Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2018)

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TAR LAZIO, Roma, 19 aprile 2018, n. 4372

I ricorrenti avevano impugnato le ordinanze del Sindaco del Comune di Ardea n. 8 del 10 febbraio 2016 e n. 36 del 30 giugno 2017, inerenti il servizio di raccolta dei cc.dd. "rifiuti vegetali" provenienti dai giardini privati (con individuazione, peraltro, di un vero e proprio centro di stoccaggio privo di autorizzazione, costituente pericolo per la "salute pubblica").
Il Tar rileva che tali ordinanze sono state adottate dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. per fronteggiare uno stato di emergenza concretamente accertato, individuato nello stato di degrado delle aree adibite a "Centro di Raccolta/Stoccaggio di rifiuti ingombranti, entrambe gestite dal Consorzio di Colle Romito", divenute vere e proprie "discariche", del tutto incontrollate;

- preso così atto che le ordinanze de quibus trovano adeguato supporto in un valido presupposto di fatto, il quale, peraltro, non risulta adeguatamente confutato dai ricorrenti, ogni ulteriore considerazione, ragionevolmente inerente a profili differenti, quali - in particolare - l'ascrivibilità dell'insorgenza dello stato di degrado ad iniziative e/o comportamenti scorretti di soggetti terzi, non può che rivelarsi ininfluente in quanto costituente una circostanza del tutto inidonea ad incidere sulle esigenze di intervento riscontrate e, dunque, sull'interesse pubblico perseguito;
- del resto, è noto che l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. - di natura "extra ordinem" - è da considerare connesso all'indefettibile necessità di fronteggiare uno stato di emergenza e/o di pericolo, sicché è esclusivamente sulla base del rapporto di proporzionalità ed adeguatezza intercorrente tra la misura adottata e lo stato in trattazione che deve essere valutata la legittimità dei provvedimenti in concreto adottati, senza che rilevanza alcuna possano assumere altri fattori, quale quello inerente la disamina dei comportamenti e/o delle responsabilità all'origine dello stato de quo.
Tutto ciò detto, si ravvisano giusti motivi per affermare che le ordinanze impugnate sono scevre dai vizi denunciati in ragione dell'impossibilità di mettere in discussione l'effettiva esistenza di uno stato di emergenza (opportunamente comprovato, tra l'altro, dalla documentazione prodotta agli atti dal Comune resistente) e dell'idoneità dell'ordine impartito a fare fronte ad esso, precisando che:
- posto che - secondo l'impegno assunto dal Consorzio, in relazione al quale il Comune si era mostrato favorevole - le piazzole dovevano essere destinate esclusivamente alla raccolta dei "rifiuti verdi" e, invece, sono divenute aree "nelle quali vengono conferiti rifiuti di ogni genere" (cfr. ord. n. 8 del 10 febbraio 2016), nessuna contraddittorietà nelle iniziative del Comune appare riscontrabile;
- il riferimento da parte dei ricorrenti all'utilizzo degli "ordinari mezzi previsti dall'ordinamento", risulta alquanto generico e astratto e, comunque, non condivisibile poiché totalmente avulso da qualsiasi valutazione in ordine alle risorse e ai mezzi del Comune (atteso il semplice richiamo all'utilizzo "della polizia municipale per sanzionare eventuali conferimenti di altro tipo di rifiuti", senza alcuna indagine in ordine al personale disponibile o, ancora, ai relativi costi, connessi all'instaurazione, in definitiva, di un sistema di vigilanza pubblica sulle aree);
- la circostanza che le misure adottate ricadano in maniera indifferenziata su tutti i consorziati, ossia anche a carico di soggetti estranei all'insorgenza delle criticità riscontrate, costituisce - purtroppo - una conseguenza non inusuale in tutti i casi in cui l'Amministrazione risulti tenuta a intervenire per ovviare a situazioni di pericolo e/o emergenza, la quale - seppure rivesta una certa rilevanza - non vale di per sé a inibire l'esercizio del potere di intervento reso necessario dall'insorgenza dello stato di pericolo per la salute pubblica;
- la stessa sussistenza dello stato di pericolo ben si presta, peraltro, ad esonerare l'Amministrazione dal rispetto della previsione in materia di partecipazione al procedimento amministrativo o, comunque, a determinare l'operatività del disposto dell'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990.