Veneto - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Veneto 27 aprile 2020, n. 43 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

Pubblicato nel Bur n. 56 del 27/04/2020

  • Misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti (in senso parzialmente meno restrittivo rispetto alle disposizioni adottate a livello nazionale; v. ad es. spostamenti verso le seconde case).

Parole d’interesse: associazioni di categoria; attività commerciali; dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; misure di cautela; ristorazione

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;

Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;

Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data odierna da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra, nella medesima data odierna, n. 1222 di soggetti ricoverati, di cui n. 123 in terapia intensiva, con una continua riduzione di soggetti in tali reparti e conseguente adeguata e rassicurante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 8860 di soggetti attualmente positivi, n. 8049 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano un contenimento del contagio e una situazione di compatibilità con le risorse sanitarie regionali;

Ritenuto prevalente, alla luce dell'esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

Ritenuto che l'ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall'inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;

Ritenuto di integrare l'ordinanza n. 42 relativamente alla vendita di cibo per asporto con ammissione del prelievo con veicolo;

Ritenuto che negli ambienti di lavoro la tutela della salute degli operatori è garantita dal rafforzamento delle misure operato con il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e che ogni ulteriore modifica nonché ogni analoga disciplina per settori speciali deve intendersi richiamata e resa operante e vincolante con la presente ordinanza;

Ritenuto di confermare l'obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;

Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;

Visto il D.P.C.M. 26.4.2020, non ancora pubblicato;

Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

  1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante; (limitazione libertà di circolazione) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)
  2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; (limitazione libertà di circolazione)
  3. è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri; (ristorazione) (attività commerciali)
  4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali; (misure di contenimento e gestione) (misure di cautela) (associazioni di categoria)
  5. E' fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido; (misure di cautela) (dispositivi di protezione)
  6. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020;
  7. la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto 1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni, dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;
  8. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall'ordinanza n. 40 del 2020;
  9. di comunicare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  10. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
  11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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