida per cassa integrazione in deroga per l’emergenza epidemiologica Covid-19” con l’Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.di dare atto che il rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione Toscana è subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse oggetto di riparto tra le Regioni e Province Autonome secondo le disposizioni del comma 3, art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18; 3.di dare mandato al Direttore della Direzione Lavoro per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18, art. 22 (cassa integrazione; lavoratori dipendenti; sostegni economici; misure organizzative; procedimento amministrativo; uffici pubblici; protezione dati personali)

 

Premessa

L’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto la possibilità di concedere la cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di lavoro domestico, che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina sopra richiamata è stata oggetto di integrazioni e modifiche introdotte dall’art. 41 del decretolegge 8 aprile 2020, n. 23. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri, la modalità di presentazione e di istruttoria delle istanze relative alla suddetta misura per le unità produttive ubicate in Toscana, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare INPS 47/2020.

  1. Destinatari del trattamento e requisiti

Possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD) di cui all’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e secondo le modalità di cui al presente documento i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto sono esclusi i datori di lavoro per i quali trovano applicazione la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), il Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015. Come previsto dalla circolare INPS 47/2020, ai fini dell’accesso all’assegno ordinario non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al fondo. I datori di lavoro per i quali trova applicazione esclusivamente la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che non possono accedere alla CIGO o all’assegno ordinario dei predetti fondi, possono richiedere il trattamento di CIG in deroga. Con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali la circolare INPS 47/2020 ha chiarito che tali fondi non sono operativi. Di conseguenza i datori di lavoro interessati dai suddetti fondi e che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIG in deroga. I datori di lavoro del settore agricolo che rientrano nel campo di applicazione della CISOA devono utilizzare tale ammortizzatore, e solo qualora l’azienda abbia già fatto ricorso al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della CIG in deroga con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Sarà possibile il ricorso alla CIG in deroga anche per i lavoratori a tempo indeterminato che non hanno maturato il requisito delle 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. Come da circolare INPS 47/2020 l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza. Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze di CIG in deroga per le unità produttive ubicate in Toscana.

  1. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso ai lavoratori subordinati, assunti con qualunque forma contrattuale, dipendenti dai datori di lavoro di cui al punto 1, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, in forza presso il datore di lavoro richiedente alla data del 17 marzo 2020. Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come da previgenti disposizioni di legge, avessero presentato domanda di CIG in deroga per i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, potranno richiedere la CIG in deroga anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Per i lavoratori intermittenti, come specificato dalla Circolare INPS 47/2020, l'accesso è riconosciuto ai sensi della circolare INPS 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

  1. Durata del trattamento

In relazione a ciascuna unità produttiva la CIG in deroga può essere riconosciuta a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 30 giugno per un massimo di 9 settimane, anche non continuative. Ai fini gestionali tale limite è calcolato in 63 giorni di calendario per ciascuna unità produttiva. Per il computo esatto delle settimane si rinvia in ogni caso alle disposizioni di INPS in merito.

 

  1. Procedura per la presentazione della domanda

 

4.1. Datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti

Ai sensi dell’art. 22 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti sono tenuti alla stipula dell’accordo sindacale. Pertanto i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e intendono presentare la domanda di CIG in deroga devono concludere un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e che la necessità di ricorrere alla CIG in deroga sia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e non riferito ad una situazione già preesistente dovuta ad altre motivazioni. Nel verbale dovranno essere indicati anche la durata prevista della cassa integrazione ed il numero dei lavoratori interessati. Per la sottoscrizione del verbale è possibile utilizzare lo schema predisposto dalla Regione Toscana e scaricabile dal sito https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga oppure https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19 È possibile presentare anche un verbale redatto secondo un diverso schema purché siano riportati tutti i seguenti dati: a) data del verbale b) i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono il verbale (datore di lavoro/rappresentante per il datore di lavoro, rappresentante dell’associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali); c) i dati identificativi del datore di lavoro, con la specifica sia della sede legale che della sede dell’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti, nonché il settore di appartenenza; d) indicazione che il ricorso alla CIG in deroga è dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19; e) il periodo di CIG in deroga richiesto, il numero massimo dei lavoratori interessati ed il numero massimo di ore che verranno richieste nella domanda alla Regione e ad INPS; f) firma delle parti. Nel verbale il datore di lavoro o il rappresentante per il datore di lavoro deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non rientrare nel campo di applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015 e CISOA. Nel caso in cui rientri in una delle suddette discipline dovrà motivare il ricorso alla CIG in deroga. Qualora entro 5 giorni dalla data di richiesta di consultazione sindacale la stessa non sia avvenuta, il datore di lavoro può comunque presentare la domanda di CIGD dando evidenza dell’invio della richiesta di consultazione sindacale e comunicando che la stessa non è avvenuta. In questo caso sarà comunque necessario allegare la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla non applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario sopra indicate. Per tale dichiarazione verrà reso disponibile un fac-simile sul sito della Regione Toscana all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19

