Fonti degli Enti locali

Presupposti ordinanza contingibile e urgente (2/2025)

Non è necessaria l’individuazione del reale soggetto responsabile di un determinato evento dannoso

T.A.R. CAMPANIA, sez. V - Napoli, 09 dicembre 2024, n. 6903

[…]

Si evidenzia, infine, che la legittimazione passiva rispetto alle ordinanze extra ordinem è in capo al soggetto che è in diretto rapporto con il bene, in quanto proprietario e gestore, salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603, secondo cui "ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal soggetto interessato. L'ordinanza de qua, infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica. Pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, e cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata" (in tal senso C. di S., Sez. V, 7 settembre 2007 n. 4718).

 

Pertanto secondo la giurisprudenza in materia, seguita anche dalla Sezione (ex multis, TAR Campania - Napoli, sez. V, n. 5849/2018; id., n. 1367/2015), "ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (C. di S., Sez. V, 15 febbraio 2010. n. 820; id. Sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525: nello stesso senso v. altresì, C. di S., Sez. Il, 31 gennaio 2011, n. 387)".

Pertanto, secondo la giurisprudenza, l'ordinanza contingibile e urgente prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del fattore di pericolo e si rivolge al proprietario del bene su cui occorre intervenire, o al soggetto che ne ha la relativa gestione, in quanto soggetti che si trovano in rapporto con la fonte di pericolo tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di rischio. Questi ultimi quindi, pur dovendo in questa fase accollarsi gli oneri dell'intervento, potranno rivalersi nella deputata sede nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili (ivi compreso eventualmente l''Ente pubblico), previo accertamento delle relative responsabilità, senza che l'esecuzione della messa in sicurezza imposta dall'atto possa intendersi quale acquiescenza, tale da precludere le pretese di rivalsa.

 

Legittima anche se non garantisca il diritto di partecipazione al procedimento

CONS. STATO, sez. V, 06 dicembre 2024, n. 9807

[…]

Sono infondate e da disattendere le censure con le quali parte appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver accertato la risalenza della situazione alla quale l'amministrazione ha inteso ovviare con l'ordinanza impugnata, circostanza dimostrata dal richiamo ad analoga ordinanza sindacale n. 1506 del 23 settembre 2013, con insussistenza dei presupposti della contingibilità ed urgenza, nonché l'ascrivibilità della detta situazione al Comune che non avrebbe realizzato le opere di regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalla soprastante via Santa Maria della Consolazione così causando gli smottamenti di fango e detriti sulla sottostante via Salvatore De Renzi.

In relazione ai requisiti per l'adozione di ordinanze ex art. 54 TUEL la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che "i presupposti per l'adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847). Inoltre con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3077/2012)" (Cons. Stato, n. 270 del 2024, cit.; Id., n. 5361 e 5362 del 2024, cit.)" (Cons. Stato, V, n. 7919 del 2024).

Alla luce dei predetti principi, il Collegio rileva che nel caso di specie, come già evidenziato nell'esposizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, lo smottamento di terriccio e pietrame in corrispondenza del muro di contenimento adiacente la proprietà dell'appellante che insiste sulla via Salvatore De Renzi si è verificato il 2 ottobre 2016 e l'ordinanza impugnata è stata adottata il 3 ottobre 2016, a dimostrazione dell'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

Merita, inoltre, di essere evidenziato, sempre alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, come in generale la risalenza nel tempo della situazione di pericolosità, così come la mancata effettuazione di intervenuti in precedenza, non siano idonee a far venire meno i presupposti per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 54 TUEL, essendo sufficiente la permanenza del pericolo al momento dell'emanazione dell'atto.

Ciò detto, il Collegio rileva che dal contenuto dell'ordinanza n. 1506 del 2013, citata nel provvedimento impugnato, emerge chiaramente che la stessa era rivolta indistintamente a tutti i proprietari dei suoli insistenti sulla strada pubblica e che ingiungeva l'esecuzione di diverse attività a carattere preventivo al fine di prevenire fenomeni franosi su strade pubbliche e private, quali il monitoraggio della stabilità delle scarpate, l'esecuzione cadenzata di opere di manutenzione, la regimentazione e il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, la manutenzione degli argini dei corsi d'acqua, dei canali, delle sponde dei fossi e delle ripe, senza che dalla stessa si potesse inferire l'esistenza già all'epoca di smottamenti in atto di terriccio e pietrame. Ne discende che anche sotto tale profilo la censura risulta infondata senza che sia necessario disporre alcuna verificazione, nonostante l'appellante ne abbia reiterato la richiesta in tale sede, attese le risultanze istruttorie emergenti anche da atti fidefacenti.

 

L’apposizione di un termine finale di efficacia non costituisce un principio indefettibile

T.A.R. TRENTINO-ALTO ADIGE, sez. I - Trento, 20 novembre 2024, n. 170

[…]

Preliminarmente deve essere dichiarata irricevibile per tardività l'impugnazione, con il ricorso notificato il 3 maggio 2024, dell'ordinanza contingibile ed urgente prot. n. 3658 del 24 giugno 2020, perché è evidentemente decorso il termine per la sua tempestiva contestazione e la stessa ha ormai definitivamente consolidato i propri effetti.

Per completezza va soggiunto che la censura con la quale la ricorrente lamenta che la mancata previsione di un termine finale di efficacia della predetta ordinanza la renderebbe illegittima perché produce l'effetto di rendere permanente la chiusura della strada, non può essere condivisa.

Infatti, come è stato osservato in giurisprudenza, l'apposizione di un termine finale di efficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti non costituisce un principio indefettibile quando, come nel caso di specie, la situazione di pericolo non sia generata da una causa destinata ad esaurirsi nel tempo ad una prevedibile scadenza. In casi come questi pertanto la cessazione degli effetti del provvedimento può essere legittimamente ancorata ad un mutamento sostanziale della situazione di fatto che faccia venir meno, da un punto di vista oggettivo, le esigenze di cautela che hanno giustificato l'adozione del provvedimento (ex plurimis cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 5588; T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 dicembre 2022, n. 1414; Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922).

L'impugnazione dell'ordinanza prot. n. 3658 del 24 giugno 2020 è pertanto irricevibile per tardività.

Osservatorio sulle fonti

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