O.P.G.R. Veneto 3 aprile 2020, n. 37 - Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone

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Titolo completo "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"

Pubblicata nel Bur n. 45 del 03/04/2020

Parole d’interesse: attività commerciali; dispositivi di protezione; limitazione libertà circolazione; limiti orari; misure di cautela; proroga.

Il Presidente

Visto l'art. 32 Cost.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020". (20A01877) (GU n.80 del 26-3-2020)

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'art. 117, commi 2, 3 e 4, della Costituzione, da cui risulta che il commercio al dettaglio è materia di competenza esclusiva delle Regioni, come anche recentemente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, come risulta tra l'altro dalla sentenza del 4/07/2019, n.164;

Visto l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Vista la propria ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con cui sono state adottare ai sensi dell'art. 32 l. 833/77 misure per il contenimento degli assembramenti di persone con durata fino al 3 aprile 2020;

Rilevato che la citata ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 ha introdotto talune misure più restrittive rispetto a quelle statali operanti in tutto il territorio statale a partire dall'11 marzo 2020 quale la chiusura domenicali degli esercizi di vendita di generi alimentari;

Rilevato che i dati forniti da Azienda Zero su contagi, ricoveri e decessi nel periodo intercorrente tra l'11 marzo 2020 e la data odierna nonché le previsioni formulate dalla suddetta Azienda sulla base dei dati e delle analisi scientifiche, da un lato, evidenziano la sostanziale stabilità dei dati stessi, dall'altro lato, la prosecuzione per un periodo di tempo sicuramente proiettato verso almeno la metà di aprile 2020 della rilevazione di nuovi contagi e di nuovi ricoveri;

Ritenuto che tali indicazioni, in particolare quelle delle proiezioni sulla prosecuzione del contagio, impongano di mantenere assolutamente fermo ed anzi di rafforzare proporzionatamente l'assetto delle limitazioni alle azioni umani comportanti possibilità di aggregazione di persone e quindi di condizioni idonee alla diffusione del contagio nonché dei ricoveri, con possibile sovraccarico delle strutture sanitarie e del rischio di indisponibilità di posti per nuovi ricoveri in particolare urgenti;

Rilevato, in particolare, che alla data del 23 marzo 2020, periodo di adozione dell'ordinanza n. 33/20, sono stati registrati un numero di persone in isolamento obbligatorio pari a 15.376, con 5638 casi di positività con un incremento di 133 persone rispetto al giorno prima, 1599 ricoveri di cui 294 ricoveri in terapia intensiva, con 210 decessi;

Rilevato alla data del 3 aprile 2020 i dati vedono 20238 persone in isolamento domiciliare, un totale di positivi di n. 10464 con un incremento di 213 casi rispetto al giorno precedente, 1964 ricoverati di cui 335 ricoveri in terapia intensiva ed infine 534 decessi;

Rilevato che il raffronto temporale dei dati evidenziano una situazione sostanzialmente stabile alla quale deve corrispondere, allo stato, una stabilità di misure ed anzi un rafforzamento delle stesse, dovendo essere promosso il contenimento dei soggetti isolati e di suscettibile ricovero;

Rilevata, in aggiunta e con riguardo a situazione specifica sopravvenuta all'adozione dell'ordinanza, con specificamente, la sopravvenuta gravissima situazione di contagio manifestatasi progressivamente e in termini preoccupanti nel periodo più recente nelle residenze sanitarie e socio sanitarie assistenziali, nonostante le misure interdittive tempestivamente adottate dalla Regione ai fini dell'impedimento degli accessi dall'esterno, a causa della spiccata propensione al contagio degli ospiti di tali strutture e quindi degli operatori, posti a diretto contatto con gli ospiti stessi (oltre 40.000 persone tra ospiti ed operatori), situazione di grave diffusione del contagio che impone di evitare il più possibile nel territorio ulteriori fonti di contagio al fine di consentire alle strutture sanitarie di assorbire il carico proveniente dalle richiamate residenze sanitarie e socio sanitarie assistenziali;

Considerato che la comunità scientifica e le autorità politico amministrative continuano ad indicare come unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale;

Ritenuto che il ricordato Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020 non abbia né abrogato né interdetto l'operatività del potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela non solo del bene salute ma anche e soprattutto del bene vita e che permanga, pur a fronte del dettato dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 19 del 25.3.2020 e a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, primo decreto attuativo del decreto legge medesimo, il potere di ordinanza regionale fondato sugli artt. 32 l. 833/78, 117 d.lgs. 112/98, 50, comma 5, d.lgs. 267/00, anche considerato che il comma 2 dell'art. 3 del decreto legge, disponendo che "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali", conserva chiaramente il potere di ordinanza in capo ai sindaci pur dopo l'adozione di misure statali attuative del decreto legge, il che comporta necessariamente, per simmetria, analoga permanenza del potere regionale, purché non in contrasto con le misure statali e quindi purché più restrittive di queste ultime;

