O.P.G.R. Toscana 15 marzo 2020, n. 12 - Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19

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Titolo completo "Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”.

Parole di interesse: anziani; assistenza; disabilità; organi collegiali; protezione dati personali

 

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2005, n.41(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed, in particolare l’articolo 21, comma 1, lettera i), che annovera, fra le strutture ad autorizzazione al funzionamento anche: “i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, anche collocate o in collegamento con una delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) e delle comunità a dimensione familiare di cui alla lettera g).”;

Richiamato il DPGR del 09 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività); Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamata l’ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l’altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;

Richiamata l’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Vista l’ordinanza n.8 del 6 marzo 2020 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Tenuto conto che, il DPCM sopracitato dispone particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province, previste dall’art.1, disponendo, in particolare, il divieto di spostamento in entrata ed uscita dai territori, di cui al predetto articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Richiamata la ordinanza n.9 dell’8 marzo 2020, che in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020, ha disposto “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Richiamata la ordinanza n.10 del 10 marzo 2020, che, anche in attuazione del DPCM del 9 marzo 2020, ha dettato “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Ritenuto necessario e urgente, in ragione del carattere diffusivo dell'epidemia e dell’ incremento dei casi rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19, anche e con particolare riferimento alla popolazione anziana e disabile, popolazione particolarmente fragile ed esposta al contagio;

Ritenuto, pertanto, opportuno, anche a seguito di specifico confronto con i gestori delle strutture successivamente specificate e con le rappresentanza sindacali dei lavoratori ivi operanti, nonché con le Direzioni delle Aziende USL, disporre la sospensione delle attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), a valenza socio-sanitaria, per anziani e per disabili, alle condizioni e limiti di seguito riportate;

Ritenuto necessario costituire un’apposita Commissione di esperti, designati dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie, coordinata dal Direttore regionale competente in materia di diritto alla salute, con il compito di definire le linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico-terapeutico in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero per i pazienti affetti da COVID-19, anche in ragione dello sviluppo del quadro epidemiologico e del riassetto organizzativo della rete ospedaliera;

Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue: “4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI (anziani; disabilità; assistenza; misure organizzative)

  1. la sospensione, a far data dal 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, dell’attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), a valenza socio-sanitaria, per anziani e per disabili, fermo restando che, nei casi ritenuti necessari dai servizi competenti, sulla base dei singoli piani assistenziali personalizzati, l’assistenza sarà garantita, ove possibile, dalle strutture predette in raccordo con i servizi territoriali aziendali di riferimento, al domicilio o, eventualmente, attraverso la predisposizione di piani residenziali temporanei;
  1. che alle eventuali attività assistenziali, presso il domicilio o attraverso la predisposizione di piani residenziali temporanei si provvede mediante remunerazione, da parte delle Aziende USL dei costi connessi agli eventuali setting assistenziali temporaneamente erogati, a valere sulle risorse destinate alle convenzioni in essere con le predette strutture.

LINEE GUIDA PER IL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DEI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 (organi collegiali)

  1. di istituire un’apposita Commissione di esperti, designati dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie, coordinata dal Direttore regionale competente in materia di diritto alla salute, con il compito di definire le linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico-terapeutico in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero per i pazienti affetti da COVID-19, delineando, in particolare, le caratteristiche cliniche e terapeutiche che è necessario attivare, in un crescente livello di intensità di cura, dal momento dell’entrata del paziente in ospedale, sino all’eventuale ricovero in terapia intensiva; (istituzione di commissione; linee guida; assistenza; percorso terapeutico)
  1. che la Commissione sia composta nel modo seguente, sulla base delle designazioni fornite dalle Direttori Generali delle Aziende sanitarie, fra i diversi esperti nelle varie discipline e professioni coinvolte nella emergenza sanitaria in atto: · Admin Noovle; · Giancarlo Landini; · Guglielmo Conzales; · Massimo Antonio Di Pietro; · Roberto Carpi; · Simone Magazzini; · Paolo Zoppi; · Massimo Santini; · Lorenzo Ghiadoni; · Laura Carrozzi; · Fabio Guarracino; · Marco Falcone; · Danilo Tacconi; · Raffaele Scala; · Massimo Alessandri; · Dario Grisillo; · Lorenzo Baragatti; · Enrico Saloni; · Mauro Breggia; · Carlo Nozzoli; · Federico Lavorini; · Adriano Peris; · Vittorio Miele; · Filippo Pieralli; · Giuseppe Giannazzo; · Marco Ruggeri; · Alessandro Bartoloni; · Barbara Rossetti; · Matteo Nardi; · Fabrizio Mezzasalma; · Federico Franchi; · Mariantonietta Mazzei; · Severino Gallo; · Maria Grazia Cusi; · Serafina Valente; · Barbara Porchia; · Paolo Carnesecchi; · Roberto Andreini; · Spartaco Sani; · Rigoletta Vicenti; · Alessio Bertini; · Laura Bassani; · Moira Borgioli; · Luca Puccetti; · Nastruzzi Alessio; · Mauro Ruggieri; · Valdo Flori; · Bruno Frediani. Il gruppo é supportato da un team di sviluppo e redazione composto da: · Andrea Belardinelli; · Maria Teresa Mechi; · Simona Dei; · Lucia Turco; · Francesco Bellomo; · Lorenzo Righi; · Matteo Nocci.
  1. che le linee guida, di cui al punto 1 del presente paragrafo, siano prodotte dalla Commissione entro lunedì 16 marzo 2020 e che la medesima Commissione ne garantisca l’aggiornamento costante, in ragione della evoluzione del quadro complessivo;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità sino al 3 aprile 2020 a decorrere dalla data del 15 marzo 2020.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: · al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; · alle Aziende ed Enti del SSR; · Ai Sindaci del territorio toscano;

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679. (protezione dati personali)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente Enrico Rossi

 

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