Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2023)

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CONS. STATO, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297
Secondo la costante giurisprudenza in materia (ex multis Cons. Stato sez. V, 02/05/2023, n. 4459; Cons. Stato, sez. II, 11/07/2020, n. 4474; conforme, III, 29/05 2015, n. 2697) i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.


Il collegio non ignora, inoltre, che il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato, sez. II, 22/04/2021, n. 3260).
Nell'ipotesi di specie sussistevano tutti i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente, avuto riguardo al crollo dell'albero già avvenuto su una delle due abitazioni interessate poi dallo sgombero e alla circostanza che detto sgombero non poteva che avere carattere circoscritto nel tempo, in attesa dell'ottemperanza dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte dell'appellante, e della circostanza che, seppure non erano accertate le cause del pericolo, la fonte del pericolo era senza dubbio ascrivibile alla proprietà privata della ricorrente, onerata pertanto dal procedere alla previa ed ordinata verifica, propedeutica rispetto ad eventuali e necessari lavori di messa in sicurezza. La decisione di provvedere allo sgombero immediato delle abitazioni era, pertanto, conseguenza proprio del pericolo e dell'urgenza di provvedere all'eliminazione di detto pericolo e quindi non solo non valeva ad escludere tale urgenza ma era connaturato alla stessa, trattandosi di un provvedimento adottato in ragione della necessità di scongiurare quel pericolo.
Pertanto, non appare in alcun modo condivisibile la prospettazione di parte appellante secondo la quale, una volta ordinato lo sgombero, l'amministrazione comunale avrebbe potuto procedere con i rimedi tipici previsti dall'ordinamento.