Fonti Regioni speciali e Province autonome

Novità legislative riguardanti la Provincia autonoma di Trento (3/2025)

La norma in commento recepisce il Decreto-Legge 29 maggio 2024 n. 69 (c.d. Decreto Salva Casa), convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2024 n. 105, e introduce alcune modifiche alla disciplina provinciale in materia di governo del territorio, di cui alla L.P. 4 agosto 2015, n. 15. L’obiettivo è armonizzare la normativa provinciale con quella statale, garantendo coerenza interpretativa e semplificazione degli interventi edilizi.

Tra le principali novità normative si segnalano:

 

  1. Distanze tra gli edifici. Trattandosi di una materia riservata alla competenza nazionale e già regolata dal Codice civile, la norma provinciale non presenta portata innovativa, limitandosi a recepire la disciplina statale nell’ambito dell’ordinamento provinciale. (art. 5, 6, 7).
  2. Ricostruzione di edifici danneggiati da calamità naturali: L’intervento di modifica chiarisce la nozione di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti da calamità naturali, con l’obiettivo di precisare la portata applicativa della disposizione e prevenire incertezze interpretative (art. 23).
  3. Sopraelevazioni. A seguito degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che hanno ricondotto la materia delle sopraelevazioni alla competenza statale, la norma provinciale si limita al recepimento della disciplina statale in materia. Sono ammessi gli interventi di sopraelevazione finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti o al miglioramento delle unità abitative esistenti, nel rispetto dei limiti di altezza e delle modalità di misurazione stabilite dalla normativa (art. 24).
  4. Foresterie e studentati. In un’ottica di riduzione del consumo di suolo, la novella legislative ammette la realizzazione di foresterie, alloggi o residenze per studenti anche in aree a destinazione residenziale, con particolare riferimento a quelle già qualificate come edificabili nei Piani regolatori ma non ancora edificate. È inoltre previsto che gli edifici a uso abitativo ricadenti nelle medesime zone possano essere utilizzati per tali finalità (art. 26).
 

La legge in commento si inserisce nel percorso di rafforzamento delle misure di tutela e sostegno alle vittime di violenza di genere avviato dal legislatore provinciale. L’intervento mira a promuovere l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, prevedendo la possibilità di accedere temporaneamente ad alloggi a canone sostenibile o concordato. Alla presenza di specifiche condizioni, esse possono inoltre beneficiare di un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione nel mercato libero.

A completamento del quadro di misure, viene istituito un assegno provinciale di autodeterminazione, volto a sostenere il percorso di indipendenza economica e personale delle donne, facilitando il percorso di fuoriuscita dalla violenza.

 

La norma modifica la L.P. 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani) e la L.P. 7 agosto 2026 (legge provinciale sulla scuola), introducendo disposizioni finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi all’esposizione dei minori ai dispositivi digitali.

La nuova disciplina prevede la promozione, da parte dell’amministrazione provinciale, di campagne di sensibilizzazione sui possibili effetti dannosi derivanti dall’uso prolungato dei dispositivi digitali da parte dei minori e l’organizzazione di corsi di formazione destinati ad operatori sanitari, docenti, insegnanti, famiglie e associazioni giovanili (art. 4). È inoltre prevista la possibilità per l’amministrazione provinciale di adottare linee guida per la regolamentazione dell’uso di piattaforme e strumenti digitali a fini didattici all’interno delle istituzioni scolastiche. Queste ultime, mediante propri regolamenti interni, disciplinano l’impiego dei dispositivi, consentendone l’uso esclusivamente per finalità educative e prevedendo sanzioni in caso di violazione (art. 5).

 

Il disegno di legge n. 52 ha modificato la legge elettorale provinciale (L.P. 5 marzo 2003, n. 2), introducendo la possibilità di un terzo mandato consecutivo per il Presidente della Provincia. La disposizione è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per violazione del divieto del terzo mandato consecutivo, costituente un principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica e, in quanto tale, vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali. Con decisione del 6 novembre 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, affermando che il divieto del terzo mandato consecutivo si applica anche al Presidente della Provincia autonoma di Trento, nonché ai Presidenti delle Regioni e Province autonome eletti a suffragio universale diretto.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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