D.G.R. Veneto 7 aprile 2020, n. 412 - Ratifica Protocollo d'intesa regionale territoriale per la definizione di Linee Guida applicabili a contrasto della diffusione del COVID-19

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Titolo completo "Ratifica Protocollo d'intesa regionale territoriale per la definizione di Linee Guida applicabili a contrasto della diffusione del COVID-19, sottoscritto in data 1° aprile 2020 dalla Regione del Veneto, dall'ANCI Veneto, dall'UPI Veneto e dalle Organizzazioni Sindacali regionali"

Pubblicata nel Bur n. 52 del 17/04/2020

Parole d’interesse: associazioni di categoria; congedi; dispositivi di protezione; enti locali; formazione; lavoro agile; misure di contenimento e gestione; misure di cautela; personale; sanificazione; uffici pubblici; videoconferenza

 

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il contrasto alla diffusione del virus denominato Covid-19 è divenuto elemento prioritario di ogni agire, sia a livello di singolo individuo che di collettività.

In tale contesto emergenziale si è ritenuto opportuno condividere delle Linee Guida applicabili a tutte le amministrazioni territoriali del Veneto, ossia i Comuni e le loro Unioni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, il Consiglio regionale ed i rispettivi Enti strumentali nonché, per quanto applicabile, alle società in controllo pubblico di tali soggetti pubblici.

Le parti, assieme alle Organizzazioni Sindacali rappresentative in ambito territoriale regionale, che unitariamente hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa, hanno all'unisono convenuto sull'importanza e l'urgenza dell'approvazione di un accordo che veda definite delle linee guida che ciascuna amministrazione, comunque nell'autonomia essa garantita dall'ordinamento vigente, potrà applicare al meglio tenendo conto delle proprie specificità organizzative, territoriali e settoriali.

L'obiettivo primario condiviso da tutti gli attori convenuti è il contrasto all'ulteriore diffusione dell'epidemia Covid-19 nell'ottica di tutela della salute delle comunità locali e dei lavoratori.

Tutti gli interventi, i comportamenti e le raccomandazioni indicati nel protocollo aspirano a consentire il normale funzionamento delle funzioni pubbliche esercitate dal sistema delle autonomie territoriali, operando - con diffuso ricorso al lavoro agile che la disciplina normativa emergenziale ha decretato modalità "ordinaria" della prestazione lavorativa - a garanzia dei servizi da fornire ai cittadini ed al tessuto economico produttivo commerciale in questo difficilissimo contesto sanitario e socio economico.

Il documento, che con la presente deliberazione la Giunta regionale va a ratificare e che è riprodotto nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso è suddiviso in cinque paragrafi:

  1. Linee guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte degli Enti locali e della Regione Veneto;
  2. Ambito di applicazione e rimandi normativi;
  3. Riorganizzazione delle attività e nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
  4. Soluzioni tecnologiche per l'accesso da remoto e il supporto della Regione del Veneto;
  5. Adozione delle misure di prevenzione del contagio, delle misure igieniche e di protezione per i dipendenti ed i collaboratori esterni.

Quest'ultimo paragrafo, di fondamentale importanza nel contesto del documento, va, più nello specifico, ad indicare le misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori, le misure tecniche di prevenzione da adottare per la riduzione del contagio e le misure tecniche in caso di rilevazione di casi positivi.

L'efficacia dell'intervento necessita della piena collaborazione anche del personale dipendente, il quale per primo deve collaborare con la dirigenza per prevenire l'ulteriore diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando in casa e sul lavoro comportamenti coerenti con le disposizioni governative e delle autorità sanitarie ma, prima ancora, con il senso civico che deve caratterizzare i comportamenti di ognuno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2/2020;

VISTI i DDPCM 1, 4 e 8 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza n. 1 del Ministro della Salute;

VISTA l'ordinanza n. 1 del Presidente della Giunta regionale del Veneto del 22 febbraio 2020; VISTO il Protocollo Condiviso Governo-Sindacati del 14 marzo 2020;

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di ratificare il Protocollo d'Intesa regionale territoriale per la definizione di Linee Guida applicabili a contrasto della diffusione del COVID-19, sottoscritto in data 1° aprile 2020 dalla Regione del Veneto per il tramite del Vicepresidente con delega al Personale, dall'ANCI Veneto, dall'UPI Veneto e dalle Organizzazioni Sindacali regionali, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso; (associazioni di categoria) (enti locali)
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A

PROTOCOLLO REGIONALE TERRITORIALE SOTTOSCRITTO TRA REGIONE DEL VENETO, ANCI VENETO E UPI VENETO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA APPLICABILI A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

Il contrasto alla diffusione del virus denominato Covid-19 è ormai elemento prioritario di ogni agire, sia a livello di singolo individuo che di collettività. In tale contesto emergenziale si ritiene opportuno condividere delle linee guida per la parte di Pubblica Amministrazione regionale degli Enti Territoriali, ossia Comuni, Province, Unioni, Città Metropolitana, Regione, rispettivi Enti strumentali e, per quanto applicabile, alle società in controllo pubblico di tali soggetti pubblici.

