Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia"), nella parte in cui impediscono a persone non coniugate residenti in Italia di accedere alla procedura per l'adozione internazionale. Secondo il giudice rimettente, tale divieto viola gli articoli 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora innanzi “CEDU”), in quanto comprime il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione, senza garantire un'effettiva tutela dell’interesse del minore.
La ricorrente, R.B., persona non coniugata, aveva chiesto l’idoneità per l’adozione internazionale di un minore. Dopo un’indagine psico-socio-familiare, era risultata idonea, ma non poteva procedere nella domanda a causa dell’esclusione normativa prevista dagli artt. 29-bis e 30 della legge 184/1983. Nella sua ordinanza il giudice rimettente faceva leva su una pluralità di argomentazioni: innanzitutto, il rilievo dell’interesse del minore a crescere in un ambiente familiare stabile e affettuoso, non necessariamente fondato sul matrimonio, e il riconoscimento nella pluralità dei modelli familiari, delle famiglie monoparentali.
L’ordinanza ha anche rilevato che sia la Convenzione dell’Aja, che la CEDU, non escludono l’adozione da parte di singoli individui, purché il contesto familiare garantisca stabilità e che, pertanto, l’esclusione normativa non sia giustificata dal perseguimento di uno scopo legittimo e risulti dunque sproporzionata e non necessaria in una società democratica.
Di contro, l’avvocatura dello Stato ha eccepito che non sussisterebbe alcun obbligo per lo Stato, fondato né sulla CEDU, né sulla giurisprudenza europea, di estendere il diritto all’adozione ai singoli mentre l'interesse del minore sarebbe garantito nel modo migliore da una famiglia composta da due genitori, uniti in matrimonio.
La Corte Costituzionale ha considerato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, dichiarando l’illegittimità delle norme censurate per violazione degli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui impediscono alla persona non coniugata di essere ammessa alla procedura per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale.
L’argomentazione seguita dalla Corte costituzionale è interessante nella prospettiva della ricostruzione dell’approccio costituzionale al rapporto tra fonti interne e fonti internazionali e al cosiddetto “dialogo” con la Corte europea dei diritti dell’uomo nell’interpretazione delle norme che tutelano i diritti fondamentali.
Prendendo come punto di riferimento l’art. 8 CEDU la Corte ha, innanzitutto, precisato che “la mancanza di un intervento della Corte di Strasburgo, che censuri l’esclusione delle persone singole dalla possibilità di essere dichiarate idonee all’adozione internazionale, non impedisce a questa Corte di valutare la violazione dell’art. 8 CEDU nel coordinamento con l’art. 2 Cost.”[1]. Ha, inoltre, aggiunto che “nell’osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU e nel raccordo con i principi costituzionali interni, spetta a questa Corte intervenire per garantire tutela ai diritti previsti dalla Convenzione”. Si tratta di un principio che la Corte Costituzionale ha tratto in via interpretativa dallo stesso art. 117, primo comma, Cost. che stabilisce l’obbligo per il legislatore di rispettare le norme della CEDU e che non vincola il giudice interno a seguire necessariamente un particolare pronunciamento. Sulla base di questo principio la Corte Costituzionale ha in sostanza delineato per se’ un ruolo interpretativo diretto delle norme della CEDU, che può esercitare anche in mancanza di sentenze della Corte europea nella materia oggetto del giudizio.
