Le disposizioni della Banca d’Italia in materia di crowdfunding
1. Con provvedimento del 6 maggio 2024, la Banca d’Italia, sentita la Consob, ha adottato le “Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese” (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 115, del 18 maggio 2024).
In tal modo, può dirsi completato il processo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, che ha introdotto un regime normativo unico a livello europeo per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
2. Il nuovo regime sovranazionale, introdotto con il cennato regolamento, detta regole uniformi per l’avvio e per l’esercizio dell’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding, garantendo agli operatori la possibilità̀ di usufruire del passaporto europeo per la libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’Unione.
In attuazione del regolamento europeo in questione, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, ha introdotto una serie di modifiche al TUF, e in particolare, all’art. 4-sexies, la Consob e la Banca d’Italia quali autorità̀ nazionali competenti ai sensi del regolamento medesimo, conferendo loro il potere di adottare, con proprio regolamento e nell’ambito delle rispettive competenze e finalità, disposizioni attuative del citato art. 4-sexies.
3. La Consob ha adottato, per i profili di competenza, il proprio regolamento nel giugno 2023 (oggetto di commento in questa rubrica, n. 2/2023).
Con le Disposizioni di Banca d’Italia in commento, quindi, completa quindi il quadro normativo nazionale di attuazione della normativa europea.
Le suddette Disposizioni disciplinano alcuni obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti delle Autorità competenti, necessari per l’esercizio dell’attività di vigilanza.
Si tratta, appunto, di profili che attengono esclusivamente alle modalità di esecuzione della vigente normativa europea e nazionale vigente, e non introducono in materia alcuna significativa novità di ordine sostanziale, né creano nuovi diritti o obblighi a carico degli operatori. Sicché, il provvedimento in oggetto si presta ad essere qualificato come un regolamento di mera esecuzione.
In particolare, le Disposizioni in questione:
i) identificano la Banca d’Italia e la Consob quali Autorità deputate a ricevere congiuntamente da tutti i fornitori di servizi di crowdfunding le informazioni relative alle date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione;
ii) richiedono ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding di comunicare alla Banca d’Italia una serie di informazioni relative agli accordi di esternalizzazione, alla valutazione degli esponenti aziendali e all’acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore stesso, o che comportano la possibilità di esercitare il controllo del fornitore;
iii) individuano il 25 gennaio di ogni anno il quale termine per l’invio alla Banca d’Italia, da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding dalla stessa autorizzati (banche, IP, IMEL e intermediari ex art. 106 del TUB), delle segnalazioni periodiche sui progetti finanziati.