Pertanto, le parti concordano sull’importanza e l’urgenza di approvare un accordo che veda definite delle linee guida che ciascuna amministrazione, nella sua autonomia garantita dalla Costituzione, potrà applicare al meglio tenendo conto delle proprie specificità organizzativa, territoriale, settoriale. Le parti sottolineano la necessità, pur nell’autonomia degli Enti, di considerare che l’obiettivo primario in questo momento è il contrasto all’ulteriore diffusione dell’epidemia Covid-19 nell’ottica di tutela della salute delle comunità locali e dei lavoratori. Tutti gli interventi, i comportamenti e le raccomandazioni indicati nel protocollo aspirano a consentire il normale funzionamento delle funzioni pubbliche esercitate dal sistema delle autonomie locali, operando a sostegno delle difficoltà che stanno vivendo gli Enti e le Aziende del SSR e quanti, per tipologia e caratteristiche di lavoro, non possono operare da remoto.

Amministratori territoriali, lavoratrici e i lavoratori del comparto e della dirigenza in oggetto sono, a loro volta, cittadini e soggetti attivi nei comportamenti responsabili in grado di arginare la diffusione del virus. Possono dunque non solo garantire i servizi che permettono alla comunità di funzionare, ma anche di contribuire ad arrestare il virus.

Regione del Veneto, Anci, Upi e parti sociali, si impegnano a sostenere l’applicazione delle presenti linee guida, facendo della trasformazione della PA locale un’opportunità per contribuire alla ripresa economica e sociale alla fine delle misure restrittive,

Le Parti sottoscrivono quanto segue:

  1. Linee guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte degli Enti locali e della Regione Veneto

L’ emergenza epidemiologia determinata dalla diffusione del Covid-19 ha indotto le amministrazioni centrali e regionali ad adottare una serie di disposizioni dirette a contrastare l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, prevedendo tra l’altro, in questa ottica, misure di sostegno e di indirizzo al mondo del lavoro pubblico e privato.

Dal 23 febbraio scorso sono stati adottati, con cadenze ravvicinate, numerosi decreti legge ( n. 6 del 23 febbraio 2020, n.9 del 2 marzo, n.11 del 8 marzo, n.14 del 9 marzo 2020, n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 19 del 25 marzo 2020) decreti del Presidente del consiglio dei ministri (del 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo) e ordinanze del Ministro della salute e del Ministero dell’Interno (20 marzo, 22 marzo) e per quanto riguarda la Regione del

Veneto, l’ Ordinanza del Presidente della Regione in data 22/2/2020, volte a contenere e gestire l’emergenza.

I numerosi decreti legge, cosi come l’art. 87 del decreto legge n.18/2020, dettano alcune disposizioni in merito all’istituto del lavoro agile stabilendo che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165. Il D.L. 25 marzo 2020 n 19 all’articolo 1 comma 2 lettera s) raccomanda la “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”.

Il lavoro agile diventa pertanto la modalità di lavoro ordinaria nelle Pubbliche amministrazioni in quanto è finalizzata a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, senza pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

A tale proposito l’urgenza determinata dalla emergenza epidemiologica impone alle Amministrazioni Regionali e Locali di avviare come modalità ordinaria di lavoro il lavoro agile semplificato che prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.81 , consentendo al dipendente pubblico di utilizzare gli strumenti informatici e di comunicazione propri o in sua disponibilità qualora questi non possano essere forniti dall’Amministrazione di appartenenza.

La direttiva n.2 del 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, pur antecedente al decreto legge n.18/2020 e in attuazione del precedente decreto legge n.9/2020, prevede che a fronte della situazione emergenziale è necessario da parte delle pubbliche amministrazioni un ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.

Al fine di rendere concrete le disposizioni normative e la direttiva ministeriale citata si ritieni pertanto di fornire alle Amministrazioni Locali alcune indicazioni che hanno lo scopo di indirizzarne le iniziative e renderle aderenti ai contenuti del decreto legge n.18 favorendo azioni coordinate tra amministrazioni, Centrali, Regionali e Locali.

