Fonti dell'Unione europea

La Corte di giustizia chiede di modificare il proprio Statuto per trasferire al Tribunale competenza pregiudiziale in alcune materie specifiche (1/2023)

L’art. 281, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di modificare lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea senza dover ricorrere alla procedura di revisione dei Trattati, benché lo stesso sia contenuto nel Protocollo n. 3 e abbia, pertanto, rango di diritto primario. La disposizione citata consente, in particolare, al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare tali modifiche deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

Lo scorso dicembre, la Corte di giustizia ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 281, paragrafo 2, TFUE volta a introdurre due modifiche, entrambe animate dall’esigenza di ridurre il carico di lavoro della Corte stessa, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e dell’efficace adempimento della funzione affidata a tale istituzione (ovvero, “[assicurare] il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati”: cfr. Articolo 19, par. 1, TUE).

 

La prima e più significativa modifica consiste nella proposta di trasferire al Tribunale la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente in una o più delle seguenti “materie specifiche”: il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri, il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

Le premesse di un tale trasferimento erano state poste già con il Trattato di Nizza, attraverso la previsione - ora contenuta nell’art. 256, paragrafo 3, TFUE - secondo cui “il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in materie specifiche determinate dallo Statuto”. Ad oggi, tuttavia, lo Statuto non individua ancora tali materie.

La domanda in esame della Corte fa seguito al progressivo aumento, negli ultimi anni, sia del numero delle cause pregiudiziali pendenti sia della durata media della loro trattazione, spesso dovuta alla complessità di tali cause. Le materie poc’anzi ricordate, nelle quali si intende trasferire la competenza al Tribunale, sono state individuate in quanto, da un lato, esse sono “chiaramente circoscritte e distinguibili dalle altre materie” e, dall’altro, in relazione ad esse la Corte “ha sviluppato una giurisprudenza consistente, [che può] guidare il Tribunale nell’esercizio della sua competenza pregiudiziale”. Inoltre, alla luce delle statistiche giudiziarie degli ultimi anni, il trasferimento al Tribunale della competenza pregiudiziale su tali cause è idoneo a sollevare la Corte da un numero di domande pregiudiziali sufficientemente significativo.

La proposta prevede che tutti i quesiti pregiudiziali saranno comunque presentati dinanzi alla Corte di giustizia, cui spetterà il compito di stabilire - secondo modalità che dovranno essere precisate nel suo Regolamento di procedura - se la causa verte esclusivamente su una o più delle materie specifiche ricordate. In caso contrario, ossia nell’ipotesi in cui la domanda verta (solo o) anche su altre materie, la competenza resterà in capo alla Corte di giustizia. Per la trattazione delle cause pregiudiziali ad esso devolute, il Tribunale potrà riunirsi in una sezione di dimensione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione (composta, in base all’art. 15 del Regolamento di procedura, da 15 giudici). Inoltre, per assicurare le medesime garanzie offerte dalla Corte di giustizia, rispetto alle domande pregiudiziali ad esso attribuite il Tribunale dovrà designare un avvocato generale (al momento, l’art. 49 dello Statuto prevede che “i membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale”).

Infine, la seconda modifica delineata nella proposta consiste nell’estendere la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni proposte avverso le pronunce del Tribunale anche alle impugnazioni aventi ad oggetto sentenze o ordinanze relative alle decisioni di commissioni di ricorso indipendenti di taluni organi e organismi dell’Unione che non erano stati ricompresi nell’ambito di tale procedura sebbene già esistenti al momento della sua entrata in vigore (il 1° maggio 2019). L’estensione è parimenti prevista rispetto al contenzioso relativo all’esecuzione di contratti di diritto pubblico o di diritto privato stipulati dall'Unione o per conto di questa contenenti una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 272 TFUE.

Osservatorio sulle fonti

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