O.P.G.R. Veneto 20 marzo 2020, n. 33 - Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone

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Pubblicata nel Bur n. 37 del 20/03/2020

Parole d’interesse: regione; Veneto; ordinanza del Presidente della Giunta regionale; 20 marzo 2020; attività commerciali; limitazione libertà di circolazione; limiti orari; misure di contenimento e gestione; misure di cautela; parchi; ristorazione; spazi pubblici

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 32 Cost.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che all’art. 2 dispone che “Le autorità competenti con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi dì cui all’articolo 1, comma 1”;

Visto il Decreto rep. n. 573 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore interventi ai sensi dell’OCDPC n. 630/2020, con il quale il Presidente della Regione del Veneto, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Veneto competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza in questione, è stato nominato Soggetto attuatore in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare l’art. 48, che dà rilievo anche agli effetti assistenziali alle ordinanze regionali, confermando il potere di esercizio della facoltà;

Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Rilevato che le unanimi indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra le persone; vanno quindi quanto più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;

Rilevato che sono state a tali fini adottate importanti e incisive misure, sia di fonte statale che regionale e territoriale, che peraltro non hanno allo stato impedito nuovi contagi né ridotto l’incremento dei contagi stessi;

Ricordato, in tal senso, il categorico dispositivo, tra gli altri, dell’art. 1 del DPCM 9.3.2020, che dispone che “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

Vista la tuttora operante campagna governativa denominata “IORESTOACASA”, significativa dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell’emergenza, incentrato sulla massima riduzione compatibile con esigenze comparabili a quelle della tutela della salute pubblica, delle uscite dall’abitazione;

Rilevata la situazione di sempre maggiore sofferenza delle strutture sanitarie conseguente all’incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, la quale impone l’adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle giustificatamente già assunte a tutti i livelli decisionali, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della prevenzione dei contatti e quindi dei contagi mediante l’impedimento di assembramenti e contatti non governati tra persone;

Rilevato, in particolare, che le predette già assunte disposizioni non hanno impedito, o per deliberata violazione delle disposizioni stesse da parte di trasgressori o per la non chiara portata delle stesse, talune occasioni di aggregazione tra persone palesemente idonee a determinate la diffusione del virus per assenza delle condizioni di prevenzione quali il mantenimento rigoroso di distanza di sicurezza o di utilizzo di dispositivi, quali le concentrazioni di persone in spazi verdi pubblici o aperti al pubblico, gli ipermercati, supermercati e discount per alimentari, esentati dalla sospensione dell’attività ad opera dell’art. 1 del DPCM dell’11.3.2020, risultati intensamente affollati nella giornata della domenica per ragioni non riconducibili ad oggettive esigenze di approvvigionamento alimentare, data l’apertura degli stessi per sette giorni su sette e tenuto conto del considerevole numero di persone non costrette nel corrente periodo a recarsi sul posto di lavoro, ed infine presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti a servizio di stazioni di carburante ma collocati in centro urbano e risultati sostanzialmente alternativi e quindi ingiustamente concorrenziali rispetto agli analoghi esercizi chiusi in tutto il territorio nazionale;

Ritenuto, conseguentemente, necessario assumere ancora più stringenti iniziative provvedimentali, in aggiunta a quelle nazionali e territoriali già adottate e che rimangono pienamente efficaci e non limitate negli effetti dal presente provvedimento, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, tanto più necessaria e improrogabile anche considerata la sempre più ridotta disponibilità di strutture sanitarie a causa dell’andamento crescente del contagio;

Ritenuto opportuno, in particolare, disporre nuove, integrative restrizioni per quanto riguarda i luoghi di aggregazione di cui sopra, quali i parchi e giardini pubblici nonché esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari di rilevanti dimensioni esonerati dalla sospensione di attività ed infine gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in centro abitato, rimarcando le limitazioni di spostamento già fissate dai decreti sopra menzionati e, in particolare, dal citato DPCM 9.3.2020 e dal DPCM 11.3.2020, ferme restando tutte le limitazioni già introdotte dalla disciplina nazionale e regionale;

Ritenuto che l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti non contrastanti con l’esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall’abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante l’impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà riconosciute dall’ordinamento;

Considerato, in dettaglio, con riguardo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, che la ragione della deroga stabilita per tali esercizi dal DPCM dell’11 marzo risiede nella possibilità di offrire un ristoro a coloro che per ragioni di lavoro si trovino ad affrontare viaggi a lunga percorrenza;

