L’ordinanza n. 20381 della Corte di Cassazione, depositata il 21 luglio 2025, rappresenta un punto di svolta per il contenzioso climatico in Italia. Le Sezioni Unite, infatti, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per l’accertamento della responsabilità extracontrattuale di una società operante nel settore dei combustibili fossili e del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi internazionali in materia di cambiamento climatico.
Nel 2023, nell’ambito del procedimento noto come Giusta Causa[1], le associazioni ambientaliste Greenpeace e Recommon, insieme a dodici cittadini residenti in aree particolarmente esposte agli effetti del cambiamento climatico, avevano citato in giudizio ENI S.p.a. e, in qualità di azionisti di controllo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti[2]. I ricorrenti chiedevano di accertare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell’art. 2043 c.c.[3] per violazione degli obblighi connessi al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente stabiliti, derivanti dall’Accordo di Parigi[4], volti a contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5C°[5]. Secondo gli attori, ENI, consapevole degli effetti prodotti dalle proprie attività e nonostante il riconoscimento nel proprio codice etico degli impegni assunti con l’Accordo di Parigi, avrebbe infatti adottato una strategia industriale non conforme alle indicazioni della comunità scientifica. In particolare, il piano di decarbonizzazione al 2050 prevedeva un abbandono solo parziale dei combustibili fossili e una riduzione delle emissioni ritenuta insufficiente per il raggiungimento degli obiettivi internazionali, accompagnata, peraltro, da un aumento nella produzione di idrocarburi.
Pertanto, tale condotta[6] avrebbe cagionato una lesione dei diritti tutelati dagli artt. 9, 32, e 41 della Costituzione[7], nonché degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, relativi, in entrambi i casi, al diritto alla vita e al diritto al rispetto della vita privata e familiare. L’accertamento della responsabilità extracontrattuale avrebbe dovuto comportare la condanna di ENI alla riduzione del 45% delle emissioni climalteranti entro il 2030, rispetto ai livelli del 2020, e la condanna del Ministero e della Cassa Depositi e Prestiti all’adozione di una policy per la definizione e il monitoraggio degli obiettivi climatici della società[8].
ENI, d’altro canto, sollevava diverse eccezioni preliminari[9]: a) la non giustiziabilità della pretesa, ritenuta incompatibile con il diritto della società, costituzionalmente garantito[10], di determinare liberamente la propria politica aziendale; b) il difetto di assoluto di giurisdizione, poiché la domanda avrebbe comportato, in violazione del principio di separazione dei poteri, un’ingerenza nella sfera riservata al Parlamento, vertendo su questioni di natura politico-legislativa; c) il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, perché gli attori avevano allegato, a sostegno della domanda, condotte poste in essere da società del gruppo ENI operanti in altri Stati, considerate autonome e indipendenti rispetto alla capogruppo convenuta; e, infine, d) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale e la competenza ad avviare il procedimento amministrativo volto ad accertarne la sussistenza sarebbero spettate esclusivamente al Ministro dell’Ambiente[11].
Alla luce delle eccezioni sollevate dai convenuti e considerando che, nel corso del procedimento principale, il Tribunale di Roma, adito dagli attori, aveva dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in una controversia dai profili simili (A Sud et al c. Italia[12]), riguardante la responsabilità extracontrattuale dello Stato per inadempienza climatica, i ricorrenti hanno presentato, il 10 giugno 2024, istanza di regolamento di giurisdizione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c[13].
Nell’ordinanza, le Sezioni Unite hanno innanzitutto chiarito la differenza tra il caso di specie e la controversia A Sud et al. c. Italia, al fine di motivare il discostamento rispetto alla posizione assunta dal Tribunale di Roma in materia di giurisdizione. Pur essendo entrambe le controversie ascrivibili al comune filone della c.d. climate change litigation, in A Sud et al., la domanda era stata proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo un modello, diffusosi anche in altri ordinamenti, di casi intentati contro lo Stato-legislatore o lo Stato-amministrazione[14]. In La Giusta Causa, invece, i convenuti sono una società privata, ENI S.p.A., e due soggetti che, pur qualificabili, sotto il profilo sostanziale, come amministrazioni pubbliche[15], sono stati citati in giudizio in qualità di azionisti di riferimento della società e, quindi, in quanto titolari di una posizione di controllo, intesa in senso privatistico, idonea a indirizzarne le scelte verso il rispetto degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti[16].
