Regione Umbria – Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

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Legge regionale Umbria, 4 gennaio 2010, n. 2

Note: In attuazione dell’art. 63 «Presidente della Giunta regionale», dello Statuto

La legge si propone di attuare l’art. 63 dello Statuto regionale che dispone in merito alla elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio. Secondo l’articolo citato il Presidente della Giunta regionale viene eletto a suffragio universale diretto nella stessa scheda utilizzata per le elezioni del Consiglio regionale e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla Presidenza ad essa collegato. La legge regionale ripete, sostanzialmente, questo sistema di elezione che predilige la contestualità tra la elezione del Presidente e del Consiglio, confermando così la clausola del simul stabunt simul cadent fissata in via generale dal legislatore statale.

Tra gli aspetti tecnici sul sistema di elezione occorre menzionare il ruolo significativo attribuito all’Ufficio centrale regionale che riceve e ammette le candidature alla carica di Presidente (sono automaticamente candidati come Presidenti i capilista delle liste regionali). Il candidato, collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali, che abbia ottenuto la maggioranza dei voti è proclamato eletto Presidente. Lo stesso Presidente eletto prende parte al Consiglio regionale (la norma dell’art. 2 c. 9 ripete pedissequamente il contenuto dell’art. 42 St.), così come sono eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Riguardo l’elezione del Consiglio, dei trenta membri che lo compongono, ventiquattro sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali, insieme con il Presidente della Giunta regionale, nei modi previsti dalle disposizioni delle leggi n.108/1968 e n. 43/1995, secondo le puntuali modifiche previste nella legge in esame.

Degno di nota appare l’art. 3 co. 3 che introduce il principio secondo cui in ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. La norma è assistita da una sanzione pecuniaria.

Si rimanda alla lettura della legge per quanto riguarda gli aspetti più propriamente tecnici comportanti deroghe alla disciplina statale in tema di assegnazioni seggi, composizioni circoscrizioni e liste.

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