  1. Ambito di applicazione e rimandi normativi

Le misure che verranno di seguito descritte si applicano a tutti i dipendenti indipendentemente dal rapporto di lavoro e di subordinazione con l’Ente territoriale, che a vario titolo sono presenti all’interno delle strutture di competenza.

Le indicazioni che seguono, sono redatte in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2/2020. Le misure integrano e completano quanto già disposto con precedenti disposizioni conseguenti ai DPCM 1, 4 e 8 marzo 2020, alla ordinanza n. 1 del ministro della salute e del presidente della Regione del 22/2/2020, al Protocollo Condiviso Governo-Sindacati del 14.03.2020, al DL 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” e relativa applicazione alle PA come accordo tra ANCI – UPI e OO.SS.

  1. Riorganizzazione delle attività e nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Tutte le attività amministrative delle Pubbliche amministrazioni Territoriali del Veneto (Regione, Città Metropolitana di Venezia, Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché i loro enti e società strumentali) garantiscono la funzionalità e l’operatività dei servizi per fronteggiare l’emergenza in corso e/o garantire il mantenimento dei servizi essenziali, favorendo in ogni modo la modalità agile sulla base di quanto disposto dal citato testo normativo che ne ha decretato il regime ordinario e prioritario della prestazione lavorativa. (enti locali) (lavoro agile) (misure organizzative) (uffici pubblici)

Le parti raccomandano ed invitano tutti gli Enti ad individuare le attività indifferibili ed urgenti da rendere in presenza ed assicurare che la presenza fisica negli uffici venga limitata alle sole attività strettamente e direttamente funzionali all’emergenza o a quelle indifferibili che la richiedono. (misure organizzative) (uffici pubblici)

I Dirigenti/responsabili dei servizi, nell’esercizio dei propri poteri di organizzazione delle risorse umane di cui all’art. 5 del D.lgs. 165/2000, limitano pertanto la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività collegate all’emergenza o definite indifferibili, anche adottando forme di rotazione dei dipendenti. (misure organizzative) (uffici pubblici)

I dirigenti/responsabili dei servizi sono parte attiva nel proporre il ricorso del lavoro agile ai dipendenti valutando la concreta fattibilità in relazione alle attività assegnate e al ruolo svolto dal personale. (misure organizzative) (lavoro agile)

Dev’essere impegno comune ed effettivo di tutta la dirigenza pubblica/responsabili dei servizi, in attuazione delle decisioni assunte dalla amministrazione, favorire al massimo, in questo momento emergenziale, la modalità agile prevista espressamente come ordinaria e prioritaria modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, evitando in ogni modo possibile presenze fisiche che potrebbero essere evitate utilizzando i mezzi di comunicazione e le tecnologie disponibili, sia fornite dall’amministrazione di appartenenza che già nella disponibilità privata dei dipendenti. (misure organizzative) (lavoro agile)

Per tutte le altre attività i dirigenti/responsabili dei servizi riprogrammano l’organizzazione del lavoro con il ricorso al lavoro agile, secondo le previsioni dell’art. 87 DL 17 marzo 2020 n 18.

Ogni amministrazione, attraverso le proprie strutture organizzative di vertice, si impegna a:

  1. quelle strettamente funzionali all’emergenza da presidiare in presenza e/o a distanza;
  2. quelle indifferibili da prestare in presenza e/o a distanza;
  3. quelle ordinarie per le quali è possibile proseguire le attività con modalità a distanza,
    ed eventualmente
  4. quelle straordinarie, o non necessarie, per le quali possono essere previste attività sostitutive quali piani di recupero di attività pregresse da completare;
  5. i servizi e le attività che devono essere sospese;
  6. le eventuali attività da potenziare con risorse umane meno oberate di lavoro nel momento dell’emergenza, salvo prevedere l’approvvigionamento di servizi dall’esterno;
  1. deve lavorare con modalità agili a distanza (Telelavoratori, Smart workers ordinari, smart workers straordinari);
  2. deve necessariamente, anche a turno e in locali separati, recarsi in ufficio per svolgere le proprie attività connesse a funzioni legate all’emergenza o comunque indifferibili, per lo svolgimento delle quali la presenza fisica sia indispensabile;
  3. in ogni caso, ove necessaria la presenza, favorendo la rotazione, privilegiando la presenza, ove possibile avuto riguardo alla professionalità acquisita, del personale con minore utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede lavorativa e senza soggetti conviventi a più elevato rischio da eventuale contagio.

