T.A.R. SICILIA, sez. II - Catania, 20 dicembre 2024, n. 4193
[…]
Ciò premesso, va precisato che, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, II, n. 4183 in data 1 luglio 2020; T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 febbraio 2020, n. 494; T.A.R. Lazio, sede di Roma, II-bis, 9 settembre 2020, n. 9409): a) le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non presentano natura contingibile e urgente, a differenza di quelle adottate ex artt. 50 o 54 del decreto legislativo n. 267/2000, che si riferiscono ad un potere dal contenuto atipico e residuale, che può essere esercitato - sempre che vi sia l'urgenza di intervenire con immediatezza in relazione a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva - solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale; b) ne consegue che l'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere d'intervento attribuito all'autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude in linea di principio la possibilità di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili e urgenti, salvo che occorra fronteggiare, appunto, una situazione di natura straordinaria che non consenta il ricorso ai mezzi ordinari (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, IV, 25 marzo 2022, n. 2193; Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2847).
In particolare, l'esercizio del potere contingibile e urgente in tali circostanze non è precluso dall'esistenza di rimedi tipici, risultando possibile che nel caso concreto tali rimedi si rilevino inadeguati (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, n. 3889 in data 18 aprile 2023; Consiglio di Stato, IV, 2 marzo 2023, n. 2208, e 26 giugno 2021, n. 4802).
Tuttavia, le ordinanze di necessità e urgenza, in quanto espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni straordinarie, in relazione alle quali risultino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo (o anche solo potenziale), la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, V, 10 novembre 2022; Consiglio di Stato, V, 23 settembre 2024, n. 7715).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, oltre a menzionare i citati artt. 191 e 192 del decreto legislativo n. 152/2006, fa anche riferimento ai poteri di natura straordinaria di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, menzionando genericamente il danno ambientale, il rischio di carattere igienico-sanitario e la circostanza che la cospicua presenza di rifiuti costituisce fonte di alto rischio di incendi nella stagione estiva.
Tuttavia, l'atto non precisa per quali specifiche ragioni non fosse possibile fronteggiare con lo strumento ordinario - costituito dall'art. 192, terzo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, al quale, anzi, il provvedimento fa contraddittoriamente riferimento - il danno ambientale, il rischio di carattere igienico-sanitario e la circostanza che la cospicua presenza di rifiuti costituisca fonte di alto rischio di incendi nella stagione estiva.
In buona sostanza, non vi è alcuna motivazione in ordine alla mancata instaurazione del contraddittorio, prevista, appunto, dallo strumento ordinario (cioè dall'art. 192, terzo comma, del decreto legislativo n. 152/2006).
