Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 7 aprile 2020, n. 29 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica alle Aziende Sanitarie Locali

  • Con la ordinanza n. 29 del 7 aprile 2020 la Regione Toscana ha dettato disposizioni applicabili agli ospiti dei cd. “alberghi sanitari”, in relazione alla proposta di recarvisi per gli affetti da COVID19 ed in relazione alla sorveglianza sanitaria su chi vi risiede.

Parole di interesse: sanità; misure organizzative; alberghi; procedimento amministrativo; validità delle misure, protezione dati personali, coordinamento con altre fonti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e, in particolare, l’ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, la quale dispone in merito alle procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Viste l’ “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19” del Ministero della Salute del 25 marzo 2020, nell’ambito del quale documento uno specifico paragrafo è dedicato alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA);

Visto il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente ; a) il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 18 Marzo 2020 " Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione delle strutture collettive di assistenza"

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 18 del 25 Marzo 2020 "Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19" con la quale sono state previste disposizioni per gli "alberghi sanitari" e le "cure intermedie"

Considerato che con l’evolversi dell’emergenza pandemica da COVID-19 si rende necessario favorire ulteriormente l’uso di strutture ricettivo-alberghiere per ospitare le persone asintomatiche o paucisintomatiche risultate positive per COVID-19 e che per condizioni socio-abitative non hanno la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza.

Considerato che, come già disciplinato dalle suddette ordinanze, le strutture ricettive alberghiere hanno, fra l’altro, lo scopo di garantire il doppio obbiettivo di: a) isolamento di persone che, per condizioni socio-abitative, non possono permanere presso il loro domicilio; b) monitoraggio continuo di persone positive per COVID-19, al fine di individuare tempestivamente possibili segni premonitori di peggioramento clinico, nonostante la asintomaticità/paucisintomaticità al momento dell’ingresso nell’albergo sanitario.

Considerato, pertanto, che per ogni paziente COVID, asintomatico o paucisintomatico, che non necessita di ricovero, al momento della notifica della positività, è necessario che venga offerta la possibilità di alloggiare presso un albergo sanitario.

Considerato che tale opzione è offerta anche a tutti i pazienti COVID in dimissione dal ricovero ospedaliero e che ancora non sono negativizzati al test molecolare.

Considerato che il livello di isolamento dell’Albergo sanitario è più sicuro e il livello di monitoraggio è maggiormente garantito rispetto al domicilio privato, si rende necessario che a tutti coloro che si trovano nelle condizioni di positività COVID di cui sopra vengano illustrate le ragioni a favore di questa scelta.

Considerata la possibilità del rifiuto dell’utilizzo dell’albergo sanitario da parte del paziente COVID, l’eventuale rifiuto deve essere registrato dagli operatori sanitari con apposita dichiarazione firmata dal suddetto soggetto utilizzando il modulo di cui all’Allegato A della presente Ordinanza.

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, alle Aziende Sanitarie Locali : .

1.Di garantire almeno una volta al giorno un controllo infermieristico e medico ad ogni singolo paziente dell’albergo sanitario, comunicando al MMG lo stato delle condizioni cliniche del proprio paziente per assicurarne la presa in carico. (misure organizzative, sanità, alberghi; misure di cautela).

  1. di proporre a tutti i pazienti COVID il soggiorno presso l’albergo Sanitario che garantisce un maggior livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato; (misure organizzative, sanità, alberghi, misure di cautela).
  1. di registrare, in caso di rifiuto dell’utilizzo dell’albergo sanitario da parte del paziente COVID, la dichiarazione firmata dal suddetto soggetto utilizzando il modulo di cui all’Allegato A alla presente Ordinanza, che contestualmente si approva (misure organizzative, sanità, procedimento amministrativo).

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna. (validità delle misure)

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. (coordinamento con altre fonti)

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: • alle Aziende ed Enti del SSR; • ai diversi soggetti operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR; • ai rappresentati dei gestori delle RSA, RSD e altre strutture socio-sanitarie.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art.14 del D.L. 14/2020. (protezione dati personali)

 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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