Così argomentando la Corte Costituzionale ha di fatto assunto il ruolo di interprete della CEDU, vestendo i panni di un giudice non solo della Costituzione italiana, ma anche del sistema europeo dei diritti fondamentali. Si tratta di un approccio diverso da quello più comunemente seguito dalla Consulta che ha sempre predicato la separazione dei sistemi giuridici – Costituzione e CEDU – e dei relativi sistemi di controllo – sindacato di costituzionalità operato dalla Corte Costituzionale e giudizio relativo alla CEDU da parte della Corte europea. L’approccio seguito dalla Corte Costituzionale appare in questa sentenza improntato maggiormente ad una logica di integrazione tra le fonti e tra i rispettivi meccanismi di interpretazione e protezione. Evocando il principio di sussidiarietà sancito dal Preambolo della Convenzione europea e dunque richiamando il dovere di ogni Stato di rispettare i diritti e le libertà tutelate dalla Convenzione europea primariamente nell’ambito del proprio ordinamento interno, la Corte Costituzionale ha dichiarato che ad essa stessa spetta un’attenta opera interpretativa dell’art. 8 della CEDU “nell’osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU e nel raccordo con i principi costituzionali interni”[2]. Richiamando dunque la giurisprudenza della Corte europea relativa all’art. 8 CEDU, la Corte Costituzionale ha posto come punto di partenza della propria argomentazione la libertà di ogni individuo all’autodeterminazione quale componente essenziale del diritto al rispetto della propria vita privata e quale riconoscimento dell’interesse alla costruzione di relazioni significative, compresa la genitorialità. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite interferenze da parte del legislatore. Sebbene non si possa parlare di un “diritto alla genitorialità”, che nel sistema CEDU non è stato riconosciuto in quanto tale, è tuttavia necessario che qualsiasi misura statale di interferenza nel godimento del diritto all’autodeterminazione nella sfera delle relazioni familiari ed affettive sia prevista dalla legge e giustificata dalla prevalenza di altri interessi parimenti meritevoli di tutela, quale l’interesse alla protezione del minore, e dal perseguimento di obiettivi urgenti per una società democratica. La Corte Costituzionale procede dunque ad una valutazione sulla base dell’art. 8, comma 2, CEDU e seguendo le linee interpretative della Corte europea ritiene che la valutazione debba essere effettuata tenendo conto delle condizioni sociali presenti e del carattere di strumento vivente della CEDU.
Alla luce di tale metodologia, la Corte Costituzionale ha considerato la norma censurata quale interferenza illegittima nell’esercizio del diritto individuale alla tutela di quella particolare aspirazione alla genitorialità che si traduce nella dichiarazione della disponibilità ad adottare un minore straniero, diritto che si coniuga con una evidente finalità di solidarietà sociale di protezione di minori stranieri che versano in condizioni di abbandono. Come ha sottolineato la Corte Costituzionale, inoltre, il divieto censurato va anche calato in un contesto sociale che è caratterizzato oggi da un drastico calo delle domande di disponibilità all’adozione internazionale negli ultimi venti anni. Inoltre, esso non può più dirsi correlato all’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis perché, in seguito alla riforma della filiazione introdotta nel 2012-2013,[3] lo status del figlio nato da genitori uniti in matrimonio è del tutto parificato a qualsiasi altro status filiationis. Non vi è quindi alcun vantaggio giuridico derivante per il minore dall’essere inserito in una famiglia composta da una coppia di coniugi uniti in matrimonio.
Lo stesso legislatore ha inoltre riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore e la verifica della stabilità e armoniosità del contesto familiare è questione che non dovrebbe dipendere da un modello astratto ma dalla verifica delle condizioni di fatto concrete del caso, tenendo conto anche della complessiva rete delle relazioni familiari della persona richiedente. Pertanto, la Corte Costituzionale ha giudicato che, alla luce del complesso degli interessi coinvolti e della stessa finalità dell’istituto dell’adozione internazionale, il divieto censurato comprimesse in misura sproporzionata il diritto individuale al rispetto della vita privata e dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.
Benché la sentenza produca effetti solo nei riguardi delle persone non coniugate che intendano adottare minori stranieri in via internazionale e non riguarda gli individui parti di un’unione civile, né concerne l’adozione nazionale, essa indubbiamente apre le porte ad un auspicabile intervento legislativo che armonizzi l’intera disciplina dell’adozione.
[1] Punto 7.1 del considerato in diritto.
[2] Ibidem.
[3] Legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»).