Ritenuto che sia in particolare pienamente compatibile con il quadro normativo in essere il potere delle Regioni di adottare misure più restrittive finalizzate alla più incisiva tutela della salute e della vita, materia di competenza concorrente agli effetti dell'art. 117 Cost., in analogia con quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, materia di competenza addirittura esclusiva dello Stato, nella quale è consentito alle regioni di "adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali", come in particolare prescritto art. 3 quinquies, comma 2, d.lg. n. 152 del 2006;

Ritenuto che la normativa speciale in materia di emergenza epidemiologica Covid-19 si esponga a dubbi di costituzionalità rispetto all'art. 3 e 32 Cost. laddove interpretata come preclusiva dell’utilizzo dei poteri previsti da norme vigenti in funzione ulteriormente cautelativa rispetto a norme statali nei limiti già evidenziati;

Ritenuto che il perdurante potere di intervento attribuito genericamente alle Regioni dagli artt. 117 del d.lgs. 112/98 e 50 d.lgs. 267/2000 vada considerato specificamente intestato in capo al Presidente della Regione anche laddove la norma si riferisce alla Regione genericamente, considerata la spettanza all'organo monocratico di rappresentanza legale di tali poteri contingibili ed urgenti;

Ritenuto, in tale quadro, di rafforzare in modo adeguato e proporzionato, sia dal punto di vista contenutistico, sia dal punto di vista temporale, le misure integrando le misure adottate con ordinanza n. 33 del 20.3.2020 con ulteriori restrizioni attinenti alle attività commerciali, quali luogo di possibile, riscontrata aggregazione idonea a determinare avvicinamenti o contatti idonei alla produzione di ulteriori fenomeni di contagio;

Richiamata la nota del Ministero dell'Interno 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 23.3.2020, secondo la quale "Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere", intendendosi, esemplificativamente per situazioni di necessità, quelle che impongono comportamenti connessi all'esercizio di attività ammesse, come l'accesso a farmacie, edicole, altri esercizi esonerati dalla chiusura;

Rilevato che la nota del Ministero dell'Interno N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 31 marzo 2020, per la sua natura interpretativa delle disposizioni statali, non incide sul contenuto ed efficacia dell'ordinanza n. 33 del 20.3.2020, in particolare per quanto riguarda le forme di attività motorie, ammesse nella loro totalità, anche di esercizio fisico quale forma di tutela della salute, nonché sul fatto che l'accompagnamento di minori deve pur sempre rientrare nelle fattispecie della tutela della salute o delle strette necessità, come specificamente sottolineato nel comunicato del medesimo ministero pubblicato nella odierna data 1° aprile 2020;

Rilevato, con riguardo all'ordinanza n. 33 del 2020 che i 200 metri ivi fissati come limite per l'attività motoria e di accompagnamento di animale vada misurata in termini radiali rispetto alla residenza o dimora e che l'attività motoria prevista non costituisca forma di esercizio di gruppo, anche limitato, di qualsiasi attività fisica, ribadita la necessità del distanziamento;

Ritenuto di disporre che la presente ordinanza, in simmetria quella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, ha validità fino al 13 aprile 2020 compreso;

Visto il parere favorevole del Comitato scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" costituito con DGR. 2 marzo 2020, n. 269, che ha sottolineato la necessità del mantenimento delle misure più restrittive rispetto a quelle statali risultanti da ultimo dal DPCM 1.4.2020;

Ricordate le proposte emendative formulate dalla Regione in ordine allo schema di DPCM diffuso dal Presidente della Conferenza delle Regioni in data 1.4.2020, proposte non accolte;

Vista la proposta formulata dalla Regione in data 2.4.2020 ai sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Rilevato che la proposta non risulta accolta;

Tenuto conto della necessità di dare continuità con le misure in scadenza nella data del 3 aprile 2020, limitatamente alle parti non regolate da ordinanze e provvedimenti statali quali la chiusura delle aree verdi e l'attività di somministrazione in aree di servizio statale, regolate dall'ordinanza del Ministro della salute 20.3.2020;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

  1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;
  2. di prorogare la durata della propria ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga con ulteriore ordinanza nel rispetto del medesimo decreto legge, e quindi di riconfermare le misure ivi previste nei termini di seguito riprodotti: (proroga)
    "3. L'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora; (limitazione libertà di circolazione)
    5. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;
    (limiti orari)
    6. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone; (misure di cautela)

  3. di adottare le seguenti, ulteriori misure:
    a) divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: (attività commerciali)
    i)nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
    ii)presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
    iii) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca; (dispositivi di protezione)
    b) è vietata l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l'attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche; (attività commerciali)
    c) obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti; (dispositivi di protezione)
    d) il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari; (attività commerciali)
    e) sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;
  4. di richiamare tutti i cittadini alla necessità, in ogni attività esterna consentita, di evitare il contatto a distanza inferiore a m. 1 e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio; (misure di cautela)
  5. di disporre che le misure di cui al punto 3) hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
  6. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni e dell'ordinanza richiamata comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020;
  7. di dare atto che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
  8. di incaricare la Direzione Protezione Civile dell'esecuzione del presente atto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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