La formazione dei gruppi parlamentari all’inizio della XIX legislatura. Alla Camera può bastare un solo eletto in un collegio uninominale (3/2022)

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È noto che il regolamento del Senato, già dal 2017, affianca al requisito numerico per la costituzione dei gruppi parlamentari una condizione politico-elettorale. Alla luce della più recente modifica, approvata il 27 luglio 2022, al Senato il requisito numerico per la costituzione dei gruppi parlamentari è stato abbassato da dieci a sei senatori, mentre la condizione politico-elettorale richiede la corrispondenza del gruppo a «un partito o un movimento politico, anche risultate dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni al Senato propri candidati con lo stesso contrassegno e che abbia eletto almeno un senatore».

Alla luce di queste regole, in Senato si sono costituiti i seguenti gruppi parlamentari: Fratelli d’Italia (63 componenti), Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (38), Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione (29), MoVimento 5 Stelle (28), Forza Italia - Berlusconi Presidente – PPE (18), Azione-ItaliaViva-RenewEurope (9), Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) (8), Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) – MAIE (6), nonché il gruppo misto, nel quale sono confluiti 4 eletti con la lista Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno dato vita a una componente politica, oltre a 3 senatori a vita.

Alla Camera dei deputati, ove la disciplina è rimasta immutata, per la formazione di un gruppo parlamentare, è sufficiente il solo requisito di venti deputati (tale soglia numerica vige addirittura dal 1920).

Tuttavia, un requisito politico-elettorale entra in gioco anche alla Camera dei Deputati, nel caso in cui, in deroga al requisito numerico citato, ai sensi dell’art. 14, co. 2 R.C., l’Ufficio di Presidenza della Camera autorizzi la formazione di un Gruppo «questo rappresentanti un partito organizzato nel paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati e che abbia ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi».

Il parere della Giunta per il regolamento del 16 maggio 2006 ha interpretato tale requisito come una forza politica che sia riconoscibile al momento delle elezioni e, fermo restando il requisito afferente alle circoscrizioni in cui la forza politica si è presentata, che abbia raggiunto il quoziente elettorale idoneo per l'accesso all'assegnazione nazionale dei seggi. In questa legislatura, sulla base di questa interpretazione, su richiesta della componente politica del Gruppo misto della Camera degli eletti nelle liste di Verdi-Sinistra Italiana, è stata possibile la formazione alla Camera del Gruppo di “Verdi-Sinistra Italiana”, composto da dodici deputati.

Più problematica è risultata la richiesta degli eletti fra le liste di “Noi Moderati”, quale forza politica che, seppur non abbia raggiunto il quoziente elettorale idoneo per la ripartizione dei seggi, insieme alle alte forze di colazione di centro destra, ha eletto sette deputati nei collegi uninominali.

Sulla richiesta si è espressa la Giunta per il Regolamento della Camera con un parere del 26 ottobre 2022 relativo all’interpretazione dell’art. 14, co. 2. La nuova interpretazione parte dalla constatazione che la legge elettorale vigente abbia introdotto un sistema elettorale misto, non più proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento, ma con una parte dei collegi previsti sul territorio nazionale assegnati a collegi uninominali (con formula maggioritaria). Da qui la necessità di procedere ad un’integrazione del parere del 2006. Si riconosce quindi la possibilità di accedere alla deroga del requisito numerico non solo quando la lista di riferimento del Gruppo si sia presentata in almeno venti circoscrizioni e abbia superato lo sbarramento elettorale dell’accesso all’assegnazione dei seggi, come indicato dal parere della Giunta del 2006, ma anche nell’ulteriore caso in cui il Gruppo sia espressione di liste che, presentate in almeno venti circoscrizioni, abbiano eletto anche solo un deputato in un collegio uninominale, a condizione che lo stesso fosse anche candidato nella liste per il proporzionale. L’eletto deve però essere riconducibile univocamente alla medesima forza politica al momento della consultazione elettorale.

L’elemento centrale è dunque la riconducibilità che, dalla lettura del parere della Giunta, si ritiene esistente in due casi. Sia quando si tratti di un eletto in un collegio uninominale nelle liste di una forza politica non coalizzata; sia nel caso in cui si tratti di un deputato eletto in collegio uninominale da più forze politiche coalizzate e contemporaneamente presente nelle liste per la parte proporzionale, di una delle forze coalizzate, che il Gruppo intende rappresentare.

Grazie a questa interpretazione è stato possibile la formazione del Gruppo di Noi Moderati (composto originariamente da nove deputati), divenuto poi Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) - MAIE.

Il parere permetterebbe di ottenere la costituzione del gruppo in deroga del requisito numerico anche ai due eletti alla Camera nei collegi uninominali di Più Europa (deputati Magi e Della Vedova) ma anche al deputato Tabacci, eletto all’uninominale con la coalizione di centro-sinistra e candidato al proporzionale per la lista Impegno Civico.

Da segnalare infine come, nella giornata del 15 novembre 2022, sia stata convocata nuovamente la Giunta per il regolamento della Camera, al fine di avviare due filoni di procedimenti di revisione del regolamento.

Un primo filone, sentito particolarmente urgente, è quello riguardante unicamente gli adeguamenti numerici alla riduzione del numero dei parlamentari. Segnatamente i componenti della giunta partiranno sulla base del testo redatto nel corso della passata legislatura, mai approvato definitivamente dall’Assemblea, al fine di permetterne un celere passaggio in Assemblea e l’entrata in vigore nel corso di questa legislatura, salvo differimento alla prossima legislatura.

L’ipotesi contenuta nel testo base della passata legislatura, fra le varie prospettive di modifica, interviene sul quorum numerico per la formazione di un Gruppo parlamentare e per la formazione di una componente politica nel Gruppo misto. Nell’ipotesi prospettata, la soglia numerica per la costituzione dei gruppi scenderebbe da venti a quattordici (si noti: è una soglia superiore al doppio dei sei componenti che ora sono richiesti al senato per la formazione del gruppo parlamentare) scendono da dieci a sette nonché da tre e a due per le componenti politiche formate da deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione.

Un secondo filone riguarderà invece interventi di modica al regolamento richiedenti maggiori riflessione da parte dei componenti, i quali congiuntamente hanno però rilevato la necessità di condurre il progetto di riforma in maniera da non rischiare la mancata adozione all’interno di questa legislatura.