Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2928Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2928
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le norme regolamentari devono essere immediatamente e autonomamente impugnate entro i termini prescritti, quando sono in grado di provocare direttamente e immediatamente una lesione concreta e attuale agli interessi giuridici di un soggetto; laddove si tratti di disposizioni astratte e generali, suscettibili di applicazioni multiple e che causano un danno solo al momento dell'emanazione del provvedimento applicativo, la norma regolamentare non richiede un ricorso immediato, che sarebbe comunque inammissibile per mancanza di una lesione attuale e concreta: tali norme devono essere impugnate insieme al provvedimento applicativo di cui sono il presupposto, poiché è solo quest'ultimo che causa effettivamente il danno agli interessi dei soggetti coinvolti (Cons. St., Sez. IV, 1° luglio 2024, n. 5779).
Soltanto nel caso in cui le norme regolamentari si rivolgano direttamente ai privati, sussiste non solo la facoltà, ma anche l'onere, di impugnativa immediata; nel caso in cui invece le norme non regolamentano la posizione del cittadino, bensì la condotta dell'amministrazione, non vi è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino; pertanto, la facoltà di impugnazione sussisterà solo in caso di adozione di un atto applicativo (cfr. Cons. St., parere n. 5007/2010).