In tutte le attività nelle quali il lavoro agile non sia possibile si applicano le disposizioni del DL 17 marzo 2020 n 18 art. 87. Più in particolare, esperite le possibilità ivi contemplate (ferie pregresse, banca ore, congedi retribuiti, permessi ex legge 104/1992 per chi spettanti, ecc.) i dirigenti/responsabili dei servizi, in conformità con l’atto di indirizzo eventualmente adottato dall’amministrazione possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. (misure organizzative) (congedi)

Le Amministrazioni locali sono invitate ad adottare una disciplina che consenta l’espletamento dei compiti d’ufficio in modalità agile secondo alcuni indirizzi regionali di seguito riportati, prevedendo per i dipendenti incaricati di svolgere l’attività istituzionale presso gli abituali uffici, o presso quelli all’uopo individuati, una individuazione formale da parte del Dirigente di riferimento sulla scorta delle indicazioni eventualmente contenute nei CCDI, per quanto compatibile con il regime emergenziale in essere. (misure organizzative) (uffici pubblici)

A tal fine le Amministrazioni, valutata la sostenibilità organizzativa in ordine alla garanzia del corretto funzionamento degli uffici, possono procedere secondo le seguenti indicazioni: (misure organizzative) (uffici pubblici)

  1. estendere le giornate di lavoro agile già autorizzate, indipendentemente dalle giornate previste nei progetti sottoscritti secondo la modalità ordinaria prevista dalla legge 81/2017 per lo svolgimento delle attività definite nell’Accordo Individuale;
  2. definire, per il restante personale, le attività da svolgere in lavoro agile semplificato straordinario.

Sulla base dei nuovi programmi di lavoro i Dirigenti/responsabili dei servizi, ove in possesso delle necessarie informazioni, che i lavoratori sono comunque obbligati tempestivamente a segnalare, sono tenuti a: (misure organizzative) (uffici pubblici)

  1. di tutti i dipendenti affetti da patologie croniche, con multimorbilità o rilevanti disabilità (Art. 2, comma 1, lett. b) DPCM 4 marzo 2020)
  2. di tutti i dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° (art. 1, comma b) del DPCM 8 marzo 2020);
  3. di tutti i dipendenti per i quali il DSP (Dipartimento di Sanità pubblica) ha disposto misure di quarantena (art.1, comma c) del DPCM 8 marzo 2020)

Il dipendente per svolgere l’attività in lavoro agile deve dichiarare formalmente di disporre di un personal computer dell’Amministrazione o, quando non disponibile, di p.c. o portatile personale idoneo allo svolgimento delle mansioni ordinarie e al collegamento alla rete internet. Potranno essere consentite modalità agile senza p.c. o portatile solo se l’attività lavorativa sia a ciò compatibile. (lavoro agile)

È necessario che il dipendente sia in grado di utilizzare una connessione internet, dotato di un numero telefonico di contatto, anche privato, cui dirottare le telefonate provenienti al numero fisso dell’Amministrazione. (lavoro agile)

In buona sostanza ciascuna Amministrazione procederà in modo da: (misure organizzative) (lavoro agile)

  1. individuare le attività che consentono la modalità agile, per programmare le azioni e monitorare gli obiettivi e i servizi erogati;
  2. favorire lo sviluppo delle conoscenze e competenze digitali e consentire il collegamento in rete dei sistemi informativi per il loro utilizzo;
  3. favorire il lavoro in rete mediante social e team collaboration tra colleghi e con il dirigente (cartelle condivise e altri strumenti in rete) per evitare l’interruzione delle informazioni istituzionali, la collaborazione nella stesura dei testi e la condivisione del lavoro in rete;
  4. garantire la continuità nell’ erogazione del servizio con l’utenza a cui potranno essere fornite informazioni telefoniche o via e-mail e tutti i documenti richiesti.

In una logica di ulteriore sviluppo dello Smart Working, anche al termine di questa difficile fase emergenziale, si potrà sperimentare un percorso comune di sviluppo e diffusione del lavoro agile a partire dalle migliori esperienze.

Indicazioni utili per le Amministrazioni sono disponibili sul sito http://smartworking.regione.veneto.it;

  1. le soluzioni tecnologiche per l’accesso da remoto e il supporto della Regione del Veneto

Per assicurare continuità alle attività in corso nel rispetto delle misure restrittive adottate in questa fase di emergenza epidemiologica le Amministrazioni adottano soluzioni tecnologiche idonee a favorire lo svolgimento da remoto delle attività lavorative e l’erogazione di servizi, garantendo al contempo la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto del GDPR.