Pertanto, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di estendere al caso in esame il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma, fondato sul principio di separazione dei poteri, che aveva condotto all’affermazione del difetto assoluto di giurisdizione. In A Sud et al., infatti, per le Sezioni Unite, si chiedeva uno scrutinio del giudice su atti e provvedimenti espressivi della funzione di indirizzo politico, con possibile invasione della sfera riservata al potere legislativo. Diversamente, nel caso in esame, l’azione proposta si configura come «una comune azione risarcitoria»[17], nella quale il giudice di merito dovrà verificare solo se le fonti internazionali e costituzionali invocate siano effettivamente idonee a imporre un «dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi e da giustificarne la condanna al risarcimento»[18].
In relazione poi all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevato dai convenuti, la Corte di Cassazione ha precisato che gli attori non hanno inteso far valere la responsabilità delle società controllate da ENI e aventi sede in Stati esteri, bensì quella della società controllante, cui spetta l’elaborazione della strategia di contenimento delle emissioni climalteranti.
Trattandosi di un evento dannoso che si è verificato, almeno in parte, fuori dal territorio nazionale ma imputato a una società con sede in Italia, la Corte ha ritenuto applicabile il Regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, meglio noto come Regolamento Bruxelles I bis[19]. Quest’ultimo, per come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, riconosce all’attore danneggiato la facoltà di scelta tra due fori speciali, concorrenti e alternativi: il luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno e il luogo in cui il danno si è concretizzato[20].
Nel caso di specie, il primo corrisponde ai diversi luoghi, anche esteri, in cui si svolge l’attività di ENI produttiva di emissioni climalteranti. Il secondo invece coincide con il luogo in cui gli attori risiedono. È lì che si determina infatti «quella compromissione dell’aspettativa di vita, delle condizioni di salute e della qualità complessiva dell’esistenza, che costituisce l’effetto ultimo della sequenza causale innescata dal cambiamento climatico, ed in cui gli attori hanno individuato il danno individuale, concreto ed attuale da loro subìto»[21]. Da ciò la Corte ha desunto la giurisdizione del giudice italiano, anche in considerazione del fatto che l’elaborazione della strategia industriale e commerciale di ENI spetta agli organi di governo della società che ha sede legale ed operativa in Italia, circostanza ulteriore che consente di collocare la condotta ritenuta dannosa nel territorio nazionale.
L’ordinanza n. 20381/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione segna un passaggio significativo nella definizione del quadro giuridico del contenzioso climatico in Italia. È indubbio che avrà un impatto che trascende la sola possibilità di pervenire a una decisione di merito nella causa contro ENI, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Casse Depositi e Prestiti. Ponendo un precedente rilevante in materia di giurisdizione e di accesso alla giustizia per la tutela dei diritti connessi al cambiamento climatico, inciderà infatti su tutte le azioni climatiche che saranno promosse in Italia.
Questo studio è stato finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 CUP B53D23010390006. Rientra infatti nelle attività di ricerca condotte nell’ambito del Progetto di ricerca di rilevanza nazionale 2022: “FUEL-IT: Future Generations and International Law: Boosting an Italian Response”.
[1] L’atto di citazione è reperibile all’interno del database dedicato alla raccolta dei documenti inerenti al contenzioso climatico italiano, disponibile all’indirizzo: www.contenziosoclimaticoitaliano.it.
[2] Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti erano considerati corresponsabili, in quanto azionisti, per non aver vigilato sul rispetto da parte di ENI degli obblighi internazionali. Esercitando un’influenza dominante sulla società, avrebbero infatti potuto contenerne l’attività inquinante.
