Legge statutaria provinciale n. 8 del 2008 recante “Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell’accesso alla carica di consigliere provinciale”
Le principali innovazioni si registrano in materia di parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive.
In particolare, l’art. 1 di tale legge inserisce un nuovo comma, il 6-bis, all’art. 25 della legge provinciale n. 2 del 2003. Esso prevede che in ciascuna lista dei candidati ciascun genere non può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del numero dei candidati della lista.
La medesima disposizione specifica, inoltre, che il nominativo indicato per le candidate donne debba in ogni caso contenere il loro cognome da nubili, ferma restando la possibilità di aggiungere a quest’ultimo il cognome del marito.
Al fine di garantire il rispetto della prima delle due prescrizioni appena descritte, l’art. 2 della medesima legge aggiunge un nuovo compito a quelli che l’Ufficio centrale circoscrizionale deve adempiere entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione.
La nuova lett. J-bis), infatti, affida alla responsabilità di tale Ufficio l’obbligo di ricusazione delle liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista dal su menzionato comma 6-bis dell’art. 25.