Ritenuto che tale deroga non sia giustificabile, non operando la suddetta ragione, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante posti all’interno dei centri abitati che viceversa si prestano ad essere luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con il richiamato DPCM, con conseguente pericolo di diffusione del contagio;

Ritenuto, all’opposto che sia necessario disciplinare l’accesso agli esercizi di cui al capoverso precedente, ricadenti in centro abitato, con le stesse modalità adottate per tutti gli esercizi di ristorazione, soggetti a chiusura su tutto il territorio nazionale per effetto dell’art. 1, n. 2, del DPCM 11.3.2020, a prescindere dall’entità degli accessi registrati nel presente periodo, evitandosi in tal modo discriminazioni anche sul piano concorrenziale non giustificate da esigenze di tutela della salute e di altre primarie esigenze quale quella del trasporto;

Rilevato, con riguardo alle medie e grandi strutture di vendita anche relative ad alimenti, nel fine settimana e in particolare nella giornata della domenica si sono registrate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall’esigenza di procacciamento di beni alimentari, unici essenziali e rilevanti agli effetti del contenimento delle aggregazioni;

Ritenuto prevalente, in relazione alla fattispecie di cui al capoverso precedente, l’esigenza della tutela della salute con limitazione dell’accesso a tali strutture, che presentano oggettivo rischio di diffusione del contagio non determinato da esigenze indifferibili e urgenti e di disporre quindi la chiusura degli stessi nella giornata di domenica;

Ritenuto che la misura di cui al punto suddetto è del tutto proporzionata, posto che le strutture in questione mantengono un periodo settimanale di apertura di sei giorni su sette;

Rilevato, con riguardo agli assembramenti presso parchi e giardini pubblici, che anche in relazione a tale ambito si stanno reiterando determinando situazioni di pericolo di diffusione del virus, anche a fronte di una normativa non specifica sul punto, non correlate a prevalenti esigenze di diritti fondamentali della persona, trattando di luogo in cui si svolge con permanenza in sito l’attività motoria e l’accompagnamento di animali domestici;

Ritenuto congruo, in termini di bilanciamento di esigenze di tutela della salute pubblica e individuale e delle necessità individuali, di consentire l’attività motoria e l’accompagnamento dell’animale di compagnia alle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque non oltre 200 metri dalla stessa, dovendosi documentare il luogo di residenza o dimora in sede di controllo da parte degli organi deputati;

Visto il decreto presidenziale 18 marzo 2020 n. 416 del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, il quale ha statuito che non “può essere accolta la domanda preliminare di sospensione dell’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania e del chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 dello stesso Presidente che - in relazione all’epidemia del Covid19 - non consentono, tra l’altro, l’attività sportiva all’aperto, ritenendola non compatibile con le esigenze sanitarie, perché, visto il rischio di contagio ormai gravissimo sull’intero territorio regionale ed il fatto che i dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione, va data prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica ritiene non foriere di danno grave e irreparabile alle posizioni soggettive misure restrittive ancora più radicali di quella qui prevista “ e che “nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”, alla luce delle quali statuizioni deve ritenersi sussistente anche il presupposto della urgenza e indifferibilità dell’adozione delle misure qui adottate;

Rilevato che la presente ordinanza è sorretta dalle medesime esigenze ritenute prevalenti rispetto a quelle della tutela della libertà individuale che hanno determinato il rigetto dell’istanza cautelare riguardante l’analoga ordinanza del Presidente della Regione Campania;

Rilevato che la presente ordinanza è emessa ai sensi dell’art. 32 l. 833/78;

Dato atto che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione, salva la sussistenza di più grave fattispecie penale, dell’art. 650 c.p.;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

(misure di contenimento e gestione)

  1. Di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;
  2. Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, sono chiusi, all’accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale; (parchi) (spazi pubblici)
  3. L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell’allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora; (limitazione libertà di circolazione)
  4. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale già oggetto di restrizioni per la normativa statale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato: (attività commerciali) (ristorazione)
    a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
    b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada); (limiti orari)
    c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
  5. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell’11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole; (limiti orari)
  6. Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone; (misure di cautela)
  7. Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;
  8. Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e fino al 3 aprile 2020, salva proroga con analoga ordinanza;
  9. Le disposizioni della presente ordinanza perdono efficacia a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni statali più restrittive;
  10. La vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza è attuata dagli organi di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 e ss c.p.p.;
  11. di incaricare la Direzione Protezione Civile dell’esecuzione del presente atto;
  12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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