Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2023)

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CONS. STATO, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2732
Il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell'esigenza di tutela della pubblica ed immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell'area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (impregiudicato, in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario: cfr. Cons. Stato, Sez. II 22 gennaio 2020, n. 536).


Nondimeno, ciò non toglie che nella misura extra ordinem vada sempre indicato con precisione il presupposto per il quale l'amministrazione, in base ai dati a disposizione e ai fatti diligentemente accertati, ritenga sussistente la legittimazione passiva nei confronti del destinatario.
Per contro, nel caso di specie gli accertamenti compiuti in ordine alla provenienza, anche solo presuntiva, dei massi distaccatisi dal costone tufaceo (risultato di forma irregolare e destinato a sorreggere appezzamenti appartenenti ad una pluralità di proprietà distinte) non hanno superato l'obiettiva incertezza in ordine alla effettiva provenienza degli stessi ed alla (contestata) proprietà delle aree interessate (tanto più che, come pure emergente dalle verifiche effettuate, in loco è dato riscontrare la presenza di terreni posti a distanza più ravvicinata, rispetto al costone, di quello di proprietà della società appellante.
Del resto, non è superfluo soggiungere che il significativo lasso di tempo tra l'accertamento degli eventi pericolosi e la adozione dell'ingiunzione alla messa in sicurezza (rispettivamente, ottobre 2013 e febbraio 2014) avrebbe non solo autorizzato, ma anche imposto - di là da ogni possibile rilievo, che può ritenersi assorbito, in ordine alla effettiva sussistenza delle ragioni di qualificata urgenza, idonee ad abilitare alla adozione di ordinanza contingibile ed urgente - quanto meno un più compiuto e preciso accertamento della effettiva consistenza dominicale delle aree interessate. Risolvendosi, altrimenti, la misura adottata in una surrettizia abdicazione ai doveri di intervento pubblico.