Al fine di agevolare anche l’utilizzo di dotazioni personali, dispongono in particolare: (lavoro agile) (videoconferenza)

Si evidenzia che sul portale nazionale Solidarietà Digitale molte aziende propongono servizi gratuiti per WebConference e smart working, oltre a soluzioni varie per la digital collaboration.

Le soluzioni scelte devono consentire nel modo più ampio possibile l’accesso diretto alle applicazioni e alla documentazione di servizio al fine di evitare eccessivi scambi di mail o l’utilizzo di strumentazione inappropriata e riservata alla vita privata (es WhatsApp)

Devono inoltre essere particolarmente curate le attività di programmazione a breve e medio termine attraverso breefing e report periodici per evitare situazioni di abbandono o disallineamento con i collaboratori, adottando nuovi comportamenti organizzativi che assicurino motivazione e partecipazione anche a superamento di tradizionali strutturazioni a silos per assicurare i servizi dell’Ente anche nella condizione di disagio determinata dall'assenza di presenza fisica al lavoro.

  1. Adozione delle misure di prevenzione del contagio, delle misure igieniche e di protezione per i dipendenti ed i collaboratori esterni

 

  1. Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori

Di seguito sono riprodotte le misure comportamentali universali finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria, la cui adozione è raccomandata sia per la popolazione generale che per i lavoratori: (misure di cautela)

  1. Misure tecniche di prevenzione da adottare per la riduzione del contagio

Di seguito le misure di prevenzione da adottare in tutte le pubbliche amministrazioni per ridurre i rischi di contagio e la diffusione del virus: (dispositivi di protezione) (misure di cautela) (sanificazione)

  1. Misure tecniche in caso di rilevazione di casi positivi

In presenza di casi positivi le amministrazioni seguiranno le disposizioni previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica del territorio di Riferimento.

Di seguito l’elenco di alcune misure urgenti che possono essere adottate in tutte le pubbliche amministrazioni per ridurre i rischi di contagio e la diffusione del virus: (misure di contenimento e gestione) (misure organizzative) (misure di cautela)

Sospendere e rinviare:

Durante il periodo di validità delle misure restrittive per la riduzione del contagio da COVID 19 sono assolutamente vietati gli accessi agli uffici di minori e familiari dei dipendenti e collaboratori.

Le Conferenze di Servizio dovranno essere svolte in videoconferenza o con altre modalità di supporto audio e/o video; (videoconferenza)

Individuare il personale che, anche se titolare di autorizzazione al telelavoro o smart working, possa essere collocato, anche a rotazione, in congedo o ferie (anche d’ufficio se ante 2020, in considerazione del possibile stallo di alcune attività non indifferibili) o permesso, sulla base delle seguenti valutazioni delle posizioni individuali, pur sempre nel rispetto e comunque in applicazione del CCNL: (misure organizzative) (congedi)

  1. Cumulo ferie pregresse (2019 e pregresse) non godute;
  2. Banca delle ore o altri istituti comunque denominati;
  3. Montanti permessi ordinari disponibili;
  4. Congedi straordinari;
  5. In tutti i casi non possono essere imputate ferie forzate maturate nel corso del 2020 ai dipendenti.

Va richiesta la piena collaborazione anche del personale dipendente, il quale per primo deve collaborare con la dirigenza per prevenire l’ulteriore diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando in casa e sul lavoro comportamenti coerenti con le disposizioni governative e delle autorità sanitarie ma, prima ancora, con il senso civico che deve caratterizzare i comportamenti di ognuno.

Per la parte Sindacale

FP CGIL – Ivan Bernini - FIRMATO -

CISL FP – Franco Antolini - FIRMATO -

CSA RAL – Mirco Speciale - FIRMATO -

UIL FPL – D’Emanuele Scarparo - FIRMATO -

DIREV FEDIR – Maria Patrizia Petralia - FIRMATO -

FEDIRETS DIREL – Guido Cunico – FIRMATO -

Per la Regione del Veneto

Il VicePresidente della Giunta Regionale Gianluca Forcolin - FIRMATO -

Per l’ANCI Veneto

Il Presidente Mario Conte - FIRMATO -

 Per l’UPI Veneto

Il Presidente Stefano Marcon - FIRMATO -

Venezia, 1° aprile 2020

 

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