O.P.G.R. Toscana 13 aprile 2020, n. 33 - Ulteriore misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19

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Parole di interesse: commercio; trasporti, dispositivi di protezione; mascherine chirurgiche; misure di cautela; salute e sicurezza sul lavoro; lavoratori dipendenti obbligo di comunicazione; informazione; sanificazione; misure di contenimento; rapporto con altre fonti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale è disposta la riapertura di ulteriori esercizi commerciali, oltre quelli già autorizzati con precedente DPCM, commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

Tenuto conto che la riapertura di alcune attività dal 14 aprile, determina un rischio di aggravio della situazione epidemiologica, se non si adottano idonee procedure;

Dato atto della proposta formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2020, protocollo 0137560, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 19/2020 e che, nelle more dell’adozione dell'auspicato provvedimento statale, risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a misure precauzionali restrittive a tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure:

  1. obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti. (commercio; sanificazione; misure di cautela)

2.il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente. (commercio, misure di cautela; salute e sicurezza sul lavoro; lavoratori dipendenti)

3.lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso. (trasporti, dispositivi di protezione; maschere chirurgiche; misure di cautela; salute e sicurezza sul lavoro; lavoratori dipendenti)

4.l’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso. (dispositivi di protezione; maschere chirurgiche; misure di cautela; salute e sicurezza sul lavoro; lavoratori dipendenti)

5.l’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori. (misure di cautela; misure di contenimento)

6.per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza. (dispositivi di protezione; misure di cautela; salute e sicurezza sul lavoro; lavoratori dipendenti)

7.l’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi. (obbligo di comunicazione; informazione; salute e sicurezza sul lavoro; lavoratori dipendenti)

8.l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. (misure di cautela; misure di contenimento; commercio)

9.l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso. (commercio; mascherine chirurgiche; sanificazione)

10.l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m. (commercio; obbligo di comunicazione; informazione)

11.l’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria. La riapertura è possibile solo se è garantito il rispetto delle suddette misure. (sanificazione; misure di cautela; misure di contenimento)

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità a decorrere dalla data odierna. (validità delle misure)

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. La presente ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l. 19/2020, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge; (coordinamento con altre fonti)

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: •al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; •ai Prefetti; •ai Sindaci •ai servizi PISLL delle Aziende USL toscane; •alle associazioni sindacali e datoriali operanti del settore. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente