T.A.R. Campania Napoli, 16 giugno 2025 n. 4508
La sentenza afferma l’illegittimità ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunali mediante la fonte del regolamento comunale.
L’elaborazione giurisprudenziale ne ha condivisibilmente desunto l’illegittimità di ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti nel territorio comunale. “L’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 preclude ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche nel loro territorio, consentendo solo regolamenti che assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti con riferimento a siti sensibili individuati specificamente.
Un regolamento comunale che imponga divieti generalizzati di installazione … risulta illegittimo” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 10/03/2025, n. 1994). Ed invero, “La qualificazione degli impianti di telefonia mobile in termini di opere di urbanizzazione primaria rende illegittima l'imposizione di aprioristici divieti assoluti e generalizzati alla loro installazione, prescindendo da una valutazione in concreto dell'esigenza di assicurare una copertura di segnale all'intero territorio pena la configurazione di una illegittima limitazione alla localizzazione di dette strutture” (Cons. di St., Sez. VI, 20/11/2024, n. 9328)
