Fonti delle Regioni ordinarie

Better regulation e Regione Abruzzo: una prima ricognizione sulla L.R. 29 maggio 2025, n. 18 in materia di qualità della normazione (2/2025)

1. Con l.r. 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione), Regione Abruzzo riprende il percorso di allineamento ai principi di better regulation europei già cominciato con legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 e in attuazione dei principi statutari[1]. La legge regionale, di iniziativa consiliare, si colloca sulla scia dell’Accordo del 29 marzo 2007 tra Stato, Regioni e Autonomie locali sulla semplificazione e il miglioramento della qualità della regolamentazione, richiamato anche nella relazione illustrativa della proposta legge, il quale ha dato la spinta a diverse regioni per dotarsi di una legislazione organica in materia.

Dalla medesima relazione si coglie l’intenzione del legislatore regionale di procedere ad una «riscrittura» della l.r. n. 26/2010, che viene difatti abrogata in toto, per apportare «una serie di integrazioni e modifiche di carattere contenutistico, procedurale e organizzativo volte a renderne il disposto più efficace ed attuale, più aderente all’organizzazione e alle procedure in essere nonché più coerente con la normativa europea e nazionale sopravvenuta in materia»[2]. Ratio della legge è, dunque, razionalizzare e semplificare gli strumenti già in uso, introdurne di nuovi e finanche «prevedere alcune novità dal punto di vista organizzativo, in particolare all’interno del Consiglio e nei rapporti tra Giunta e Consiglio, anche attraverso la previsione di specifici protocolli d’intesa»[3].

2.  Entrando nel merito, il testo di legge si struttura in 26 articoli suddivisi in 4 Capi e, concentrando l’attenzione sugli elementi di novità rispetto al quadro delineato dalla l.r. n. 26/2010, essi risiedono nel ventaglio di strumenti per il miglioramento della qualità della normazione di cui al Capo II. A cominciare dall’art. 4 ove, unitamente alla preesistente analisi tecnico-normativa (ATN) di conformità al diritto interno ed europeo, viene aggiunta l’analisi tecnica economico-finanziaria (ATEF), volta a verificare – tramite le redazione di una scheda istruttoria – la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari delle proposte di legge regionali, attraverso la visura del sistema contabile della Regione (art. 4 co. 4). Tale attività viene affidata alle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all’assistenza tecnico-giuridica e legislativa e all’analisi di conformità con il diritto europeo (art. 4 co. 4).

3. Sempre nell’ambito degli strumenti di cui al Capo II, l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) di cui all’articolo 6 viene integrata rispetto all’originario impianto del 2010, prevedendo una misura di razionalizzazione e semplificazione, tale per cui questa prerogativa (di iniziativa della Giunta regionale) non possa essere esercitata su alcune tipologie di progetti di legge. L’area di esclusione viene definita dalla stessa legge e include: i progetti di revisione statutaria; di diretta attuazione dello Statuto; di autorizzazione alla ratifica di accordi e di intese; le norme di mero recepimento o di attuazione di disposizioni statali o europee; le leggi di stabilità, approvazione di bilanci, rendiconti e assestamenti; ed infine, da ultimo, i testi unici meramente compilativi (art. 6 co. 4).

Ancora, sempre con riguardo all’AIR, al comma successivo viene introdotta un’ulteriore misura di semplificazione per cui la Giunta, nella deliberazione di adozione del disegno di legge, può motivare il mancato svolgimento dell’analisi in ragione del ridotto impatto dell’intervento, misurabile in rapporto al numero esiguo dei destinatari; di ridotte risorse pubbliche impiegate, oppure, qualora si tratti di disposizioni modificative di scarsa entità o di mero principio.

4. A seguire, all’articolo 7, è disciplinato lo strumento del Test PMI – già integrato nella legge del 2010 tramite l’art. 29, comma 1, L.R. 20 agosto 2015, n. 22 – il quale prevede l’analisi d’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle micro, piccole e medie imprese. Viene demandato alla Giunta, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Commissione consiliare permanente competente per materia di definire d’intesa i criteri per la realizzazione del test, la tipologia delle proposte normative da sottoporre allo stesso; le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte, nonché i termini e le modalità per l’avvio di una prima fase di sperimentazione del test PMI e per l’utilizzo dello stesso. La Giunta, inoltre, individua al proprio interno la struttura responsabile del coordinamento delle attività necessarie per la concreta attuazione dello strumento, assicurando il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.

Si tratta di uno strumento che trae la sua origine da una Comunicazione della Commissione europea[4] recepita poi con normativa nazionale nella legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. Statuto delle imprese) che, all’art. 6, comma 1, ha previsto l’obbligo per Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici di valutare gli effetti della regolazione sulle imprese (MPMI) e a prevedere misure volte a limitarli[5]. La previsione è stata poi tradotta nel Test PMI che appare in diverse leggi regionali, tra queste la legge di Regione Lazio n. 17/2016 all’art. 3 commi 13 – 19 e l’art. 83 della l.r. n. 7/2014 di Regione Emilia-Romagna.

5. Per quel che concerne la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), già presente nella l.r. n. 26/2010, sono aggiunte alle clausole valutative le missioni valutative, che consistono in attività di analisi ex post, volte a ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e a valutare gli effetti di una politica in ambito regionale, promosse su impulso del Comitato per la legislazione e svolte dalla competente struttura del Consiglio (art. 9 co. 3).

A chiusura del Capo II, la l.r. n. 18/2025 prevede, all’art. 11, quale integrazione rispetto alla legislazione del 2010, il Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui è richiesto il controllo periodico (almeno una volta all’anno entro il 31 luglio) da parte dei Servizi competenti per materia della Giunta e del Consiglio, dandone – qualora questi siano presenti – comunicazione ai Direttori e Dirigenti di riferimento e predisponendo un progetto di legge da sottoporre alla Giunta e all’Ufficio di presidenza del Consiglio in cui sono contenute le informazioni necessarie al riconoscimento del debito, quale parte integrante della relazione accompagnatoria al medesimo progetto di legge.

6. Da ultimo, si segnala l’inserimento dell’art. 22, che incide sul piano organizzativo, specificando che i dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio competenti per l’assistenza tecnico-giuridica, legislativa, economico-finanziaria e di monitoraggio sono i referenti della Giunta e del Consiglio per l’attuazione della legge. Anche in questo caso, si rinvia ad apposite deliberazioni della Giunta, assunte d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, la disciplina degli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le suddette strutture.

7. Va infine segnalata, a margine del quadro normativo appena tratteggiato, l’adozione della DGR n. 359 del 26 giugno 2025, che approva le linee-guida per lo svolgimento dell’attività di leale collaborazione con il Governo nell’ambito dell’esame delle leggi regionali ex art. 127 Cost. in attuazione dell’atto di indirizzo sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale il 6 marzo 2025. Le linee guida nascono con lo scopo di individuare delle best-practices tra organo esecutivo e organo legislativo nella eventualità di contenziosi tra Stato e Regione e, riprendendo il Comunicato stampa del Consiglio regionale, esse «prevedono che, a prescindere dall’iniziativa legislativa, le controdeduzioni al Consiglio dei ministri siano redatte a “quattro mani”». Il raccordo con la l.r. n. 18/2025 si ritrova primariamente nella ricerca di una sinergia tra organo esecutivo e legislativo, specie se si considera che la stessa relazione illustrativa della legge n. 18 menziona espressamente la conclusione di specifici protocolli d’intesa. A latere, pare comunque opportuno menzionare il coinvolgimento del Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale nella redazione delle tesi difensive in relazione alle osservazioni mosse da parte del Governo (art. 2, co. 2 Linee guida).

 

 

[1] Il riferimento è agli articoli 26 e 40 dello Statuto della Regione Abruzzo. L’art. 26 affida al Consiglio regionale di predisporre gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti e prevede, a tal fine, la possibilità di prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire. L’art. 40  prevede al co. 1 che i testi normativi della Regione siano improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione e, al co. 5, che la Giunta e il Consiglio – tramite legge o regolamento – stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei Testi unici. Per un quadro sulle previsioni statutarie anche delle altre Regioni, si rinvia alla Rubriche della sezione Qualità della normazione di M. Carli, in questa Rivista, n. 1/2023, https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/qualita-normazione/4378-osf-1-2023-qual-norm?ut.

[2] Consiglio regionale dell’Abruzzo, Seduta del 20 maggio 2025, Relazione del proponente, disponibile al seguente link: http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/XII_Legislatura/verbali/2025/verb_023_02.pdf.

[3] Ibidem.

[4] Comunicazione COM (2011) 78 del 23.2.2011 Riesame dello “Small Business Act” per l’Europa.

[5] L’art. 6 co. 1 della l. 11 novembre 2011, n. 180 prevede a tal proposito (lett. c)) di applicare i criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell’introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

Osservatorio sulle fonti

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