O.P.G.R. Veneto 19 marzo 2020, n. 32 - Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19

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Titolo completo "Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii."
Pubblicata nel Bur n. 37 del 20/03/2020

Parole d’interesse: rifiuti

IL PRESIDENTE

Richiamate: le disposizioni contenute nel decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

Considerato che: con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'evolversi della situazione epidemiologica con l'incremento dei casi sul territorio regionale di soggetti contagiati dal virus COVID-19 ha determinato un aumento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo nelle strutture sanitarie impegnate ad assistere i soggetti contagiati;

il Ministero della Salute, con alle note Circolari n. 1997 del 22.01.2020 e n. 2302 del 27.01.2020 e n. 5443 del 22.02.2020, ha fornito indicazioni per la gestione dei casi contagiati nelle strutture sanitarie, sull'utilizzo di DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza;

l'Istituto Superiore di Sanità, con nota prot. n. 8293 del 12.03.2020, ha inoltre fornito indirizzi per contenere la diffusione dell'infezione improntati su un principio di cautela, volti a dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale;

i succitati indirizzi raccomandano specifiche procedure per tutelare la salute della popolazione e degli operatori che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti provenienti da abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone posti in isolamento o in quarantena obbligatoria e che a tali rifiuti si applichino misure simili a quelle per i rifiuti a rischio infettivo, di cui al DPR n. 254/2003;

è inoltre raccomandato che tutti i rifiuti domestici provenienti da abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone posti in isolamento o in quarantena obbligatoria siano raccolti in maniera indifferenziata, indipendentemente dalla loro natura e, pertanto, conferiti insieme utilizzando due sacchetti, uno dentro l'altro, o in numero maggiore a seconda della relativa resistenza meccanica.

Rilevato che la situazione emergenziale ha generato presso le strutture sanitarie un incremento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo correlato, peraltro, all'ingente utilizzo di mascherine, guanti, indumenti monouso e altro genere di presidi sanitari in uso.

Ritenuto: necessario ed urgente disporre l'attivazione di iniziative di carattere straordinario finalizzate a ridurre la trasmissione dell'infezione da virus COVID-19, individuando concrete soluzioni anche mediante il ricorso a misure emergenziali e urgenti di carattere straordinario.

Dato atto che: l'adozione di rapide iniziative emergenziali di immediata attuazione permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, inevitabilmente, conseguirebbero in forza di una mancata e accurata gestione dell'abbondante quantità di rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti dalle strutture ospedaliere regionali, nonché dei rifiuti urbani raccolti nei Comuni e nelle aree dichiarate focolaio.

Richiamate: le attribuzioni conferite al Presidente della Giunta regionale dall'art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D. Lgs. 152 del 2006 ss.mm.ii. in situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle circostanze in cui non si possa altrimenti provvedere.

Ritenuto: necessario nella circostanza di cui trattasi, procedere all'adozione di una ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

necessario, inoltre, fornire alcune prime indicazioni operative per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ove soggiornano individui sottoposti a regime di isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria, da svolgersi per limitare la diffusione del contagio;

che la soluzione alla problematica sovradescritta venutasi a determinare nel territorio regionale è volta ad adottare misure per la limitazione della diffusione del contagio, nonché alla tutela della salute della popolazione e degli operatori del settore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani, che garantiscono lo svolgimento del servizio pubblico;

necessario precisare che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio regionale e di non vanificare gli sforzi attuati nel corso degli anni dagli Enti Locali per l'organizzazione delle raccolte differenziate, nei casi non contemplati dal presente provvedimento, il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dovrà continuare a svolgersi secondo le modalità e frequenze già adottate da ciascun ambito territoriale.

Atteso che: con D.G.R. n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di S. Urbano (PD) come impianto "tattico regionale" ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 come modificata con L. R. n. 27/2002;

lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. 3/2000.

Ritenuto: opportuno indicare le modalità gestionali da adottare in fase di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di gestione dei rifiuti, nonché le diverse azioni da porre in essere nella situazione emergenziale di cui trattasi;

Visti: il DPCM del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

il Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. ed in particolare, l'art. 191 recante "ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi";

la L. R. 3/2000 s. m. i. ed in particolare art. 4. comma 1, lett. h;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 30 del 29.04.2015.

Acquisito: il parere favorevole reso dal Dipartimento Regionale della Prevenzione in sede di Comitati di Unità di Crisi del 19.03.2020 in conformità all'art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i., in ordine alle modalità emergenziali di gestione dei rifiuti proposte dalla Direzione Ambiente;

Dato atto che: l'adozione del presente atto, alla luce di quanto sancito dall'art. 33, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ss.mm.ii., è promossa dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 33/2013.

