Regolamento Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 5 - Disciplina per lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale in modalità telematica (articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54)

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Pbblicato nel Bur n. 94 del 26/06/2020

Parole d’interesse: ICT; videoconferenza

 

La Giunta regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale emana.

Art. 1 Ambito di applicazione.

  1. Il presente regolamento, adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 2 dello Statuto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"", disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute della Giunta regionale svolte nell'esercizio dell'attività di governo di cui agli articoli 53 e 54 dello Statuto e degli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

Art. 2 Definizioni.

  1. Ai fini del presente regolamento, per sedute in modalità telematica si intendono le sedute della Giunta regionale per le quali è prevista la possibilità che uno o più componenti l'organo di governo partecipi a distanza, da luoghi diversi dalla sede fissata per la convocazione, mediante l'utilizzo di idonea strumentazione tecnologica comunque denominata.

Art. 3 Requisiti tecnici. (videoconferenza) (ICT)

  1. Per la partecipazione a distanza alle sedute della Giunta regionale in modalità telematica deve essere garantita la disponibilità di tecnologie idonee a consentire la comunicazione in tempo reale fra tutti i partecipanti e devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.
  2. Le tecnologie di cui al comma 1 devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta di Giunta di essere identificati, la possibilità immediata di prendere visione degli atti della riunione, di intervenire nella discussione, anche mediante scambio di documenti e di prendere parte alla votazione.

Art. 4 Convocazione delle sedute in modalità telematica.

  1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3, dello Statuto, la Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, qualora uno o più componenti della Giunta sia impossibilitato per motivi oggettivi e indipendenti dalla sua volontà a partecipare alla seduta della Giunta nella sede dove questa è convocata, può autorizzare, in via eccezionale, per il tramite del Segretario della Giunta, la partecipazione in modalità telematica secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.
  2. La richiesta motivata da parte dei componenti della Giunta regionale ad essere autorizzati alla partecipazione in modalità telematica deve essere formulata al Presidente della Giunta regionale e comunicata al Segretario della Giunta almeno 24 ore prima della data fissata per la convocazione della seduta.

Art. 5 Modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica. (videoconferenza) (ICT)

  1. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica la Giunta regionale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva e contemporanea partecipazione alla discussione e al voto dei componenti, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza della seduta.
  2. Tutti i partecipanti devono essere identificati dal componente della Giunta che presiede la seduta e dal Segretario della Giunta regionale.
  3. Deve essere assicurata in tempo reale la continuativa interazione tra i componenti di Giunta nelle fasi di discussione e di votazione degli argomenti in discussione.
  4. Il componente della Giunta regionale che partecipa in via telematica lo fa personalmente e in forma del tutto riservata, di norma in collegamento da sedi istituzionali situate in territorio regionale ed anche fuori regione, garantendo il rispetto della segretezza della seduta.
  5. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della Giunta regionale.
  6. Il Segretario di Giunta dà atto a verbale dello svolgimento della seduta in modalità telematica nonché dei componenti della Giunta intervenuti tramite tale modalità. Dà altresì atto delle modalità con cui ha provveduto ad accertare l'identità dei componenti partecipanti e della regolarità dello svolgimento della partecipazione in modalità telematica.
  7. Qualora per qualsiasi motivo di natura tecnica non sia stato possibile garantire l'effettiva partecipazione del componente della Giunta regionale autorizzato a prendere parte alla seduta in modalità telematica secondo quanto previsto dal presente regolamento, lo stesso sarà considerato assente giustificato e ne verrà dato atto a verbale da parte del Segretario della Giunta regionale.
  8. Per la validità della seduta svolta in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le sedute ordinarie.

Art. 6 Disposizioni finali.

  1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, per le sedute della Giunta svolte con modalità telematica trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti dettate per la regolare convocazione, svolgimento e validità delle ordinarie sedute della Giunta regionale.
  2. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di situazioni eccezionali e di carattere emergenziale può temporaneamente derogare a quanto previsto dal presente regolamento, adeguandolo alle esigenze straordinarie del caso, al fine di consentire comunque lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale in modalità telematica.
  3. In ogni caso le modalità straordinarie adottate dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del comma 2 devono garantire il rispetto dei criteri di collegialità, trasparenza, verifica e segretezza ricavabili dall'articolo 5 del presente regolamento e l'utilizzo di sistemi tecnologici che consentano di identificare con certezza i partecipanti e assicurino lo svolgimento da parte del Segretario della Giunta regionale delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

Art. 7 Entrata in vigore.

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 23 giugno 2020

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Art. 2 - Definizioni.

 Art. 3 - Requisiti tecnici.

 Art. 4 - Convocazione delle sedute in modalità telematica.

 Art. 5 - Modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica.

Art. 6 - Disposizioni finali.

Art. 7 - Entrata in vigore.

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