Novità legislative della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Bolzano (luglio-ottobre 2022)

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 La legge regionale modifica il Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, introducendo l’art. 240-bis rubricato “Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive in Provincia di Bolzano”. L’articolo prescrive che le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi; nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito. In sede di esame e ammissione delle liste dei candidati, la competente commissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di mancata presenza di entrambi i generi ricusa la relativa lista. Se una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall’ultimo candidato di detto genere. Si prescinde da tale cancellazione se per altri motivi un candidato del genere sottorappresentato non è ammesso alle elezioni dalla competente commissione elettorale circondariale. Se per effetto della cancellazione il numero di candidati presenti in una lista è inferiore al numero minimo richiesto per l’ammissione, la lista è ricusata.  

 

 

 La norma di attuazione aggiunge un periodo all'art. 36-bis, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, che autorizza la nomina quali componenti della commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella circoscrizione di Bolzano, anche dei docenti di materie giuridiche italiane presso università austriache che abbiano concluso un accordo con un’università italiana ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, al quale è stata data esecuzione con il d.P.R. 5 febbraio 1983, n. 98.

 

Nella Provincia Autonoma di Bolzano l’uso parificato della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, garantito sia dall’Accordo di Parigi del 1946 sia dallo statuto speciale del 1972 (d.P.R. n. 670/1972), vige anche nei rapporti con gli organi di polizia.

Come confermato dall’art. 33 del D.P.R. n. 574/1988, parimenti richiamato nel bando di concorso oggetto del giudizio, teso ad assicurare il rispetto da parte delle Forze di polizia delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione, nel reclutamento del personale va riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l’espletamento dei compiti di istituto, un’aliquota di posti per candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito trova il parametro nel possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del D.P.R. 752/1976.

Ne discende che il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è il diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado, cui corrisponde, come declinato dall’art. 4 del d.P.R. 752 del 1976, l’attestato di bilinguismo “C”.

 

La legge istituisce e disciplina la dirigenza del sistema pubblico provinciale, abrogando le previgenti ll.pp. 3 luglio 1959, n. 6, e 21 maggio 1981, n. 11, sull’ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano e la l.p. 23 aprile 1992, n. 10, sul riordinamento della struttura dirigenziale.

Più esattamente la legge istituisce il ruolo unico della dirigenza a livello provinciale a cui sono iscritti, all’atto del conferimento dell’incarico, i dirigenti e le dirigenti della PAB, dei suoi enti strumentali, delle agenzie provinciali, degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata. Il ruolo unico si articola nella prima e nella seconda fascia, all’interno delle quali possono essere definite specifiche sezioni. La relativa gestione è affidata alla Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale, che opera in piena autonomia di valutazione.

Il Capo III disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente e il conferimento dei relativi incarichi (artt. 4-18); il Capo IV disciplina il trattamento economico; il Capo V rinvia ad un regolamento di esecuzione; il Capo VI contiene disposizioni transitorie.

La legge disciplina poi l’ordinamento dell’amministrazione provinciale, distinguendo tra struttura dirigenziale (Capo I); strutture presso gli organi politici (Capo II) e altre strutture organizzative (Avvocatura; Organismo di valutazione; Stampa e comunicazione).

 

La legge disciplina le misure atte a promuovere e sostenere l’invecchiamento attivo in Alto Adige e destinate alle persone prossime all’età anziana e le persone anziane, fino ad età avanzata, residenti in Alto Adige, in modo particolare la legge si rivolge alle persone ancora autosufficienti.

Gli artt. 2 e 3 individuano le finalità e i principi generali e le priorità.

Il Capo II si occupa delle misure per la promozione dell’invecchiamento attivo, individuando i compiti della Provincia e dei Comuni e Comunità comprensioriali (art. 4); le misure volte all’empowerment precoce (art. 5); le misure dirette a garantire loro spazi abitativi e di vita, nonché mobilità (art. 6); salute e benessere (art. 7); partecipazione sociale, cultura e formazione (art. 8); lavoro e volontariato (art. 9); accompagnamento, assistenza e cura (art. 10); misure di sostegno a favore degli anziani e delle loro famiglie (artt. 11 e 12).

Il Capo III prevede l’istituzione di alcuni organi coinvolti nella implementazione della legge e delle misure: la Consulta provinciale per le persone anziane (art. 13) e il Garante della terza età (art. 14).