Nel quadro del dialogo politico, le Commissioni della Camera dei deputati esaminano il Pacchetto legislativo “Pronti per il 55 per cento” (3/2022)

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Motivi della segnalazione

Tra maggio e giugno 2022 diverse Commissioni della Camera sono state impegnate nell’esame del Pacchetto legislativo europeo su “Pronti per il 55%”, composto da una serie di proposte di atti legislativi finalizzati al conseguimento dell’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030 per la promozione della neutralità climatica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. Essendo stato il pacchetto legislativo adottato a luglio del 2021, l’esame ha avuto luogo nel quadro del dialogo politico con la Commissione.


Le proposte sono state esaminate dalla VIII Commissione, da sola, dalle Commissioni riunite VIII e IX o VIII e X, con documenti finali approvati, in qualche caso, previo parere favorevole della XIV Commissione (Doc. n. XVIII, XVIII leg., nn. 41-47).
In esito all’esame da parte delle Commissioni riunite VIII e IX, si segnala, in particolare, il doc. n. 45, approvato il 30 maggio 2022 e relativo ad una “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021)556 final e allegato)”, giacché nel documento finale, pur esprimendosi una valutazione complessivamente favorevole, si ravvisano oltre ad alcune osservazioni, anche due “condizioni” all’approvazione dell’atto a livello europeo. Segnatamente, ci si riferisce alla necessità di collegare strettamente l’obiettivo della riduzione delle emissioni alla realizzazione di “un’adeguata infrastruttura di ricarica dei combustibili alternativi sul territorio dell’Unione europea” e si invoca il riconoscimento di una deroga nel conseguimento del target da parte di costruttori di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri immatricolati nel territorio dell’Unione di numero inferiore, rispettivamente, alle 10.000 e alle 20.00 unità.
Aldilà del merito di tali “condizioni”, sembra interessante riflettere sulle loro possibili ricadute procedurali. Non si tratta, infatti, né di pareri con effetti assimilabili a quelli delle Commissioni “filtro” né, tanto meno, di una richiesta implicita di apposizione della riserva di esame parlamentare ex art. 18 della legge n. 234/2012. Piuttosto, in principio, la fissazione di condizioni avrebbe potuto configurarsi come indicazione di specifici indirizzi al Governo secondo l’art. 4, comma 1-bis della legge n. 234/2012, proprio mentre il trilogo era in via di conclusione (e, comunque, senza che sia seguita, poi, una informativa alle Commissioni competenti prima e dopo la riunione del Consiglio dell’Unione europea, come la disposizione in questione avrebbe richiesto).
Il richiamo, disatteso, agli obblighi informativi del Governo figura, invece, chiaramente nel parere della XIV Commissione sulla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021)557 final)”. Tra le osservazioni inserite a corredo del parere, altrimenti favorevole, si lamenta la mancata trasmissione da parte dell’Esecutivo, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della legge n. 234/2012, della relazione governativa recante l’analisi di impatto della proposta di atto legislativo europeo, inclusiva della tabella di corrispondenza tra le norme nazionali vigenti e quelle della proposta di direttiva.
Infine, nell’ambito dell’esame del pacchetto legislativo, occorre segnalare anche il rilievo formulato nel documento finale approvato il 30 maggio 2022 dalle Commissioni VIII e X alla “Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (carbon border adjustment mechanism) (COM(2021)564” final)” sull’adozione di atti delegati in base all’art. 28 del provvedimento. Nel doc. n. 46, infatti, tra le osservazioni, ve ne è anche una che riguarda i limiti all’esercizio della delega da parte della Commissione: in particolare, si contesta il fatto che il citato art. 28, par. 2 conferisce il potere di adottare atti delegati “per un periodo di tempo indeterminato”, in violazione dell’art. 290, par. 1 TFUE per cui “Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere” (corsivo nostro).