Recente introduzione di una svariata serie di modifiche al Regolamento Intermediari (3/2022)

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Con la delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 (http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22430.htm), adottata a esito della consultazione con il mercato avviata il 17 febbraio 2022, la Consob ha approvato un pacchetto di modifiche al Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse, la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 182, del 5 agosto 2022).

Le modifiche muovono innanzitutto dagli interventi normativi adottati in sede europea volti, da un lato, a consentire una rapida ripresa dalla crisi pandemica da Covid-19 (c.d. Capital Markets Recovery Package, o “CMRP") e, dall’altro, a supportare lo sviluppo della finanza sostenibile.

In particolare, nell'ambito del Capital Markets Recovery Package, la direttiva (UE) 2021/338 ha apportato modifiche alla direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”), che reca la disciplina sui servizi di investimento, introducendo una serie di innovazioni in materia di protezione degli investitori, in tema di: (i) disclosure ai clienti sui costi e oneri degli strumenti finanziari e dei servizi d'investimento; (ii) rendiconti periodici alla clientela; (iii) valutazione di adeguatezza; (iv) rapporti con le controparti qualificate.

Per quanto concerne la finanza sostenibile, invece, in ambito unionale sono stati modificati gli atti delegati di implementazione della MiFID II, della direttiva 2009/65/CE sulla gestione collettiva del risparmio (“UCITS”) e della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (“IDD”) al fine di introdurre l’obbligo per gli operatori di tener conto dei fattori ambientali, sociali e di governance nella prestazione dei servizi di investimento, nello svolgimento dell’attività di gestione collettiva del risparmio e in sede di distribuzione assicurativa (direttiva delegata (UE) 2021/1269, regolamento delegato (UE) 2021/1253, direttiva delegata (UE) 2021/1270, regolamento delegato (UE) 2021/1255, regolamento delegato (UE) 2021/1257).

Accanto alle iniziative connesse agli ambiti sopra riportati, con la citata delibera sono state introdotte anche misure di adeguamento della normativa regolamentare volte a completare la trasposizione della direttiva (UE) 2019/2034 per quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento da parte delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201 di recepimento della citata direttiva.

Da ultimo, sono stati introdotti interventi di semplificazione e di razionalizzazione del Regolamento Intermediari concernenti: (i) i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, nonché l’albo e l’attività dei consulenti finanziari; (ii) il procedimento di estensione dell’autorizzazione delle società di intermediazione mobiliare (“SIM”) allo svolgimento dei servizi di investimento, la gestione dell’albo delle SIM e delle imprese di investimento di terzi diverse dalle banche e l’operatività transfrontaliera delle SIM.

Con riferimento alle modifiche connesse al CMRP, si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 4 della direttiva (UE) 2021/338, gli Stati membri erano tenuti ad adottare e a pubblicare entro il 28 novembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla citata direttiva, e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 28 febbraio 2022. Nelle more della definizione degli interventi di modifica al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) volti a dare recepimento alla direttiva dell’Unione Europea testé richiamata, dunque, le modifiche apportate al Regolamento Intermediari nella materia in questione sono volte a conformarsi alla nuova disciplina europea negli spazi in cui la Consob dispone del potere regolamentare ai sensi del TUF e che non richiedono, quindi, modifiche alla normativa di rango primario.

Similmente, con riferimento agli atti delegati di implementazione della MiFID II, della UCITS e di IDD, in forza del potere regolamentare attribuito alla Consob dal TUF, sono stati definiti gli interventi di modifica alla normativa regolamentare volti a dare attuazione alle direttive delegate, e a adeguare le disposizioni del Regolamento Intermediari alle previsioni contenute nei regolamenti delegati.