4.2. Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti

I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non tenuti alla stipula dell’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dovranno comunque allegare alla domanda una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla non applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015 e CISOA. Nel caso in cui rientri in una delle suddette discipline dovrà motivare il ricorso alla CIG in deroga. Per tale dichiarazione verrà reso disponibile un fac-simile sul sito della Regione Toscana all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19

4.3. Modalità e termini per la presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di CIG in deroga alla Regione Toscana è obbligatorio, pena la irricevibilità della domanda, utilizzare la procedura informatica disponibile al seguente indirizzo: https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga. Come disposto dall’articolo 41, comma 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le domande di CIG in deroga sono esenti dall'imposta di bollo. La procedura consentirà di inserire tutti gli allegati necessari, di seguito indicati:

 - per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti: verbale sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o comunicazione di richiesta della consultazione sindacale, con dichiarazione che la stessa non è avvenuta entro 5 giorni dall’invio della richiesta;

- per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga non rientra nel campo di applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario; - per tutti: documento di identità del soggetto che rende la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (inclusa quella contenuta nell’eventuale verbale di accordo). Al termine della compilazione on-line, il sistema consente la stampa della domanda come risultante dalla procedura di presentazione con la data di invio e l'identificativo univoco progressivo. Tutte le istruzioni operative saranno disponibili nella procedura per la presentazione delle domande e alla pagina web https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di inizio della CIG in deroga indicata sulla domanda. Per data di presentazione si intende la data di inoltro telematico della domanda. Le domande presentate oltre il predetto termine verranno respinte.

4.4. Accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande

Per accedere al servizio di CigInDeroga è necessario un Certificato digitale attivo (smart card, CNS, Tessera sanitaria) fornito da un Ente Certificatore. Cliccando su Registrazione Utente è possibile registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, il datore di lavoro o i datori di lavoro per i quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di CIG in deroga. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

  1. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

L’istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’invio telematico. Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine. Le domande verranno istruite secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. In caso di domande ritenute incomplete o inesatte la procedura istruttoria verrà sospesa e sarà ripresa quando il datore di lavoro avrà fatto pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Toscana. Le comunicazioni di sospensione o respingimento della domanda di CIG in deroga verranno inviate all’impresa richiedente tramite PEC, o, se non disponibile, tramite raccomandata A/R. Verranno altresì trasmesse tramite email al referente per la domanda indicato sulla stessa. Il datore di lavoro è tenuto a far pervenire le informazioni/la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, trasmessa secondo le modalità sopra indicate. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo PEC, o se non disponibile, a mezzo raccomandata A/R, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda sarà ritenuta respinta. Un lavoratore già autorizzato per un periodo non può essere oggetto di una nuova autorizzazione per lo stesso periodo o per un periodo incluso nella richiesta già presentata. Le comunicazioni di accoglimento delle domande di CIG in deroga (autorizzazioni) saranno scaricabili dal sistema informatico on line CigInDeroga attraverso la funzione "Gestione Domande-Stampa Autorizzazione". Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse di cui all’art. 22, decretolegge 17 marzo 2020, n. 18.

  1. Comunicazione all’INPS e pagamento

La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo. È previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione da parte di INPS. I datori di lavoro devono inviare ad INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’istituto. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

  1. Controlli

La Regione Toscana si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 in merito alla domanda di CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione della misura sopra descritta, la Regione Toscana procederà alla revoca del beneficio concesso e trasmetterà le risultanze all’INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

  1. Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che i dati personali raccolti sono finalizzati alla concessione delle misure di sostegno al reddito di cui al presente atto, e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Titolare del trattamento è la Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 – 50122 Firenze; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dalle Linee Guida. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a INPS per l’erogazione del beneficio spettante e non saranno comunicati ad altri soggetti se non per obbligo di legge. I dati potranno essere oggetto di diffusione in forma aggregata mediante pubblicazione sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Direzione Lavoro della Regione Toscana) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). I soggetti interessati possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

  1. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Lavoro della Regione Toscana, Dott.ssa Francesca Giovani. 10. Informazioni Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio tramite i seguenti recapiti: · Per tutte le informazioni sulla normativa e la compilazione delle domande è possibile inviare una email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. · Per problematiche di natura tecnica sulla procedura informatica, sulla modalità di accesso e sull'utilizzo del certificato digitale scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Per problematiche di natura tecnica sulla procedura informatica, è disponibile anche il servizio di assistenza tecnica dedicato numero verde 800688306 dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.00