Dato atto che la struttura competente ha attestato la regolarità della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale,

ordina (rifiuti)

  1. di consentire lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) del DPR n. 254/2003, raccolti presso le strutture sanitarie del Veneto che non possono essere gestiti nell'ambito dei contratti di appalto in essere, presso gli impianti regionali di incenerimento di rifiuti urbani di Padova e Schio.
  2. di stabilire che i gestori degli inceneritori di Padova e Schio sono tenuti a ricevere i rifiuti autorizzati con il presente atto e a dare priorità al conferimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
  3. di stabilire che le strutture sanitarie conferiscano i rifiuti sanitari a rischio infettivo oggetto del presente provvedimento presso l'impianto di incenerimento più prossimo; in via preliminare, si individua l'impianto Alto Vicentino Ambiente srl di Schio per le strutture in provincia di Verona e Vicenza, mentre per il resto del territorio l'impianto Hestambiente srl di Padova.
  4. qualora i rifiuti urbani abitualmente conferiti presso i suddetti inceneritori non possano essere trattati dagli stessi per la saturazione della rispettiva capacità di trattamento, di consentire lo smaltimento di tali rifiuti presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (PD).
  5. di sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (carta, vetro, plastica, metalli e scarti organici di cucina) esclusivamente nei Comuni o aree dichiarate focolaio dell'infezione (es. frazioni, quartieri o case di riposo) da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in deroga al regolamento per l'erogazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani che dispone lo svolgimento delle raccolte differenziate obbligatorie stabilite dagli artt. 181 e 182-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 7, comma 3 delle norme tecniche del Piano regionale Rifiuti, DCR n. 30/2015.
  6. di conferire obbligatoriamente i rifiuti urbani indifferenziati così raccolti esclusivamente nelle aree focolaio, di cui al punto precedente, negli impianti regionali di incenerimento di rifiuti urbani (punto 2), senza passaggi intermedi di selezione e trattamento (triturazione e vagliatura), fatto salvo eventuali operazioni di trasbordo e/o travaso.
  7. di raccogliere tutti i rifiuti provenienti da utenze domestiche ove soggiornano soggetti positivi al tampone COVID-19 posti in isolamento o in quarantena obbligatoria in un unico contenitore in maniera indifferenziata, indipendentemente dalla natura del materiale che li compone.
  8. di sospendere anche per le succitate utenze domestiche la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti (carta, vetro, plastica, metalli e scarti organici di cucina) in deroga al regolamento per l'erogazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani.
  9. i rifiuti raccolti con le modalità specificate ai punti 5 e 7 mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e devono essere raccolti con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (EER 200301).
  10. i Comuni possono avvalersi per gli aspetti di tutela sanitaria e ambientale del supporto tecnico e operativo dell'ULSS competente per territorio e dell'ARPA Veneto, che sono tenute a garantire la richiesta di assistenza nel più breve tempo possibile.  
  11. per consentire il rapido avvio a smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza possono essere autorizzati in deroga aumenti di quantitativi e/o di tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto da parte dell'Autorità competente; tali autorizzazioni in deroga vigono soltanto fino al superamento della fase di emergenza.
  12. i dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento avviati a smaltimento nella fase di emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.  
  13. fatte salve eventuali diverse decisioni da parte delle amministrazioni comunali interessate, i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti nella fase di emergenza potranno non concorrere alla determinazione della TARI.  
  14. è autorizzato il conferimento presso la discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano, dei rifiuti urbani che in maniera ordinaria sono avviati agli inceneritori di Schio e Padova, ma che non possano essere trattati dagli stessi per saturazione della rispettiva capacità massima di trattamento e che abbiano rappresentato tale motivata necessità al Consiglio di bacino rifiuti di appartenenza.  
  15. i Consigli di Bacino per la gestione integrata dei rifiuti urbani, istituiti ai sensi della L.R. n. 52/2012, oltre a svolgere attività di coordinamento per la raccolta dei rifiuti urbani oggetto del presente provvedimento, in linea con le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con propria nota n. 7198 del 4.03.2020, hanno il compito di individuare modalità gestionali più idonee per l'avvio di tali rifiuti alle operazioni di smaltimento.  
  16. le modalità di conferimento dei rifiuti in parola devono essere, comunque e in ogni caso, concordate con il gestore dell'impianto di smaltimento di riferimento per il territorio, discarica o inceneritore.
  17. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di sei mesi a far data dal giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, eventualmente prorogabile ai sensi di Legge.
  18. di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente atto, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute e al Ministro delle Attività Produttive.
  19. di incaricare, altresì, la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento ai Comuni del Veneto, ai Prefetti, alla Direzione regionale Protezione Civile del Veneto, alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia, ai Consigli di Bacino del Veneto, alle ULSS del Veneto, all'ARPA del Veneto - Direzione Generale, ai gestori degli impianti di incenerimento di Schio (VI) e Padova (PD), al gestore della discarica di S. Urbano (PD).
  20. Di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto.
  21. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  22. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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