CONS. STATO, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1627
Non sussiste alcun obbligo di comunicare l'avvio del procedimento per la adozione del regolamento comunale “scavi” stante la chiara disposizione di esonero dagli obblighi partecipativi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per gli atti generali e regolamentari quali quelli di specie.
La sentenza precisa, altresì, che la disciplina convenzionale del 2012 tra Comune di Roma ed ITALGAS (quella ossia che "accedeva" alla relativa concessione di pubblico servizio per distribuzione del gas metano) non può certo prevalere, quale norma speciale, sul sopravvenuto regolamento comunale del 2016 il quale è stato nella sostanza adottato ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., in materia riservata al Comune stesso. La citata disposizione costituzionale prevede infatti al terzo periodo che: "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".
Dal canto suo, l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici ... dell'assetto ed utilizzazione del territorio". Ne deriva da quanto detto che, con la impugnata delibera commissariale, il Comune di Roma ha legittimamente adottato una normativa regolamentare in una materia (normativa locale degli scavi e ripristini delle sedi stradali, pacificamente ascrivibile alla "utilizzazione del territorio") che istituzionalmente rientra nel novero delle sue attribuzioni e che dunque, secondo la citata disposizione costituzionale, ben poteva essere disciplinata con fonte di livello regolamentare comunale. Ne deriva ancora che la norma regolamentare successiva (delibera commissariale n. 21 del 31 marzo 2016) è destinata a prevalere su quella pattizia precedente (convenzione 2012 tra Comune di Roma e Italgas), e ciò sia per il criterio cronologico, sia in ossequio al sistema gerarchico delle fonti del diritto.
