Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 16 Marzo 2020 n. 13 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici

  • Con la ordinanza n. 13 del 16 marzo 2020 la Regione Toscana ha dettato disposizioni per il trattamento dei rifiuti riconducibili a persone sottoposte a isolamento.

Parole di interesse: protezione dati personali; quarantena; rifiuti; sanzioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

RICHIAMATO altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Richiamata la D.G.R. n. 865 del 13.10.2014 avente ad oggetto “Gruppo operativo di coordinamento regionale per le maxi-emergenze – Istituzione”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: a) D.G.R. n. 1040 del 25.11.2014 avente ad oggetto "Approvazione del piano operativo regionale"con particolare riferimento alla disciplina, ivi contenuta, della Unità di crisi regionale; b) D.G.R. n. 567 del 29.05.2018 avente ad oggetto "Approvazione disposizioni operative per l'attivazione ed il coordinamento della Funzione 2 "Sanità, assistenza sociale e veterinaria" della Regione Toscana - eventi di protezione civile con cui si raccorda, in caso di emergenza nell'ambito della protezione civile, l'attività del settore di Protezione civile regionale con il su richiamato Gruppo operativo di coordinamento regionale per le maxi-emergenze; c) D.G.R. n. 636 del 11.06.2018, avente ad oggetto “Individuazione del Referente sanitario regionale per le grandi emergenze” nonché il D.P.G.R. n. 115 del 18 luglio 2018 con il quale è stato nominato Referente sanitario regionale per le grandi emergenze;

Preso atto, altresì, della D.G.R. n. 1249 del 12.11.2018 avente ad oggetto “Revisione competenze strutture di vertice della Giunta regionale e disposizioni ai sensi dell'art. 4 ter, comma 2 bis, della L.R. 1/2009” che disciplina, tra l'altro, l'attività di coordinamento della Unità di crisi regionale;

Vista l’Ordinanza del Presidente n.7 del 04-03-2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.8 del 6 Marzo 2020, n. 9 del 09 Marzo 2020 e n. 10 del 10 Marzo 2020 aventi ad oggetto “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamata la ordinanza n.10 del 10 marzo 2020, che, anche in attuazione del DPCM del 9 marzo 2020, ha dettato “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Vista la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Visto, in particolare, l’articolo 191 del d. lgs. 152/06, che dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09-03-2020;

Considerato il D.L. 09/03/2020, n. 14: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria ed in particolare l’articolo 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale);

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 6 marzo 2020 e n.9 del 8 marzo 2020;

Considerata la nota prot. 8293 del 12/03/20202 dell'Istituto Superiore della Sanità;

Considerato quanto rappresentato dai direttori delle tre Autorità di ambito territoriale Ottimale della Toscana con nota prot. 102098 del 11/03/2020 in merito alla situazione di emergenza corona virus, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani generati da utenze domestiche con persone affette da patologia Covid-19 in assistenza domiciliare disposta dal servizio sanitario e, conseguentemente alla necessità di garantire, anche in questo contesto, la massima efficienza del servizio essenziale di raccolta e incenerimento dei rifiuti urbani;

Considerata quindi la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, di dare supporto ai cittadini risultati positivi alla Covid-19 che effettuano nei comuni della Toscana quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;

Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero o smaltimento, l’incenerimento con conferimento diretto del rifiuto all’impianto, possa costituire una forma di trattamento che garantisce maggiore precauzione;

Tenuto conto di dovere garantire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Ritenuto necessario definire le disposizioni tecnico-gestionali di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta domiciliare, al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - alla pianificazione d’ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; - agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; - al principio di autosufficienza di cui all’articolo 182 bis del D. Lgs. 152/2006; - all’articolo 25 della lr 25/1998 che richiede le convenzioni tra ATO nel caso di flussi interambito

Acquisito il parere di ARPAT, reso con comunicazione del Direttore Generale di ARPAT - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana del 14/03/2020; Acquisito il parere delle Aziende UU.SS. Ll della Regione Toscana, rilasciato nell’ambito della task force sanitaria dell’unità di crisi regionale del 15 marzo 2020, sulla base dell’istruttoria tecnica dell’Unità Sanitaria di Emergenza del 15 marzo 2020;

DISPONE (rifiuti)

1) che vengano gestiti secondo le disposizioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla Covid-19, effettuano nei comuni della Toscana quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020; (quarantena)

2) che la durata della presente ordinanza è pari a 3 (tre) mesi, dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

3) che i rifiuti oggetto della presente ordinanza siano destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare. I gestori, sentite le autorità di ambito, comunicheranno, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare, quali sono gli impianti di destinazione individuati tra quelli riportati in allegato; il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti sarà comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti, alle autorità d’ambito territorialmente competenti; (quarantena)

4) di autorizzare nel periodo di vigenza della presente ordinanza lo stoccaggio dei rifiuti oggetto del presente atto in appositi scarrabili collocati all’interno di aree recintate nelle disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate; le aree dedicate dovranno essere comunicate a Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti di Regione Toscana, ASL, ARPAT, Autorità di ambito di provenienza e di destinazione dei flussi, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare;

5) che le 3 Autorità di ambito territoriali della Toscana dispongano, all’occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti oggetto dell’ordinanza secondo quanto disposto nell’allegato 1. (misure organizzative)

I dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", secondo le modalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lett. i) del GDPR 2016/679. (protezione dati personali)

L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti. (sanzioni)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente

 

Allegato 1

 

Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani prodotti in fase di

emergenza sanitaria da Covid-2019 (rifiuti, misure di cautela)

Le presenti disposizioni si riferiscono alle modalità di conferimento, raccolta e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino persone risultate positive alla Covid-19 che effettuano nei comuni della Toscana quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;

Le stesse avranno validità per la sola vigenza dell’Ordinanza con cui vengono approvate.

Individuazione dei locali e luoghi in cui verranno attivate le procedure oggetto delle presenti

Disposizioni.

L’Azienda USL segnala il caso al Comune interessato.

Il Comune lo comunica al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC indicando:

  •  Nominativo/i assistito/i
  •  Indirizzo e piano
  •  Numero di telefono
  •  Durata dell’esigenza

I dati dei soggetti segnalati dalle Az. USL ai Comuni nell’ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19", nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.

Fase di conferimento e raccolta

Il Gestore del Servizio rifiuti provvede alla consegna di KIT per il ritiro rifiuti (sacchi, nastro

adesivo e contenitore) al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare

Esegue la raccolta dei rifiuti ogni 3/5 gg ritirando l’apposito contenitore. All’arrivo al domicilio:

  • contatta telefonicamente l’assistito invitandolo a esporre fuori dalla porta il contenitore con i rifiuti;
  • gli incaricati indossano i DPI e, arrivati alla porta del destinatario, prelevano il contenitore e depositano un nuovo KIT per il successivo ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e appositi contenitori a perdere) suonano il campanello e si allontanano prima dell’apertura della porta;
  • i rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata;
  • il posizionamento del contenitore contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente.

Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti

I rifiuti oggetto del presente atto vengono classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01). Gli stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.

Tutti i rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati potranno essere:

- trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediata termovalorizzazione senza alcun trattamento preliminare presso gli impianti di Montale (PT), San Zeno (AR), Poggibonsi (SI), Livorno;

- è data altresì la possibilità, preliminarmente alla destinazione finale a incenerimento, di depositare i rifiuti raccolti in appositi scarrabili collocati all’interno di aree recintate nelle disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate.

In adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, il soggetto gestore provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati.

 

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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