CONS. STATO, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231
La materia della tutela dell'ambiente e quella dei materiali esplosivi sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, per il richiamato principio del parallelismo, la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle Regioni, ma - in ogni caso - non spetta ai Comuni, i quali, secondo l'art. 117, comma 6, Cost., "hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" e, sul punto, va precisato che nessuna delle disposizioni invocate dal Comune reca siffatta attribuzione di poteri o funzioni ai Comuni. (…)
Poiché, allora, alla Direttiva 2013/29/UE è stata data attuazione con un provvedimento normativo dello Stato avente forza di legge primaria, nel caso di specie l'intervento del Comune - il quale, lo si ribadisce, nel sistema delineato dalla Costituzione è un ente del tutto privo di potestà legislativa primaria - risulta illegittimo non solo per l'assenza di una competenza regolamentare nella materia de qua per le ragioni già illustrate, bensì anche perché, in tal modo, sono state introdotte disposizioni che risultano in contrasto con le previsioni legislative di attuazione della Direttiva, in quanto volte a limitare l'utilizzo degli articoli pirotecnici mediante una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista dallo Stato. (…) Infine, gli obiettivi ambientali da raggiungere sono insuscettibili di fondare un generalizzato potere regolamentare del Comune, dal momento che, diversamente opinando, si legittimerebbe l'esercizio di poteri impliciti, finendo per giustificare, in nome del raggiungimento degli anzidetti obiettivi, l'adozione di regolamenti comunali che consentirebbero di comprimere un'indefinita pluralità di libertà e di diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla leggi dello Stato ed è evidente come siffatta conclusione si porrebbe in netto contrasto con il quadro ordinamentale, determinando un'inammissibile frammentazione della disciplina degli anzidetti diritti a seconda delle disposizioni regolamentari di volta in volta adottate dai singoli Comuni.
