Immunità parlamentari, deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni della Camera dei deputati (1/2023)

Stampa

Sentenza n. 241/2022 - GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Deposito del 01/12/2022 Pubblicazione in G. U. 07/12/2022 n. 49

Con ricorso depositato il 18 marzo 2022 (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con cui la Camera dei deputati ha reputato che le dichiarazioni dall’allora deputato Stefano Esposito – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012, sulla sua pagina Facebook – fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.


Il ricorso è promosso nell’ambito del giudizio penale avviato nei confronti del deputato Esposito, imputato, ai sensi dell’art. 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), poiché, quale autore dello scritto apparso sul sito internet www.facebook.com/stefanoesposito pubblicato il 1° settembre 2012, avrebbe offeso la reputazione di D. L., G. V. e G. R..
Il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, ritenendo che le affermazioni dell’imputato avessero contenuto diffamatorio e fossero aggravate dall’attribuzione di fatti determinati e dalla diffusione dell’offesa con un mezzo di pubblicità e che costituiscono dichiarazioni rese extra moenia non riconducibili alla funzione parlamentare espletata.
Il Tribunale evidenzia che gli interventi antecedenti le dichiarazioni oggetto di processo, addotti dalla Giunta a sostegno dell’insindacabilità delle affermazioni riportate nel capo di imputazione, non presentano la «sostanziale corrispondenza» necessaria a far ritenere sussistente il nesso funzionale, e che, pertanto, le accuse rivolte dall’on. Esposito alle tre persone offese appaiono «connesse soltanto latu sensu all’attività parlamentare».
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015), vale a dire che assumano carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest’ultima (sentenze n. 265 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011 e n. 420 del 2008).
Difatti, la dichiarazione oggetto del processo penale non solo si riferisce ad un episodio particolare, ossia alla presunta aggressione del 31 agosto 2012 in danno del cantiere, ma soprattutto aggiunge l’attribuzione alle persone offese dal reato, nominalmente individuate, di un fatto specifico, ossia di avere avvisato i «teppisti» dei «movimenti della polizia», così dando loro un «supporto» operativo del tutto peculiare, attraverso un’attività di delazione che sarebbe stata avviata dal vice sindaco G. V., e sfruttata da D. L. e G. R. per coordinare l’azione violenta.
Quindi, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni, né la deliberazione della Camera del 24 marzo 2021, né la difesa della Camera stessa indicano atti parlamentari dell’on. Esposito, anteriori o contestuali alle dichiarazioni oggetto dell’imputazione, che abbiano un contenuto corrispondente a quanto pubblicato su Facebook, vale a dire che denuncino la pretesa delazione appena indicata, e l’uso di coordinamento dell’azione violenta che ne sarebbe stato fatto.
A tal fine, non possono avere rilievo – secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale – gli atti parlamentari posteriori alla dichiarazione reputata insindacabile, perché, per definizione, quest’ultima non può essere divulgativa dei primi (ex plurimis, sentenza n. 55 del 2014).
Ciò vale anzitutto per gli interventi in aula dell’8, 14 e 28 maggio 2013 e del 3, 11 e 23 luglio 2013, menzionati nell’atto di costituzione della Camera. Analoga conclusione va poi tratta quanto all’intervento in aula del 4 ottobre 2012, che non solo non accenna al fatto specifico oggetto dell’imputazione penale, riferendosi genericamente alle azioni violente contro il cantiere TAV dell’estate 2012, ma si situa comunque ad una significativa distanza temporale dalla dichiarazione su Facebook del 1° settembre precedente (ex plurimis, sentenza n. 258 del 2006, che esclude il nesso funzionale quando l’atto parlamentare è successivo di oltre dieci giorni dalla dichiarazione resa extra moenia; inoltre, sentenza n. 435 del 2002, con riferimento ad una cesura di otto giorni).
Si può perciò escludere la «sostanziale contestualità» tra atto parlamentare e dichiarazione incriminata (sentenza n. 97 del 2008), e che il primo fosse «già preannunciato» o comunque «prevedibile sulla base della specifica situazione» il 1° settembre 2012, quando tale dichiarazione è stata resa pubblica (sentenza n. 335 del 2006).
In definiva, non risulta alcuna opinione, resa nell’esercizio della funzione parlamentare, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato dall’on. Esposito su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile.
Ne consegue che la deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021, affermando erroneamente la insindacabilità di tale dichiarazione, ha menomato le attribuzioni del Tribunale di Torino, perché difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l’attività compiuta in sede parlamentare dall’on. Esposito.
Tale deliberazione va perciò annullata, in quanto non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato citato nei confronti dei querelanti costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.