Statuto comunale e rappresentanza in giudizio del Comune (3/2023)

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CASS. CIV., sez. I, 18 agosto 2023, n. 24817

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 6.
Qualora, tuttavia, lo Statuto preveda l'autorizzazione della Giunta per l'esperimento di azioni giudiziarie, la presenza della stessa costituisce un atto necessario.


La dottrina più autorevole ritiene che, in tutti i casi in cui sia prevista l'autorizzazione di un determinato organo o soggetto per la promozione di un giudizio o per la costituzione nel processo, tale autorizzazione costituisce la rimozione di un ostacolo all'esercizio del potere che già sussiste in capo a colui che è munito di legittimazione processuale.
In proposito, la Corte di cassazione ha reiteratamente precisato che tale autorizzazione attiene alla legitimatio ad processum, quale condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione dell'ente, sicché la medesima può intervenire, ed essere prodotta, nel corso del giudizio, sempre che la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18571 del 21/09/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14459 del 25/06/2014).
In tale ottica, ha ritenuto che l'autorizzazione emessa dall'organo competente, della quale l'organo che rappresenta l'ente pubblico deve essere munito, può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione, con efficacia convalidante dell'attività processuale in precedenza svolta, sempre che il giudice di merito non abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale, ossia l'irregolarità della costituzione del rappresentante dell'ente pubblico, traendone come conseguenza l'invalidità' degli atti compiuti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 475 del 12/01/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13881 del 09/11/2001).
Anche nel caso di specie, dunque, l'autorizzazione della Giunta, che ha ratificato l'operato del Sindaco, ha attribuito efficacia a tutti gli atti in precedenza compiuti, rendendo efficace l'opposizione originariamente proposta in assenza di autorizzazione della Giunta.