[3] In subordine, chiedevano l’accertamento della responsabilità ex artt. 2050 (responsabilità per esercizio di attività pericolose) e 2051 (danno cagionato da cosa in custodia) c.c.
[4] I ricorrenti sostenevano che l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 (entrato in vigore il 5 ottobre 2016) fosse vincolante anche nei confronti dei privati per effetto dell’ordine di esecuzione impartito con l. n. 104/2016.
[5] Accordo di Parigi, art. 2, par. 1, lett. a).
[6] I ricorrenti sostenevano che i danni imputabili ad ENI, capogruppo responsabile della strategia aziendale, fossero stati provocati sia direttamente sia per il tramite delle società da essa partecipate.
[7] Tali articoli tutelano rispettivamente: l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (art. 9), la salute (art. 32) e l’iniziativa economica privata (art. 41). Quest’ultimo, come modificato dalla l. cost. n. 1 del 2022, stabilisce che l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da arrecare danno all’ambiente o alla salute.
[8] Cfr. atto di citazione, p. 126 ss.
[9] Memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., depositata il 5 gennaio 2024, p. 21 ss.
[10] Art. 41 cost.
[11] Eccezioni simili sono state sollevate anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Cassa Depositi e Prestiti.
[12] Tribunale ordinario di Roma, II. Sez. Civ., A Sud Ecologia et al c. Presidenza del Consiglio dei ministri, causa iscritta al n. 39415, sent. del 26 febbraio 2024.
[13] Il regolamento di giurisdizione, avendo natura preventiva e carattere incidentale, permette di chiarire eventuali dubbi circa l’individuazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia, prima che il giudice di primo grado si pronunci nel merito.
[14] Si vedano: Corte Suprema, Lo Stato dei Paesi Bassi c. Fondazione Urgenda, causa n. 19/00135, sent. del 20 dicembre 2019; Corte costituzionale tedesca, Neubauer et al c. Germania, sentenza del 29 aprile 2021, 1 BvR 288/20; Tribunale amministrativo di Parigi, Association Oxfam France, Association Notre Affaire À Tous, Fondation pour la Nature et l’Homme, Association Greenpeace France, ricorsi n. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, sent. del 14 ottobre 2021.
[15] Risulta invero discussa la natura della Cassa Depositi e Prestiti, qualificata come amministrazione pubblica ad ordinamento autonomo (Cons. Stato, Comm. Spec., n. 8178, del 7 novembre 2012).
[16] Cass., Sez. Un., ordinanza n. 20381/2025, del 21 luglio 2025, par. 7.1, p. 17.
[17] Ibidem.
[18] Ivi, p. 18.
La Suprema Corte ha precisato che il difetto di giustiziabilità della pretesa azionata in mancanza nell’ordinamento di una norma astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio – ossia la seconda argomentazione su cui si era fondato il ragionamento del Tribunale di Roma in A Sud e al. c. Italia per decretare il difetto di giurisdizione – esula dall’ambito oggettivo del regolamento di giurisdizione. Tuttavia, appare significativo il fatto che, ciononostante, abbia richiamato la sentenza KlimaSeniorinnen c. Svizzera in cui la Corte EDU ha derivato dalla CEDU l’obbligo per gli Stati di adottare e applicare effettivamente un quadro normativo e misure in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico (Corte EDU, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera [GC], ricorso n. 53600/20, sent. del 9 aprile 2024, par. 545).
[19] Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012. Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 4, par. 1, e 7, par. 2.
[20] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Verein für Konsumenteninformation, causa C-343/19, 9 luglio 2020; Cass., Sez. Un., n. 40548, 17 dicembre 2021; n. 3125, 9 febbraio 2021; n. 28675, 15 dicembre 2020.
[21] Cass., Sez. Un., ordinanza n. 20381/2025, par. 8.1, p. 22.
